IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre  2013,  recante  «Disposizioni  comuni  sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale  europeo,  sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo  rurale
e  sul  Fondo  europeo  per  gli  affari  marittimi  e  la  pesca   e
disposizioni generali sul Fondo europeo di  sviluppo  regionale,  sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo  per
gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE)  n.
1083/2006 del Consiglio»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale  da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 
  Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti  di  Stato
nel settore agricolo  e  forestale  e  nelle  zone  rurali  2014-2020
(2014/C 204/01), ed  in  particolare  il  punto  1.2  concernente  la
gestione dei rischi e delle crisi; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2017/2393 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 dicembre 2017, che modifica i  regolamenti  (UE)  n.
1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR,  (UE)
n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla  gestione  e  sul  monitoraggio
della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante  norme  sui
pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno
previsti dalla politica agricola comune, (UE)  n.  1308/2013  recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti  agricoli  e  (UE)  n.
652/2014 che fissa  le  disposizioni  per  la  gestione  delle  spese
relative alla filiera alimentare, alla salute e  al  benessere  degli
animali, alla  sanita'  delle  piante  e  al  materiale  riproduttivo
vegetale; 
  Visto, in particolare, l'art. 36 del  citato  regolamento  (UE)  n.
1305/2013, cosi' come modificato dal  suddetto  regolamento  (UE)  n.
2017/2393 che prevede, tra l'altro, un sostegno  finanziario  per  il
pagamento di premi di assicurazione del  raccolto,  degli  animali  e
delle piante a fronte del  rischio  di  perdite  economiche  per  gli
agricoltori  causate  da  avversita'  atmosferiche,  da  epizoozie  o
fitopatie,  da  infestazioni  parassitarie  o  dal   verificarsi   di
un'emergenza ambientale e  per  gli  importi  versati  dai  fondi  di
mutualizzazione per il pagamento di  compensazioni  finanziarie  agli
agricoltori in caso  di  perdite  economiche  causate  da  avversita'
atmosferiche o dall'insorgenza di focolai di epizoozie o fitopatie  o
da  infestazioni  parassitarie  o  dal  verificarsi  di  un'emergenza
ambientale; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni    e    integrazioni,    recante    «Norme     generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche»; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2008,   n.   121,   recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della  legge  24  dicembre
2007, n. 244»; 
  Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150  e  successive
modificazioni ed integrazioni,  recante  «Attuazione  della  legge  4
marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione  della  produttivita'
del lavoro pubblico e di efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche
amministrazioni»; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2019, n. 179, «Regolamento di riorganizzazione del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1,
comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18  novembre  2019,  n.  132»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 4 marzo 2020 al
n. 55, cosi' come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 53  del  24  marzo  2020  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 17 giugno 2020, n. 152; 
  Visto l'art. 127 della legge 23 dicembre  2000,  n.  388,  che,  al
comma  3,  prevede  l'individuazione  dei  valori  delle   produzioni
assicurabili con polizze agevolate, sulla base dei prezzi di  mercato
alla produzione, rilevati dall'ISMEA  (Istituto  di  servizi  per  il
mercato agricolo alimentare); 
  Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come modificato
dal  decreto  legislativo  26  marzo  2018,  n.  32,  concernente  la
normativa del Fondo di solidarieta' nazionale che prevede  interventi
finanziari a sostegno delle imprese  agricole  colpite  da  calamita'
naturali e da eventi climatici avversi, ed in particolare il  capo  I
che disciplina gli aiuti sulla  spesa  per  il  pagamento  dei  premi
assicurativi; 
  Visto, in particolare, l'art. 2, comma 5-ter,  del  citato  decreto
legislativo 29 marzo 2004, recante modalita'  di  individuazione  dei
prezzi unitari per la  determinazione  dei  valori  assicurabili  con
polizze agevolate; 
  Considerato il Programma di  sviluppo  rurale  nazionale  approvato
