IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,
n. 398, e successive modifiche, con il quale e' stato approvato il
«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di debito pubblico» (di seguito «testo unico»), ed in
particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare
decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine,
indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri
per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo
sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra
caratteristica e modalita';
Visto il decreto ministeriale n. 21973 del 30 dicembre 2020,
emanato in attuazione dell'art. 3 del «testo unico» (di seguito
«decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2021
gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro
dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al
medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano
disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal
direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in
caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette
possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro,
anche in presenza di delega continuativa;
Visto il regolamento UE 2020/672 del Consiglio del 19 maggio 2020
che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per
attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE)
a seguito dell'epidemia di Covid-19 (di seguito «regolamento SURE»),
ed in particolare l'art. 8, paragrafo 2;
Visto il decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge
24 aprile 2020, n. 27;
Visto il decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, concernente
«Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge
del 17 luglio 2020, n. 77;
Visto in particolare l'art. 265, comma 11, del decreto-legge del 19
maggio 2020, n. 34, come sostituito dall'art. 114, comma 8, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il
sostegno e il rilancio dell'economia», convertito con legge 13
ottobre 2020, n. 126;
Visto in particolare l'art. 36 del decreto-legge del 19 maggio
2020, n. 34, in base al quale il Ministero dell'economia e delle
finanze e' stato autorizzato a stipulare l'accordo con la Commissione
europea concernente la concessione della controgaranzia a favore
della Commissione per il rimborso delle obbligazioni da questa
contratte per reperire la provvista per l'erogazione dei prestiti
agli Stati membri richiedenti nell'ambito del programma SURE e che la
concessione delle garanzie rappresenta una condizione necessaria per
l'attivazione dello strumento ai sensi dell'art. 12 del citato
regolamento SURE;
Viste le risoluzioni sul Programma nazionale di riforma 2020 n.
6-00124 e 6-00126 approvate, rispettivamente, dalla Camera dei
deputati e dal Senato della Repubblica il 29 luglio 2020, che hanno
impegnato il Governo, tra l'altro, «a prevedere l'utilizzo, sulla
base dell'interesse generale del Paese e dell'analisi dell'effettivo
fabbisogno, degli strumenti gia' resi disponibili dall'Unione europea
per fronteggiare l'emergenza sanitaria e socio economica in atto,
garantendo un costante rapporto di informazione e condivisione delle
scelte con il Parlamento»;
Vista la richiesta formale presentata dalla Repubblica italiana, ai
sensi dell'art. 3 del regolamento SURE, in data 7 agosto 2020, con
nota a firma congiunta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, per il supporto
finanziario SURE per complessivi 28.492 milioni di euro;
Vista la decisione di esecuzione del Consiglio n. 2020/1349 del 25
settembre 2020 con la quale l'Unione europea concede alla Repubblica
italiana un sostegno temporaneo ai sensi del regolamento SURE,
tramite un prestito dell'importo massimo di euro 27.438.486.464 con
scadenza media massima di quindici anni e periodo di disponibilita'
fino al 28 marzo 2022;
Visto l'art. 81 della Costituzione, cosi' come modificato dalla
legge costituzionale del 20 aprile 2012, n. 1;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare l'art. 5, comma 3, ove
si prevede che il Capo del Dipartimento svolge compiti di
coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello
dirigenziale generale compresi nel Dipartimento stesso, al fine di
assicurare la continuita' delle funzioni dell'amministrazione ed e'
responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da
esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del Ministro;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modifiche, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche», ed in particolare l'art.
4 con il quale, mentre si attribuisce agli organi di Governo
l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e la
verifica della rispondenza dei risultati dell'attivita'
amministrativa e di gestione agli indirizzi impartiti, si riserva ai
dirigenti l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi,
compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno,
nonche' la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa;
Visto il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia
e delle finanze, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri in data 26 giugno 2019, n. 103, e successive modifiche, ed
in particolare l'art. 5, comma 2, ove si definiscono le funzioni
svolte dalla Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro;
Visto l'art. 3, comma 13, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, e
successive modifiche, recante il «Codice dei contratti pubblici», ed
in particolare l'art. 17, comma 1, lettera e), ove si stabilisce che
le disposizioni del codice stesso non si applicano ai contratti
concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto,
alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti
finanziari;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante il «bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023», ed in particolare l'art. 3,
comma 2, con cui e' stato stabilito il limite massimo di emissione
dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 3
marzo 2021 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia'
effettuati, a 47.994 milioni di euro;
Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale
il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della
Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e
gli atti relativi alle operazioni suddette;
Visto l'atto n. 330 del 6 ottobre 2020, con il quale il Ministro
dell'economia e delle finanze ha autorizzato il dott. Davide
Iacovoni, direttore della Direzione seconda del Dipartimento del
Tesoro, a firmare la richiesta di erogazione di prestito a favore
della Repubblica italiana;
Vista la richiesta di erogazione di prestito trasmessa dalla
Repubblica italiana alla Commissione europea con lettera prot. n.
75386 del 6 ottobre 2020 del direttore della Direzione seconda del
Dipartimento del Tesoro;
Visto l'accordo denominato «Loan Agreement» stipulato tra l'Unione
europea e la Repubblica italiana per la concessione a favore di
quest'ultima di un prestito per l'importo di euro 27.438.486.464;
Vista la Confirmation Notice del 1° febbraio 2021 inviata da
European Commission Budget - Asset, debt and financial risk
management, relativa al Disbursement of the 3rd Instalment of EUR
4,450,000,000 della durata di sette anni; nonche' il relativo payment
schedule;
Ritenuto opportuno prendere atto dell'accensione del prestito,
nell'ambito del sopracitato Loan Agreement riferito al programma Sure
Financial Assistance, acceso dalla Repubblica italiana con la
Commissione europea per un importo di euro 4.450.000.000, relativo
all'emissione di una singola tranche;
Decreta:
Art. 1
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «testo unico» e del
«decreto cornice», si procede alla presa d'atto dell'accensione di un
prestito tra la Repubblica italiana e la Commissione europea,
nell'ambito del Loan Agreement sopracitato riferito al programma Sure
Financial Assistance, per un importo di euro 4.450.000.000, relativo
all'emissione di una singola tranche.