IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea; Visto il decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49, recante attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea e, in particolare il comma 4 dell'art. 12, che demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la disciplina delle procedure e modalita' relative alla composizione dell'elenco delle personalita' indipendenti di nomina nazionale, nonche' alla rimozione delle stesse dal suddetto elenco; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Decreta: Art. 1 Istituzione dell'elenco delle personalita' indipendenti 1. E' istituito presso il Dipartimento delle finanze l'elenco delle personalita' indipendenti di cui all'art. 12 del decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49. 2. L'elenco si compone di almeno tre personalita' indipendenti, designate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del direttore generale delle Finanze. 3. L'elenco ha una validita' di cinque anni, decorsi i quali i nominativi delle personalita' indipendenti designate possono essere riconfermati. In ogni caso, il numero dei nominativi inseriti nell'elenco non puo' essere inferiore a tre. 4. I nominativi delle personalita' indipendenti designate sono comunicati alla Commissione europea, unitamente alle informazioni relative a titoli accademici e professionali conseguiti, esperienze maturate e competenze acquisite, nonche' relative alla sussistenza di eventuali conflitti di interesse. Gli effetti della nomina decorrono dalla data di detta comunicazione. 5. Qualsiasi modifica apportata all'elenco di cui al comma 1 viene comunicata tempestivamente alla Commissione europea.