IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
del Ministero dell'economia
e delle finanze
di concerto con
IL SEGRETARIO GENERALE
del Ministero della salute
Visto l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il Sistema
tessera sanitaria gestito dal Ministero dell'economia e delle
finanze;
Visto l'art. 6 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, concernente il
Sistema di allerta Covid-19;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero della salute, del 3 giugno 2020, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell' 8 giugno 2020 n. 144, il quale prevede
le funzionalita' rese disponibili dal Sistema tessera sanitaria per
le finalita' di cui al citato art. 6 del decreto-legge 30 aprile
2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno
2020, n. 70;
Visto l'art. 20 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, il quale
prevede l'istituzione del servizio nazionale di risposta telefonica
per la sorveglianza sanitaria e che i dati relativi ai casi
diagnosticati di positivita' al virus SARS-Cov-2 sono resi
disponibili al predetto servizio nazionale anche attraverso il
Sistema tessera sanitaria ovvero tramite sistemi di
interoperabilita';
Vista l'Ordinanza n. 34 del 19 dicembre 2020 della Presidenza del
Consiglio dei ministri - Commissario straordinario per l'attuazione e
il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto
dell'emergenza epidemiologica Covid-19, concernente il Servizio di
supporto telefonico sblocco Immuni, in attuazione del citato art. 20
del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, la quale prevede, tra
l'altro, in materia di Sistema tessera sanitaria:
all'art. 4, la gestione da parte del Sistema tessera sanitaria
del Codice univoco nazionale (CUN) che identifica univocamente a
livello nazionale gli esiti dei test per l'accertamento della
positivita' al virus SARS-Cov-2;
agli articoli 3, 5 e 6, la comunicazione dei dati degli esiti dei
test da parte delle Regioni e province autonome al Sistema tessera
sanitaria;
all'art. 8, le funzionalita' del Sistema Tessera sanitaria a
supporto per il Call center di Immuni per lo sblocco dell'app Immuni,
attraverso l'utilizzo del CUN;
all'art. 7, che il Sistema tessera sanitaria associa ad ogni CUN
l'eventuale sblocco dell'app Immuni effettuato, qualsiasi stata la
modalita' di sblocco effettuato e che, a tal fine, i Dipartimenti di
prevenzione delle ASL comunicano anche il codice fiscale del
paziente, fra i dati di cui al citato decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della
salute, del 3 giugno 2020;
Visto il documento aggiornato, predisposto dal Ministero della
salute, di valutazione di impatto di cui al citato art. 6, comma 2
del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, il quale, tra
l'altro, prevede anche la funzione di sblocco dell'app Immuni in
autonomia da parte del paziente, per la quale il Sistema tessera
sanitaria deve rendere disponibili al backend del Sistema di allerta
Covid-19 le necessarie funzionalita' definite nel presente decreto;
Considerato che il Ministero della salute, in qualita' di titolare
del trattamento ai sensi del predetto art. 6, comma 1 l'art. 6 del
decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, designa il Ministero dell'economia
e delle finanze quale responsabile esterno del trattamento dei dati
di cui al presente decreto;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive
modificazioni, concernente il Codice dell'amministrazione digitale;
Visto il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive
modificazioni, concernente il Codice in materia di protezione dei
dati personali, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto
2018 n. 101, concernente «Disposizioni per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione
dei dati)»;
Acquisito il parere favorevole del Garante per la protezione dei
dati personali espresso con il provvedimento n. 66 del 25 febbraio
2021, ai sensi dell'art. 36, paragrafo 4, del regolamento (UE)
2016/679;
Decreta:
Art. 1
Modifiche al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero della salute, del 3 giugno 2020
1. Al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero della salute, del 3 giugno 2020, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) all'art. 1, comma 1, dopo la lettera g), sono aggiunte le
seguenti lettere:
«h) «CUN», Codice univoco nazionale, generato dal Sistema TS,
che identifica univocamente a livello nazionale gli esiti dei test,
ai sensi dell'ordinanza n. 34 del 19 dicembre 2020 della Presidenza
del Consiglio dei ministri - Commissario straordinario per
l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e
contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19;
i) «app Immuni», componente mobile (app) del Sistema di allerta
Covid-19;
l) «sblocco dell'app Immuni», insieme di operazioni che
consentono all'utente dell'app Immuni di procedere al caricamento
delle proprie TEK. »
b) all'art. 2, comma 3, dopo la lettera b), e' aggiunta la
seguente lettera: «c) il codice fiscale del paziente»
c) dopo l'art. 2, e' aggiunto il seguente articolo:
«Art. 2-bis Utilizzo del CUN per lo sblocco dell'app Immuni tramite
il Sistema TS
1. Oltre alle modalita' previste dall'Ordinanza n. 34 del 19
dicembre 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle
misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica
Covid-19, per le finalita' di sblocco dell'app Immuni in autonomia da
parte del paziente, il Sistema TS, secondo le modalita' descritte
nell'Allegato A, rende disponibili al backend del Sistema di allerta
Covid-19 le funzionalita' per:
a) la verifica dell'esistenza del CUN con esito positivo
associato al paziente per il quale risulti assegnata la tessera
sanitaria che termini con le 8 cifre comunicate dal paziente in fase
di sblocco dell'app Immuni;
b) a fronte del completamento del caricamento delle TEK da parte
del paziente, invalidare il codice CUN, cosi' da impedirne utilizzi
successivi per lo sblocco dell'app Immuni dallo stesso paziente;
c) in caso di assistiti asintomatici, rendere disponibile la data
del prelievo del tampone abbinato al CUN.
2. Ai sensi dell'art. 7 dell'Ordinanza n. 34 del 19 dicembre 2020
della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario
straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di
contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, il
Sistema Tessera Sanitaria associa ad ogni CUN l'eventuale sblocco
dell'app Immuni effettuato, qualsiasi stata la modalita' di sblocco
effettuato.»
d) l'Allegato A e' sostituito dall'Allegato A del presente
decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 marzo 2021
Il Ragioniere generale
dello Stato
Mazzotta
Il Segretario generale
Ruocco