Principi generali 
 
                               Art. 1. 
 
                              Finalita' 
 
    «Lega Nord per l'Indipendenza della Padania» (di seguito indicato
come «Lega Nord»,  «Lega  Nord  -  Padania»  o  «Movimento»),  e'  un
movimento politico confederale costituito in  forma  di  associazione
non   riconosciuta   che   ha   per   finalita'   il    conseguimento
dell'indipendenza della Padania attraverso metodi  democratici  e  il
suo   riconoscimento   internazionale   quale   Repubblica   Federale
indipendente e sovrana. 
 
                               Art. 2. 
 
               Struttura organizzativa della Lega Nord 
 
    Lega  Nord  e'  una  confederazione   composta   dalle   seguenti
articolazioni  territoriali  regionali  (di  seguito  indicate   come
«nazione» o  «nazioni»)  costituite  in  forma  di  associazioni  non
riconosciute: 
      1. Alto Adige - Südtirol; 
      2. Emilia; 
      3. Friuli-Venezia Giulia; 
      4. Liguria; 
      5. Lombardia; 
      6. Marche; 
      7. Piemonte; 
      8. Romagna; 
      9. Toscana; 
      10. Trentino; 
      11. Umbria; 
      12. Valle d'Aosta - Vallee d'Aoste; 
      13. Veneto. 
    Il Consiglio Federale puo' deliberare, altresi', l'adesione  alla
Lega Nord di altre associazioni e l'adesione della Lega Nord ad altre
associazioni od organismi internazionali. 
 
                               Art. 3. 
 
                               Simbolo 
 
    Il simbolo della  Lega  Nord  per  l'Indipendenza  della  Padania
appartiene esclusivamente alla Lega Nord. 
    Il simbolo, allegato al presente Statuto,  e'  costituito  da  un
cerchio racchiudente la figura di Alberto  da  Giussano,  cosi'  come
rappresentato dal monumento di Legnano; sullo scudo e'  disegnata  la
figura del Leone di San  Marco,  il  tutto  contornato,  nella  parte
superiore, dalla scritta LEGA  NORD.  Nella  parte  inferiore  e'  la
parola «Padania». Alla destra del guerriero e' posizionato  il  «Sole
delle Alpi», rappresentato da sei petali disposti all'interno  di  un
cerchio. 
    Il simbolo e' anche contrassegno elettorale. 
    Il Consiglio Federale puo' concedere, anche ai  fini  elettorali,
l'utilizzo  del  simbolo,  in  tutto  o  in   parte,   alle   nazioni
regolarmente costituite ai sensi del  presente  Statuto,  nonche'  ad
altri Movimenti politici le cui affinita' con gli obiettivi  di  Lega
Nord  sono  rimesse  alla  valutazione  del  Consiglio  Federale.  La
concessione del simbolo puo' essere revocata dal Consiglio Federale. 
    Il Consiglio  Federale,  per  tutti  i  tipi  di  elezione,  puo'
apportare al simbolo ed al contrassegno, le modifiche  ritenute  piu'
opportune nel rispetto delle disposizioni di legge in materia. 
    Alle  elezioni  regionali  ed  amministrative,  la  nazione  puo'
modificare il simbolo, fermo restando il parere preventivo vincolante
del Consiglio Federale. 
    In ogni caso l'utilizzo del simbolo da parte  delle  nazioni  per
ogni   singola   elezione   (politiche,    europee,    regionali    e
amministrative) deve essere oggetto di specifica  autorizzazione  del
Segretario Federale. 
    Tutti i simboli usati nel tempo dal Movimento o dai movimenti  in
esso confluiti, o  che  in  esso  confluiranno,  anche  se  non  piu'
utilizzati, o  modificati,  o  sostituiti,  nonche'  qualunque  altro
simbolo  contenente  la  dicitura  Lega  Nord,  sono  di   proprieta'
esclusiva della Lega Nord. 
 
                               Art. 4. 
 
                            Denominazioni 
 
    Le denominazioni Liga Veneta, Lega Lombarda, Piemont Autonomista,
Uniun Ligure, Alleanza Toscana - Lega  Toscana  -  Movimento  per  la
Toscana, Lega Emiliano - Romagnola, nonche'  le  denominazioni  delle
singole nazioni fanno parte esclusivamente del patrimonio della  Lega
Nord. Il Consiglio Federale puo' concederne l'utilizzo  alle  nazioni
cui la singola denominazione puo' riferirsi per ragioni di competenza
territoriale. Nel momento in cui, per qualsivoglia motivo, la nazione
dovesse non essere piu'  ricompresa  all'interno  del  Movimento  non
deterra'  piu'  alcun  diritto  in   relazione   all'utilizzo   della
denominazione e sara' obbligata a deliberare  il  proprio  cambio  di
denominazione. 
 
