IL DIRETTORE GENERALE 
                            della ricerca 
 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a
norma dell'articolo 11 della legge  15  marzo  1997,  n.  59»  e,  in
particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica
apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n.  85,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 14 luglio  2008,  n.  121,  istituisce  il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  14  luglio  2008,   n.   121,   recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'articolo  1,  commi  376  e  377,  della  legge  24
dicembre  2007,  n.  244»  che,  all'art.  1,  comma  5,  dispone  il
trasferimento delle funzioni del Ministero dell'universita'  e  della
ricerca, con  le  inerenti  risorse  finanziarie,  strumentali  e  di
personale, al Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca; 
  Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2014,  n.  753,  recante
l'«Individuazione degli uffici di livello dirigenziale  non  generale
dell'Amministrazione   centrale   del   Ministero    dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca»,  con  cui  e'  stata   disposta
l'articolazione degli uffici di  livello  dirigenziale  non  generale
dell'amministrazione centrale; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n.  104,  convertito  con
legge 132 del 18 novembre 2019, recante «Disposizioni urgenti per  il
trasferimento di funzioni e per la  riorganizzazione  dei  Ministeri»
nella  parte  relativa  agli   interventi   sull'organizzazione   del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1  recante  «Disposizioni
urgenti  per  l'istituzione  del  Ministero  dell'istruzione  e   del
Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca»,  che  istituisce  il
Ministero dell'istruzione ed il Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca a seguito della soppressione del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, convertito,  con  modificazioni  in
legge 5 marzo 2020, n. 12, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  61
del 9 marzo 2020; 
  Visto  l'art.  4,  comma   1,   secondo   periodo,   del   predetto
decreto-legge n. 1/2020, a norma del quale gli incarichi dirigenziali
comunque  gia'  conferiti  presso  l'amministrazione   centrale   del
Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della   ricerca
anteriormente all'entrata in vigore dello stesso decreto (10  gennaio
2020) continuano ad avere efficacia sino all'attribuzione  dei  nuovi
incarichi; 
  Letto l'art. 4, comma 7, dello stesso decreto-legge 9 gennaio 2020,
n. 1, il quale  dispone  «Sino  all'acquisizione  dell'efficacia  del
decreto  del  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze   di   cui
all'articolo 3, comma 8, le risorse  finanziarie  sono  assegnate  ai
responsabili  della  gestione  con  decreto   interministeriale   dei
Ministri dell'istruzione, nonche' dell'universita' e della ricerca. A
decorrere dall'acquisizione dell'efficacia del predetto  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse sono assegnate  ai
sensi dell'articolo 21, comma 17, secondo  periodo,  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196. Nelle more dell'assegnazione delle risorse, e'
autorizzata la gestione sulla base delle  assegnazioni  disposte  dal
Ministro   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della    ricerca
nell'esercizio 2019, anche per quanto attiene alla gestione unificata
relativa alle spese a carattere strumentale di cui all'articolo 4 del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279»; 
  Visto il decreto interministeriale n. 117  dell'8  settembre  2020,
adottato di concerto dal  Ministro  dell'istruzione  e  dal  Ministro
dell'universita' e della ricerca,  con  il  quale  si  e'  provveduto
all'assegnazione delle risorse finanziarie iscritte, per l'anno 2020,
nello   stato   di   previsione   del   Ministero    dell'istruzione,
dell'universita'  e   della   ricerca   alle   competenti   strutture
dirigenziali come desumibili dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla  legge  5  marzo  2020,  n.  12,
nonche' alla determinazione dei limiti di  spesa,  per  l'anno  2020,
delle  specifiche  voci  di  bilancio  interessate  dalle  norme   di
contenimento della spesa pubblica; 
  Visto in particolare l'art. 8 del predetto  decreto  con  il  quale