dalla Commissione europea con decisione C(2015) 8312 del 20  novembre
2015, modificato da ultimo con decisione C(2020) 569 del  28  gennaio
2020,  e  in  particolare  le  sottomisure  17.1  «Assicurazione  del
raccolto,  degli  animali  e  delle  piante»   e   17.2   «Fondi   di
mutualizzazione per le avversita' atmosferiche, per le epizoozie e le
fitopatie, per  le  infestazioni  parassitarie  e  per  le  emergenze
ambientali»; 
  Considerato  il  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali 29 dicembre 2014, pubblicato sul sito internet
del Ministero, con  il  quale  a  partire  dal  1°  gennaio  2015  si
applicano le disposizioni di cui al  citato  decreto  legislativo  29
marzo 2004, entro i limiti delle intensita' di aiuto, delle tipologie
di  interventi  e  delle  condizioni  stabilite  dagli   orientamenti
dell'Unione europea per gli aiuti di  Stato  al  settore  agricolo  e
forestale nelle zone rurali  2014-2020  e  dal  regolamento  (UE)  n.
702/2014  della  Commissione  del  25  giugno  2014,  e  le  relative
disposizioni applicative stabilite con  decreto  del  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali 27 luglio 2015,  pubblicato
sul sito internet del Ministero; 
  Considerato  il  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali 12 gennaio  2015,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della  Repubblica  italiana  del  12  marzo  2015,  n.  59,
relativo alla semplificazione della gestione della  PAC  2014-2020  e
successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare  il  capo
III riguardante la gestione del rischio; 
  Considerate le lettere  b)  ed  f),  dell'allegato  B,  del  citato
decreto 12 gennaio 2015 e successive modificazioni  ed  integrazioni,
che definiscono rispettivamente gli elementi del  Piano  assicurativo
individuale  (PAI)  e  del  Piano  di  mutualizzazione   individuale,
propedeutici alla stipula delle polizze assicurative  agricole  e  ai
fini dell'adesione alla copertura mutualistica, agevolabili ai  sensi
delle sottomisure 17.1  e  17.2  del  programma  di  sviluppo  rurale
nazionale  citato,  per  la  cui  elaborazione  sono  necessari,  tra
l'altro, i prezzi unitari massimi stabiliti con decreto del  Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali  ai  sensi  dell'art.
127, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole,  alimentari
e forestali 8 aprile 2020, n. 3687, Piano di gestione dei  rischi  in
agricoltura 2020, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile  2020,
reg. n. 257 e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 124 del 15 maggio 2020; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole,  alimentari
e forestali 23 luglio 2020, n. 9021184  recante  «Individuazione  dei
prezzi unitari massimi  di  ulteriori  produzioni  agricole,  inclusa
l'uva  da  vino,  applicabili  per  la  determinazione   dei   valori
assicurabili al mercato  agevolato  e  per  l'adesione  ai  fondi  di
mutualizzazione nell'anno 2020. Quarto elenco», registrato alla Corte
dei conti il 6 agosto 2020, reg. n. 745,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 206 del 19 agosto 2020; 
  Esaminata la nota del Ministero della  salute,  Direzione  generale
dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico 1°  ottobre  2020,
n. 61942, dalla  quale  risulta  che  la  coltivazione  del  vegetale
«cannabis»  per  uso  farmaceutico  risulta  attualmente  autorizzata
esclusivamente allo Stabilimento  chimico  farmaceutico  militare  di
Firenze; 
  Tenuto conto che alla luce della comunicazione del Ministero  della
salute  sopracitata  nessuna  impresa  agricola  risulta  attualmente
autorizzata alla coltivazione della canapa da infiorescenza  per  uso
estrattivo; 
  Ritenuto necessario adeguare l'allegato del decreto 23 luglio  2020
alle disposizioni condivise con la nota di cui sopra; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Modifica  dell'allegato  al  decreto  del  Ministro  delle  politiche
  agricole,  alimentari  e  forestali  23  luglio  2020,  n.  9021184
  «Integrazione dei prezzi unitari massimi per l'anno 2020». 
 
  1. Il prodotto canapa infiorescenza, codice M03, specifica prodotto
uso estrattivo, ID varieta' 7071, e' eliminato dall'elenco prezzi  di
cui al decreto del Ministro delle politiche  agricole,  alimentari  e
forestali 23 luglio 2020, n. 9021184. 
  Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana e sul sito internet del Ministero delle  politiche  agricole
alimentari e forestali (www.politicheagricole.it). 
 
    Roma, 26 novembre 2020 
 
                                               Il Ministro: Bellanova 

Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 2021 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 2