                               Art. 5. 
 
                        Sede della Lega Nord 
 
    Lega Nord ha sede legale in Milano, in via Carlo Bellerio n. 41. 
 
                               Art. 6. 
 
                    Padri Fondatori della Padania 
 
    I Soci Ordinari Militanti che il 15 settembre 1996, dal palco  di
Venezia, hanno proclamato l'indipendenza della Padania, dando lettura
della Dichiarazione d'Indipendenza e Sovranita',  della  Costituzione
transitoria e della Carta dei diritti dei Cittadini Padani, nonche' i
Fondatori della Lega Nord, intesi come le persone fisiche  che  hanno
sottoscritto l'Atto costitutivo del Movimento del  4  dicembre  1989,
assumono la qualifica di Padri Fondatori della Padania. 
    I Padri Fondatori  della  Padania  sono  membri  di  diritto  del
Congresso Federale, purche' in regola con il tesseramento. 
 
                               Art. 7. 
 
           Scioglimento e/o trasformazione della Lega Nord 
 
    Lo scioglimento e/o la trasformazione della Lega Nord puo' essere
deliberato dal Congresso Federale, ordinario o straordinario, con  la
maggioranza assoluta dei presenti. In caso di scioglimento della Lega
Nord, per qualunque causa, vi e' obbligo di devolvere  il  patrimonio
ad altra associazione con finalita' analoghe o  a  fini  di  pubblica
utilita', sentito l'organismo di controllo di cui  all'art.  3  comma
190,  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662  e   salvo   diversa
destinazione imposta dalla legge. 
Organi della Lega Nord 
 
                               Art. 8. 
 
                       Organi della Lega Nord 
 
    Sono organi della Lega Nord: 
      - il Congresso Federale; 
      - il Consiglio Federale; 
      - il Presidente Federale; 
      - il Segretario Federale; 
      - il Comitato Amministrativo Federale; 
      - il Comitato Disciplinare e di Garanzia; 
      - la Commissione Statuto e Regolamenti; 
      - l'Organo federale di controllo. 
    Il numero, la composizione e le attribuzioni degli  organi  della
Lega Nord, nonche' le modalita' della loro elezione e la  durata  dei
relativi incarichi sono disciplinati dal presente statuto. 
    La Lega Nord  promuove  la  parita'  dei  sessi  negli  organismi
collegiali  e  nelle  cariche  elettive  stabilite   dallo   Statuto,
prevedendo che nelle candidature nessuno dei due sessi  possa  essere
rappresentato in misura superiore ai due terzi. 
    Ciascun organo della Lega Nord puo'  dotarsi  di  un  Regolamento
relativo al proprio funzionamento ed a  tutte  le  attivita'  la  cui
disciplina non sia espressamente riservata dalla  legge  al  presente
statuto.  Il  regolamento  e'  adottato  dall'organo  interessato  su
proposta della Commissione Statuto e Regolamenti, ovvero direttamente
dall'organo interessato. 
 
                               Art. 9. 
 
                        Il Congresso Federale 
 
    Il Congresso Federale e' l'organo rappresentativo di tutti i Soci
della Lega Nord ed e' competente per tutte le modifiche del  presente
Statuto, ivi incluse quelle relative al simbolo ed alla denominazione
del partito. 
    Esso stabilisce la linea politica e programmatica della Lega Nord
e valuta le attivita' svolte dalle nazioni. Partecipano al  Congresso
Federale, con diritto di intervento e di voto,  oltre  ai  membri  di
diritto, i delegati espressi dai Congressi nazionali delle rispettive
nazioni, secondo le prescrizioni di cui al successivo art. 11,  primo
comma. 
    Il Congresso Federale e' convocato dal Segretario Federale in via
ordinaria ogni 5 (cinque) anni. Il  Congresso  Federale  puo'  essere
convocato, in via straordinaria, su richiesta della  maggioranza  dei
membri  del  Consiglio  Federale  o  su  iniziativa  del   Segretario
Federale, in qualsiasi momento. 
    Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti. 
    Qualsiasi  documento,  per  essere  oggetto  di   discussione   e
votazione,  deve  essere  presentato  dattiloscritto  e  sottoscritto
secondo le norme previste nell'apposito regolamento del Congresso. 
 
                              Art. 10. 
 