alla Direzione generale per  il  coordinamento  e  la  valorizzazione
della ricerca e dei suoi risultati, di cui al decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, sono assegnate le
risorse indicate nella Tabella C, allegata al medesimo decreto, fatta
salva  la  gestione  delle  spese  afferenti  ai  capitoli  e   piani
gestionali da affidare alle  strutture  di  servizio  individuate  al
successivo art. 10 del richiamato decreto interministeriale; 
  Visto infine, il d.d. del 30 settembre 2020, n. 1555, con quale  il
direttore generale della Direzione generale per il coordinamento e la
valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati  ha  attribuito  ai
dirigenti le deleghe per l'esercizio dei poteri di spesa; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30
settembre 2020, n. 164 (registrato alla Corte dei conti il 9 novembre
2020, n. 2126 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  309  del  14
dicembre 2020) recante il «Regolamento  concernente  l'organizzazione
del Ministero dell'universita' e della ricerca»; 
  Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999,  n.  297,  relativo  a
«Riordino della disciplina  e  snellimento  delle  procedure  per  il
sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per  la  diffusione
delle tecnologie, per la  mobilita'  dei  ricercatori»  e  successive
modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto  ministeriale  8  agosto  2000,  n.  593,  recante
«Modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste
dal decreto legislativo del 27 luglio  1999,  n.  297»  e  successive
modifiche e integrazioni, e, in particolare, l'art. 10 che disciplina
le modalita' procedurali per la concessione di agevolazioni a  favore
dei progetti autonomamente presentati  per  il  riorientamento  e  il
recupero di competitivita' di strutture di ricerca  industriale,  con
connesse attivita' di formazione di personale di ricerca; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  10
ottobre 2003, n. 90402, d'intesa  con  il  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, recante  «Criteri  e  modalita'  di
concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul
Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)», registrato dalla Corte
dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
del 25 novembre 2003, n. 274, e successive modifiche e integrazioni; 
  Vista la legge 27 novembre  2006,  n.  296,  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato»,  ed  in
particolare l'art. 1, commi 870/874,  istituente  il  Fondo  per  gli
investimenti  nella  ricerca  scientifica  e  tecnologica  (FIRST)  e
successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n.  159,  convertito  dalla
legge 29 novembre  2007,  n.  222,  recante  «Interventi  urgenti  in
materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e  l'equita'  sociale»
ed in particolare l'art. 13 (Disposizioni concernenti il sostegno  ai
progetti di  ricerca  e  l'Agenzia  della  formazione)  e  successive
modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008, prot. GAB/4,  recante
«Adeguamento delle disposizioni del decreto 8 agosto  2000,  n.  593,
alla disciplina  comunitaria  sugli  aiuti  di  Stato  alla  ricerca,
sviluppo ed innovazione, di cui alla  comunicazione  2006/C  323/01»,
registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2008 e pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 2008, n. 119; 
  Visto il decreto-legge 9  febbraio  2012,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7   aprile   2012,   n.   35,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e  di  sviluppo»,
ed in particolare l'art. 30 (Misure di semplificazione in materia  di
ricerca  internazionale  e  di  ricerca  industriale)  e   successive
modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, «Misure urgenti per
la crescita del Paese», ed in particolare gli articoli 60-64 del capo
IX (Misure per la ricerca scientifica  e  tecnologica)  e  successive
modifiche e integrazioni; 
  Visto il  decreto  ministeriale  del  19  febbraio  2013,  n.  115,
«Modalita' di utilizzo e gestione  del  Fondo  per  gli  Investimenti
nella  ricerca  scientifica  e  tecnologica   (FIRST).   Disposizioni
procedurali per la concessione  delle  agevolazioni  a  valere  sulle
relative risorse finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e  63
