IL DIRETTORE GENERALE 
                     DELLA PREVENZIONE SANITARIA 
 
  Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di  attuazione
della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e  commercializzazione
delle acque minerali e naturali, con particolare riferimento all'art.
3; 
  Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 2015, recante  i  criteri
di valutazione delle caratteristiche delle acque  minerali  naturali,
con particolare riferimento all'art. 7; 
  Preso  atto  che  la  societa'  Spumador  S.p.a.  ha   assunto   la
titolarita' della concessione mineraria sita nel  Comune  di  Recoaro
Terme (VI) in data 22 ottobre 2018, incorporando la  Recoaro  S.p.a.,
con  voltura   della   concessione   mineraria   mediante   atto   n.
2934/03.08.19 della Regione Veneto; 
  Vista la domanda, pervenuta in data 8 ottobre 2019, con la quale la
societa' Spumador S.p.a. ha richiesto  il  riconoscimento  dell'acqua
minerale avente denominazione «Lora», ai fini della  utilizzazione  e
vendita e, contestualmente, di poter  riportare  sulle  etichette  le
diciture  «Puo'  avere  effetti  diuretici»  e   «Indicata   per   la
preparazione degli alimenti dei lattanti»; 
  Acquisito il parere della III Sezione del  Consiglio  superiore  di
sanita' che,  nel  corso  della  seduta  del  12  novembre  2019,  si
esprimeva  con   il   mancato   accoglimento   della   richiesta   di
riconoscimento e di  indicazioni  in  etichetta  dell'acqua  minerale
«Lora» poiche', esaminata la documentazione prodotta  dalla  societa'
Spumador, consistente in uno studio su  «Interferenza  statistica  su
due medie con test parametrico e non  parametrico  per  due  campioni
indipendenti», ha rilevato, in particolare, che «l'uguaglianza  o  la
non uguaglianza tra i valori parametrici chimico-fisici  delle  acque
provenienti  dai  vari  pozzi,  va  valutata  in  relazione   a   una
popolazione di dati estremamente ampia e non solamente al caso  della
Concessione mineraria di Recoaro Terme. Quindi, pur  esistendo  delle
differenze tra le acque emunte dai vari pozzi, rimane  il  fatto  che
esse sono assai limitate se confrontate con  una  casistica  ampia  e
consolidata»; 
  Preso atto  che  la  societa'  Spumador  S.p.a.  ha  contestato  la
legittimita' del provvedimento e del presupposto parere,  presentando
ricorso  al  Tribunale  amministrativo  regionale  (TAR)  del   Lazio
(Registro generale n. 2088 del  2020)  contro  il  «provvedimento  di
rigetto dell'istanza di riconoscimento dell'acqua  minerale  naturale
Lora, in Comune di Recoaro Terme (VI) e del  presupposto  parere  del
Consiglio superiore della sanita' del 19 dicembre 2020 (non reso noto
integralmente), comunicato a Spumador S.p.a. con PEC  del  3  gennaio
2020     Registro     DGPRE,     N.     Prot.     132,      Segnatura
0000132-03/01/2020-DGPRE-MDS-P)»; 
  Tenuto conto della sentenza del Tribunale amministrativo  regionale
per il Lazio (Sezione Terza Quater), che si e' pronunciato in  favore
della societa' ricorrente, accogliendo il ricorso,  «con  conseguente
annullamento del provvedimento impugnato»; 
  Preso atto che la societa' Spumador S.p.a. ha presentato in data  5
marzo  2021  (prot.  8923  dell'8  marzo  2021)   la   documentazione
attestante l'attivazione, presso la Regione Veneto,  delle  procedure
di conferimento  della  concessione  mineraria  sita  nel  Comune  di
Recoaro Terme (VI), come da prot. Regione Veneto  n.  506725/79.00.07
del 27 novembre 2020; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  E' disposto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale  «Lora»,
nel Comune  di  Recoaro  Terme  (VI),  ai  sensi  delle  prescrizioni
dell'art. 5 del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176.