IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre
2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia
fiscale nell'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49, recante
attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10
ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in
materia fiscale nell'Unione europea e, in particolare il comma 4
dell'art. 12, che demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze la disciplina delle procedure e modalita' relative alla
composizione dell'elenco delle personalita' indipendenti di nomina
nazionale, nonche' alla rimozione delle stesse dal suddetto elenco;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
Codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Decreta:
Art. 1
Istituzione dell'elenco delle personalita' indipendenti
1. E' istituito presso il Dipartimento delle finanze l'elenco delle
personalita' indipendenti di cui all'art. 12 del decreto legislativo
10 giugno 2020, n. 49.
2. L'elenco si compone di almeno tre personalita' indipendenti,
designate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su
proposta del direttore generale delle Finanze.
3. L'elenco ha una validita' di cinque anni, decorsi i quali i
nominativi delle personalita' indipendenti designate possono essere
riconfermati. In ogni caso, il numero dei nominativi inseriti
nell'elenco non puo' essere inferiore a tre.
4. I nominativi delle personalita' indipendenti designate sono
comunicati alla Commissione europea, unitamente alle informazioni
relative a titoli accademici e professionali conseguiti, esperienze
maturate e competenze acquisite, nonche' relative alla sussistenza di
eventuali conflitti di interesse. Gli effetti della nomina decorrono
dalla data di detta comunicazione.
5. Qualsiasi modifica apportata all'elenco di cui al comma 1 viene
comunicata tempestivamente alla Commissione europea.