del  decreto-legge  22  giugno   2012,   n.   83,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134» ed  in  particolare
l'art. 11 «Disposizioni transitorie e finali» e successive  modifiche
e integrazioni; 
  Visto il decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con legge 9
agosto 2013, n. 98, «Misure in materia di istruzione,  universita'  e
ricerca», ed in particolare, l'art.  57  (Interventi  straordinari  a
favore  della  ricerca  per  lo  sviluppo  del  Paese)  e  successive
modifiche e integrazioni; 
  Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17  giugno
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  dell'Unione  europea  L187
del  26  giugno  2014,  che  dichiara  alcune  categorie   di   aiuti
compatibili con il mercato interno, in  applicazione  degli  articoli
107  e  108  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione   europea
(Regolamento generale di esenzione per categoria)  e  in  particolare
l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento
a partire dal giorno 1 luglio 2014; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  26  luglio  2016,  n.   593,
«Disposizioni per la concessione delle agevolazioni  finanziarie»,  a
norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III,  capo  IX,
«Misure per la ricerca scientifica e tecnologica»  del  decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  23
agosto 2016, n. 196; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  23  novembre  2020,  n.  861
(registrato alla Corte dei conti  il  10  dicembre  2020  n.  2342  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 312 del 17 dicembre  2020)  di
«Proroga delle previsioni di cui al decreto 26 luglio 2016, n.  593»,
che estende la vigenza del regime di aiuti  di  Stato  alla  ricerca,
sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023; 
  Visto in particolare l'art. 10 del citato  decreto  ministeriale  8
agosto 2000, n. 593, che disciplina le modalita' procedurali  per  la
concessione di  agevolazioni  a  favore  dei  progetti  autonomamente
presentati per il riorientamento e il recupero di  competitivita'  di
strutture  di  ricerca  industriale,  con   connesse   attivita'   di
formazione di personale di ricerca; 
  Considerato che ai sensi del comma 2 del  richiamato  art.  10  del
decreto ministeriale n. 593/2000 e' previsto che la preselezione  dei
progetti   presentati   sia    effettuata    da    una    Commissione
interministeriale, MIUR - Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, nominata ai sensi del comma 2 del citato art. 10 del decreto
ministeriale n. 593/2000; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca n. 171 del 22 marzo  2016,  con  il  quale  sono  stati
nominati, ai sensi del comma 2 del richiamato  art.  10  del  decreto
ministeriale   n.   593/2000,   i   componenti   della    Commissione
interministeriale per la preselezione delle domande pervenute per gli
anni 2010/2011/2012; 
  Acquisiti  ai  sensi  delle  modalita'  procedurali  previste   dal
predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593,  gli  esiti
della   preselezione   da   parte    della    suddetta    Commissione
interministeriale,  in  data   19   settembre   2017,   relativamente
all'ammissione  alla  successiva  fase   istruttoria   dei   progetti
presentati per l'anno 2010; 
  Visto il decreto direttoriale del 14 febbraio 2018, n. 305, con  il
quale  e'  stato  approvato  il  verbale  n.  9   della   Commissione
interministeriale relativo all'approvazione dei  progetti  presentati
ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale n. 593/2000 per l'anno
2010; 
  Visto il progetto DM60103, presentato ai  sensi  dell'art.  10  del
decreto ministeriale  n.  593/2000  dalla  societa'  TAS  S.p.a.,  di
ricerca dal titolo «UP -  Piattaforma  Unica»  e  di  formazione  dal
titolo  «Corso  di  Alta  Formazione  in  Architettura   di   Sistemi
Informatici»; 
  Viste le note MIUR del 21 giugno 2018, prott. nn. 10771/10772,  con
le quali e' stato  comunicato  l'avvio  procedimento  istruttorio  ai
sensi  del  decreto  ministeriale  n.  593  dell'8  agosto   2000   e
l'affidamento incarico all'esperto scientifico; 
  Vista la nota MIUR del 28 ottobre 2019,  prot.  n.  19352,  con  la
quale, al fine di armonizzare alle previsioni del regolamento (UE) n.
