IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                per gli affari interni e territoriali 
                     del Ministero dell'interno 
 
                           di concerto con 
 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                della ragioneria generale dello stato 
             del Ministero dell'economia e delle finanze 
 
  Visto l'art. 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n.  68,  che
istituisce il Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
ministro dell'economia e delle finanze del 4 maggio 2012,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012, con il quale sono
state determinate le modalita' di riparto del Fondo  sperimentale  di
riequilibrio a favore delle province ricadenti  nei  territori  delle
regioni a statuto ordinario, sulla base dell'accordo sancito in  sede
di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali il 1° marzo 2012; 
  Visto l'art. 4, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n.
210, convertito dalla legge 25  febbraio  2016,  n.  21,  cosi'  come
modificato dall'art. 1 del  decreto-legge  25  luglio  2018,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108,
il quale prevede ora che, dall'anno 2016,  sino  alla  revisione  del
sistema di finanziamento delle province e delle citta' metropolitane,
sono confermate le modalita' di riparto  del  Fondo  sperimentale  di
riequilibrio provinciale gia' adottate  con  il  citato  decreto  del
Ministro dell'interno 4 maggio 2012 e  che  alla  ricognizione  delle
risorse da ripartire e da  attribuire  si  provvede  annualmente  con
decreto del Ministero dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze; 
  Visto l'art. 1, comma 896, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,
legge di bilancio 2019, che ha  ulteriormente  modificato  l'art.  4,
comma 6-bis, primo e terzo periodo,  del  decreto-legge  30  dicembre
2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  21  del
2016, confermando a decorrere dall'anno 2019 le stesse  modalita'  di
riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio; 
  Visto  l'art.  108  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.   34,
convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
  Considerato che le risorse complessive lorde spettanti alle  citta'
metropolitane ed alle province a  titolo  di  Fondo  sperimentale  di
riequilibrio per  l'anno  2021  sono  determinate  sulla  base  della
documentazione approvata in sede di  Commissione  tecnica  paritetica
per l'attuazione del federalismo fiscale in data 22 febbraio 2012; 
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 6 marzo 2014, n.  16,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, che, a decorrere
dall'anno  2014,  dispone  per  le  province  che  l'ammontare  delle
riduzioni di risorse da applicarsi in  proporzione  alla  popolazione
residente, di cui all'art. 2, comma  183,  della  legge  23  dicembre
2009, n. 191, e' fissato in 7 milioni di euro; 
  Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015,  n.  78,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015,  n.  125,  il
quale prevede che «per  l'anno  2015  e  i  successivi  esercizi,  la
riduzione di risorse relativa  ai  comuni  e  alle  province  di  cui
all'art. 16, commi 6 e 7, del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,
viene effettuata mediante l'applicazione  della  maggiore  riduzione,
rispettivamente di 100 milioni di euro per i comuni e di  50  milioni
di  euro  per  le  province,  in  proporzione  alle  riduzioni   gia'
effettuate per l'anno 2014, fermo restando  l'effetto  gia'  generato
fino al 2014 dai commi 6 e 7 del citato art. 16»; 
  Considerato che  per  l'anno  2015  e  per  gli  anni  seguenti  le
riduzioni da applicare a carico delle province e citta' metropolitane
delle regioni a statuto ordinario in base al citato art. 16, comma 7,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95  sono  state  determinate  con
decreto ministeriale in data 27 luglio 2015; 
  Considerato, ancora, che agli importi risultanti dalla  preliminare
ripartizione del Fondo sperimentale di riequilibrio  a  favore  delle
province  e  delle  citta'  metropolitane  delle  regioni  a  statuto
ordinario effettuata in base ai criteri di riparto di cui  al  citato
decreto del 4 maggio 2012 occorre applicare le riduzioni  di  risorse
previste dall'art. 9 del decreto-legge n. 16 del 2014 e dall'art. 16,
comma  7,  del  decreto-legge  n.  95  del  2012,  nonche'  applicare
ulteriori riduzioni di risorse per somme a debito dovute dagli enti; 
  Ritenuto pertanto di provvedere alla  ricognizione  e  ripartizione
delle  risorse  spettanti  a  titolo   di   Fondo   sperimentale   di
riequilibrio per l'anno 2021 a favore delle province e  delle  citta'
metropolitane delle regioni a statuto ordinario; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Ammontare lordo del Fondo sperimentale di riequilibrio per le  citta'
  metropolitane e le province delle regioni a statuto  ordinario  per
  l'anno 2021 
 
  1. L'ammontare complessivo di risorse finanziarie lorde a titolo di
Fondo sperimentale di riequilibrio, per l'anno 2021, a  favore  delle
citta'  metropolitane  e  delle  province  delle  regioni  a  statuto
ordinario, e' pari a euro 1.046.917.823,00 ed e' determinato in  base
all'importo recato dal documento approvato  in  sede  di  Commissione
tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale  in  data
22  febbraio  2012,  integrato   di   euro   7.000.000,00   ai   fini
dell'applicazione, nei confronti dei singoli enti, delle riduzioni di
cui all'art. 1, comma 183, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.