IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la direttiva (UE) 2017/1852 del  Consiglio,  del  10  ottobre
2017, sui meccanismi di risoluzione  delle  controversie  in  materia
fiscale nell'Unione europea; 
  Visto il  decreto  legislativo  10  giugno  2020,  n.  49,  recante
attuazione della direttiva  (UE)  2017/1852  del  Consiglio,  del  10
ottobre 2017, sui meccanismi di  risoluzione  delle  controversie  in
materia fiscale nell'Unione europea e,  in  particolare  il  comma  4
dell'art. 12, che demanda ad un decreto del Ministro dell'economia  e
delle finanze la disciplina delle procedure e modalita' relative alla
composizione dell'elenco delle personalita'  indipendenti  di  nomina
nazionale, nonche' alla rimozione delle stesse dal suddetto elenco; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in  materia  di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  recante  il
Codice in materia di protezione dei dati personali; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
       Istituzione dell'elenco delle personalita' indipendenti 
 
  1. E' istituito presso il Dipartimento delle finanze l'elenco delle
personalita' indipendenti di cui all'art. 12 del decreto  legislativo
10 giugno 2020, n. 49. 
  2. L'elenco si compone di  almeno  tre  personalita'  indipendenti,
designate con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  su
proposta del direttore generale delle Finanze. 
  3. L'elenco ha una validita' di cinque  anni,  decorsi  i  quali  i
nominativi delle personalita' indipendenti designate  possono  essere
riconfermati.  In  ogni  caso,  il  numero  dei  nominativi  inseriti
nell'elenco non puo' essere inferiore a tre. 
  4. I nominativi  delle  personalita'  indipendenti  designate  sono
comunicati alla Commissione  europea,  unitamente  alle  informazioni
relative a titoli accademici e professionali  conseguiti,  esperienze
maturate e competenze acquisite, nonche' relative alla sussistenza di
eventuali conflitti di interesse. Gli effetti della nomina  decorrono
dalla data di detta comunicazione. 
  5. Qualsiasi modifica apportata all'elenco di cui al comma 1  viene
comunicata tempestivamente alla Commissione europea.