651/2014  gli  elementi  che  erano  precedentemente  determinati  in
ottemperanza al  regolamento  (UE)  n.  800/2008,  e'  stato  chiesto
all'esperto scientifico e all'istituto convenzionato di aggiornare le
valutazioni di rispettiva competenza; 
  Acquisite      le      relazioni      istruttorie      dell'esperto
tecnico-scientifico, del 23 aprile 2020, e la  relazione  istruttoria
dell'Istituto convenzionato, del 11 maggio 2020, pervenute al MUR  in
data 27 maggio 2020, prot. n. 8546; 
  Considerato  che  nella  lettera  di   trasmissione   degli   esiti
istruttori  del  27  maggio  2020,  prot.  MUR  n.  8546,  l'Istituto
convenzionato rilevava il mancato adempimento del vincolo di  cui  al
parametro d'accesso OF/F calcolato rispetto ai dati di bilancio della
TAS S.p.a. al 31 dicembre 2008, ultimo bilancio approvato  alla  data
della domanda; 
  Rilevato  che,  in  applicazione  dell'All.  I,  comma  3,  decreto
ministeriale  n.  593/2000,  a  norma  del  quale,  per  i   progetti
presentati a valere sull'art. 10, in caso di mancata ottemperanza  al
parametro  OF/F,  l'azienda  puo'  comunque   essere   ammessa   alle
agevolazioni dietro presentazione di idonea garanzia; 
  Ritenuto che  la  stipula  contrattuale  debba  essere  subordinata
all'assunzione,  da  parte  di  TAS  S.p.a.,  di  idonea  garanzia  a
copertura dell'importo  del  finanziamento  agevolato  accordato  per
l'esecuzione del programma di ricerca; 
  Vista la nota MUR del 23 giugno 2020, prot. n. 10069, con la  quale
si chiedeva alla TAS S.p.a. di manifestare la propria  disponibilita'
alla presentazione  di  idonea  garanzia  fideiussoria  per  l'intero
importo del finanziamento e per tutta la durata dello stesso; 
  Vista la richiesta di chiarimenti della TAS  S.p.a.,  pervenuta  al
MUR in data 28 luglio 2020, prot.  n.  12091,  con  la  quale  veniva
chiesto di fornire l'importo e la durata della garanzia  fideiussoria
necessaria, di chiarire le  motivazioni  in  base  alle  quali  fosse
necessaria la stipula della medesima  garanzia  e  quali  conseguenze
fossero derivate dalla mancata presentazione di  idonea  garanzia  ai
sensi del decreto ministeriale n. 593/2000; 
  Vista la nota MUR del 3 agosto 2020, prot. n. 12387, con la  quale,
fornendo  risposta  ai  chiarimenti  richiesti,  veniva  ribadita  la
necessita' della stipula di idonea garanzia, da parte di TAS  S.p.a.,
a copertura dell'intero importo delle agevolazioni  e  per  tutta  la
durata delle attivita' progettuali per la parte di  contributo  nella
spesa, ovvero fino alla totale restituzione della spettante quota  di
credito agevolato, nel rispetto della  normativa  nazionale  ed  euro
unitaria richiamate; 
  Acquisita  la  manifestazione  di  disponibilita'  a  stipulare  la
polizza di garanzia richiesta da parte della TAS S.p.a., pervenuta in
data 2 ottobre 2020, prot. MUR n. 14607; 
  Vista la nota dell'11 dicembre 2020, prot. n. 19449, con  la  quale
il MUR comunicava al proponente,  ai  sensi  dell'art.  7,  legge  n.
241/1990, che, in ossequio all'art. 8, comma 4, n.  6),  del  decreto
ministeriale n. 593/2016, il costo del personale per  i  partecipanti
alla formazione fosse agevolabile fino ad un massimo pari  al  totale
degli altri costi sovvenzionati per il progetto di formazione e  che,
pertanto, il costo agevolabile per il progetto di formazione e'  pari
a euro 157.321,78; 
  Acquisita la presa d'atto della suddetta comunicazione da parte del
soggetto proponente, pervenuta tramite PEC  il  22  dicembre  2020  e
protocollata con numero 20147; 
  Vista la nota del 16 dicembre 2020,  prot.  MUR  n.  19831  del  17
dicembre 2020,  con  la  quale  la  TAS  S.p.a.  evidenziava  la  non
corrispondenza delle date di inizio delle attivita'  progettuali  con
quanto  riportato  nella   relazione   dell'Istituto   convenzionato,
chiedendone la rettifica; 
  Acquisito in data 8 gennaio 2021,  prot.  n.  268,  l'aggiornamento
delle  date  di  avvio   delle   attivita'   progettuali   da   parte
dell'Istituto convenzionato Ubi Banca S.p.a.; 
  Viste le note del 29 gennaio 2020, prot. n. 1181  e  del  9  giugno
2020, prot. n. 9242, con le quali e' stata  inoltrata  all'Ufficio  I
della Direzione generale per il coordinamento,  la  promozione  e  la
valorizzazione della ricerca del MIUR, la richiesta  di  ricognizione
delle  risorse  disponibili  a  valere  sull'art.  10   del   decreto
ministeriale  n.  593/2000  e  ne  e'  stata  richiesta  la  conferma
dell'effettiva disponibilita'; 
  Viste le note del 5 giugno 2020, prot. n. 9061,  e  del  15  giugno
2020, prot. n.  9665,  con  le  quali  l'Ufficio  I  della  Direzione
generale per il coordinamento,  la  promozione  e  la  valorizzazione
della ricerca del MIUR ha comunicato l'effettiva disponibilita' delle
risorse previste a valere sull'art. 10 del  decreto  ministeriale  n.
