IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato»; Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato»; Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilita' e finanza pubblica»; Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, citta' metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»; Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»; Considerato che l'art. 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, disciplina il trasferimento in proprieta', a titolo non oneroso, in favore di comuni, province, citta' metropolitane e regioni dei beni immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), e comma 4 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio; Considerato che il comma 7 dell'art. 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprieta' dallo Stato beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1 e che, qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato; Visto l'art. 10, comma 6-bis del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21; Viste le note dell'Agenzia del demanio n. 28951 del 12 novembre 2014, n. 21939 del 9 dicembre 2015, n. 4967 del 31 marzo 2016 e n. 13789 del 30 luglio 2019; Visti i provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Veneto riguardanti il trasferimento di immobili statali ai comuni della Provincia di Vicenza (VI): protocollo n. 2014/15582 del 17 settembre 2014, con il quale e' stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Castegnero, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1 del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Casello Ex F.T.V. Via Roma - Localita' Ponte»; protocollo n. 2014/17359 del 20 ottobre 2014, con il quale e' stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Mason Vicentino, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1 del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Ex Alveo della Roggia Angaran»; protocollo n. 2014/18036 del 28 ottobre 2014, con il quale e' stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Longare, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1 del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Fabbricato urbano Ex Posto di Guardia Costozza»; protocollo n. 2014/19964 del 25 novembre 2014 e protocollo n. 2014/21481 del 18 dicembre 2014, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Valdagno, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1 del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «Campo di Tiro a Segno Via Gambero» e «Campo di Tiro a Segno di Valdagno Viale Sette Martiri»; protocollo n. 2014/17360 del 20 ottobre 2014 e protocollo n. 2014/21398 del 17 dicembre 2014, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Valstagna, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1 del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «Ex Valle denominata Valgadena» e «Fabbricato Militare approvvigionamento acqua»; protocollo n. 2014/18086 del 29 ottobre 2014, con il quale e' stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Vicenza, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1 del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Centro diurno per anziani presso Villaggio della produttivita'»; Visti gli articoli 2 e 3 dei citati provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Veneto in cui si espone che, alla data del trasferimento, gli immobili di cui trattasi erano utilizzati a titolo oneroso e dove e' stato quantificato l'ammontare annuo delle entrate erariali rivenienti da tale utilizzo; Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, e' necessario operare, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 7 del decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo ai comuni trasferitari pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento; Vista la nota dell'Agenzia del demanio protocollo n. 1761 del 2 febbraio 2021; Decreta: Art. 1 Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Castegnero 1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Castegnero (VI) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune dell'immobile denominato «Casello Ex F.T.V. Via Roma - Localita' Ponte», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Veneto protocollo n. 2014/15582 del 17 settembre 2014, a decorrere dalla data del trasferimento. 2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 658,00 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito. 3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Castegnero. 4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 4.796,09, sino all'anno 2021 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/2002 entro l'anno in corso. 5. A decorrere dal 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/2002 la somma di euro 658,00.