IL DIRETTORE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e commercializzazione delle acque minerali e naturali, con particolare riferimento all'art. 3; Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 2015, recante i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali, con particolare riferimento all'art. 7; Preso atto che la societa' Spumador S.p.a. ha assunto la titolarita' della concessione mineraria sita nel Comune di Recoaro Terme (VI) in data 22 ottobre 2018, incorporando la Recoaro S.p.a., con voltura della concessione mineraria mediante atto n. 2934/03.08.19 della Regione Veneto; Vista la domanda, pervenuta in data 8 ottobre 2019, con la quale la societa' Spumador S.p.a. ha richiesto il riconoscimento dell'acqua minerale avente denominazione «Lora», ai fini della utilizzazione e vendita e, contestualmente, di poter riportare sulle etichette le diciture «Puo' avere effetti diuretici» e «Indicata per la preparazione degli alimenti dei lattanti»; Acquisito il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanita' che, nel corso della seduta del 12 novembre 2019, si esprimeva con il mancato accoglimento della richiesta di riconoscimento e di indicazioni in etichetta dell'acqua minerale «Lora» poiche', esaminata la documentazione prodotta dalla societa' Spumador, consistente in uno studio su «Interferenza statistica su due medie con test parametrico e non parametrico per due campioni indipendenti», ha rilevato, in particolare, che «l'uguaglianza o la non uguaglianza tra i valori parametrici chimico-fisici delle acque provenienti dai vari pozzi, va valutata in relazione a una popolazione di dati estremamente ampia e non solamente al caso della Concessione mineraria di Recoaro Terme. Quindi, pur esistendo delle differenze tra le acque emunte dai vari pozzi, rimane il fatto che esse sono assai limitate se confrontate con una casistica ampia e consolidata»; Preso atto che la societa' Spumador S.p.a. ha contestato la legittimita' del provvedimento e del presupposto parere, presentando ricorso al Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio (Registro generale n. 2088 del 2020) contro il «provvedimento di rigetto dell'istanza di riconoscimento dell'acqua minerale naturale Lora, in Comune di Recoaro Terme (VI) e del presupposto parere del Consiglio superiore della sanita' del 19 dicembre 2020 (non reso noto integralmente), comunicato a Spumador S.p.a. con PEC del 3 gennaio 2020 Registro DGPRE, N. Prot. 132, Segnatura 0000132-03/01/2020-DGPRE-MDS-P)»; Tenuto conto della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), che si e' pronunciato in favore della societa' ricorrente, accogliendo il ricorso, «con conseguente annullamento del provvedimento impugnato»; Preso atto che la societa' Spumador S.p.a. ha presentato in data 5 marzo 2021 (prot. 8923 dell'8 marzo 2021) la documentazione attestante l'attivazione, presso la Regione Veneto, delle procedure di conferimento della concessione mineraria sita nel Comune di Recoaro Terme (VI), come da prot. Regione Veneto n. 506725/79.00.07 del 27 novembre 2020; Decreta: Art. 1 E' disposto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Lora», nel Comune di Recoaro Terme (VI), ai sensi delle prescrizioni dell'art. 5 del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176.