593/2000; 
  Visto il decreto direttoriale n. 435 e  precedenti,  del  13  marzo
2013,  registrato  alla  Corte  dei  conti  il  29  aprile  2013,  di
ripartizione delle risorse FAR per l'anno 2012; 
  Visto il decreto  direttoriale  n.  5749  del  12  marzo  2014,  di
rettifica al citato decreto direttoriale n. 435 del 13 marzo 2013; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  31  maggio
2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il  funzionamento
del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai  sensi  dell'articolo
52, comma 6, della legge  24  dicembre  2012,  n.  234  e  successive
modifiche  e  integrazioni»  (Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio  2017),  entrato  in
vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e  14
che  prevedono,  prima  della  concessione  da  parte  del   Soggetto
concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale  e
l'espletamento di verifiche  tramite  cui  estrarre  le  informazioni
relative agli aiuti precedentemente erogati al  soggetto  richiedente
per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti; 
  Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto
ministeriale n. 593/2016,  sono  stati  assolti  mediante  l'avvenuta
iscrizione del progetto approvato,  e  dei  soggetti  fruitori  delle
agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca; 
  Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al  citato  decreto
ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al  quale  il  registro
nazionale  degli  aiuti  di  Stato  (RNA)  ha  rilasciato  il  codice
concessione RNA - COR ID 4783264 del 5 febbraio 2021; 
  Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello  sviluppo  economico
31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento  recante  la  disciplina  per  il
funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato,  ai  sensi
dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre  2012,  n.  234  e
successive  modifiche  e  integrazioni»  (Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), e'
stata acquisita la visura Deggendorf VERCOR: 10558218 del 15  gennaio
2015; 
  Considerato che per il progetto proposto esiste o e'  in  corso  di
acquisizione  la  documentazione  antimafia   di   cui   al   decreto
legislativo n. 159/2011; 
  Visto l'art. 12 della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  rubricato
«Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme  in  materia  di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi» e successive modifiche e integrazioni; 
  Vista la legge del 14 gennaio 1994, n. 20, «Disposizioni in materia
di giurisdizione e controllo della  Corte  dei  conti»  e  successive
modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159,  «Codice
delle leggi antimafia e delle misure di  prevenzione,  nonche'  nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia,  a  norma  degli
articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»; 
  Vista la legge 6  novembre  2012,  n.  190,  «Disposizioni  per  la
prevenzione e la  repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»; 
  Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, «Riordino  della
disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',  trasparenza  e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
  Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo  n.  33  del  14
marzo 2013 e assolti gli obblighi di pubblicita'  e  trasparenza  ivi
previsti con avvenuta pubblicazione sul sito  internet  istituzionale
del Ministero; 
  Ritenuta  la  necessita'  di  adottare,  per  il  progetto  DM60103
ammissibile alle agevolazioni, il relativo provvedimento ministeriale
stabilendo forme, misure, modalita' e condizioni  delle  agevolazioni
stesse, ivi inclusa la stipula di idonea polizza di garanzia; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il seguente progetto di  ricerca  e  formazione,  presentato  ai
sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 8 agosto 2000  n.  593  e
successive modifiche  e  integrazioni,  e'  ammesso  agli  interventi
previsti dalla normativa citata in  premessa,  nelle  forme,  misure,
modalita' e condizioni indicate nella  scheda  allegata  al  presente
decreto di cui costituisce parte integrante: 
    Codice progetto: DM60103 
    Titolo ricerca: UP - Piattaforma Unica; 
    Titolo formazione: Corso di alta formazione  in  architettura  di
sistemi informatici; 
    Beneficiario: Tecnologia avanzata dei sistemi TAS S.p.a. - Roma 
    Codice fiscale: 05345750581 
  2. Il Codice unico di progetto (CUP),  di  cui  all'art.  11  della
legge 16 gennaio 2003, n. 3, riferito al soggetto beneficiario e'  il
seguente: 
    B89J10000760001 per il progetto di ricerca; 
    B87H10002380001 per il progetto di formazione.