                   Elezioni del Congresso Federale 
 
    Il Congresso Federale elegge il Segretario  Federale  tra  coloro
che hanno maturato almeno 10 (dieci) anni  consecutivi  di  militanza
come Soci Ordinari Militanti. 
    Tale carica e' incompatibile con  qualsiasi  altra  carica  nella
Lega Nord o nelle nazioni. 
    Elegge, inoltre, altri membri del Consiglio Federale, secondo  le
prescrizioni di cui al successivo art. 12, terzo comma. 
 
                              Art. 11. 
 
                  I Delegati al Congresso Federale 
 
    Il Consiglio Federale determina il numero totale dei delegati  al
Congresso Federale. Su tale base si procede alla  suddivisione  degli
stessi tra le varie nazioni che abbiano almeno  50  (cinquanta)  Soci
Ordinari Militanti secondo  la  seguente  formula  proporzionale:  n.
delegati: Totale Voti = X : Voti nazione, (il numero dei delegati sta
al totale dei voti, come i delegati  delle  nazioni  stanno  ai  voti
della nazione) ovvero la proporzione tra il numero  dei  delegati  al
Congresso Federale stabilito dal Consiglio Federale, il numero totale
dei voti ottenuti dalla Lega Nord nelle ultime elezioni  Politiche  o
Europee precedenti al Congresso ed  il  totale  dei  voti  conseguiti
dalla Lega Nord nelle singole nazioni di cui all'art. 2. 
    Sono membri di diritto e  votanti:  il  Presidente  Federale,  il
Segretario  Federale,  i  membri  del  Consiglio  Federale,  i  Padri
Fondatori, i Segretari nazionali, i  Parlamentari,  i  Presidenti  di
Regione, i Capigruppo regionali,  i  Presidenti  di  Provincia  ed  i
Sindaci  dei  Comuni   capoluoghi   di   Provincia   o   delle   Aree
Metropolitane, purche' in regola con le norme  sul  tesseramento  dei
Soci Ordinari Militanti. 
 
                              Art. 12. 
 
                        Il Consiglio Federale 
 
    Il Consiglio Federale  determina  l'azione  generale  della  Lega
Nord, in attuazione della linea politica  e  programmatica  stabilita
dal Congresso Federale. 
    Dura in carica 5 (cinque) anni, salvo il  caso  di  contemporanee
dimissioni di piu' della meta' dei suoi membri. 
    Il Consiglio Federale e' composto da: 
      - il Presidente Federale; 
      - il Segretario Federale; 
      - l'Amministratore Federale; 
      - i Segretari di ciascuna nazione  con  almeno  50  (cinquanta)
Soci Ordinari Militanti; 
      - 13 (tredici) membri eletti dal Congresso  Federale  assegnati
alle nazioni, in base alla  seguente  formula  proporzionale:  n.  13
membri elettivi del Consiglio Federale :  Totale  Voti  =  X  :  Voti
nazione, ovvero la proporzione tra il numero dei Consiglieri Federali
(13), il totale dei voti conseguiti  dalla  Lega  Nord  nelle  ultime
elezioni Politiche o Europee precedenti al  Congresso  ed  il  numero
totale dei voti ottenuti dalla Lega Nord nelle singole nazioni di cui
all'art. 2. 
    Lega Nord tutela le minoranze,  ove  presenti,  e,  a  tal  fine,
garantisce la presenza con diritto di parola e di  voto  in  seno  al
Consiglio Federale al candidato alla carica  di  Segretario  Federale
che risulti il primo dei non eletti. 
    I Segretari delle nazioni in caso di  impedimento  a  partecipare
alle sedute del Consiglio Federale,  potranno  farsi  sostituire  dai
rispettivi Vice Segretari Vicari nazionali con diritto d'intervento e
di voto, ove previsto, a  condizione  che  gli  stessi  siano  membri
effettivi del Consiglio della propria nazione. 
    Il Consiglio Federale delibera a maggioranza dei presenti,  salvo
diversa previsione dello Statuto. In caso di parita' di voti, il voto
del Segretario Federale vale doppio. 
    E' ammessa la partecipazione tramite videoconferenza, telefono  o
qualsiasi altro sistema o dispositivo  che  permetta  ai  membri  una
fattiva e completa partecipazione attiva e democratica  al  Consiglio
Federale. 
    Con apposita delibera, il Consiglio Federale  puo'  estendere  la
partecipazione alle proprie riunioni anche ad altri appartenenti alla
Lega Nord. 
 
                              Art. 13. 
 
                  Competenze del Consiglio Federale 
 
    E' di competenza del Consiglio Federale: 
      a) deliberare su tutte le questioni di maggiore importanza  che
non siano demandate, per legge o per Statuto, ad altri organi; 
      b) approvare nei termini di legge,  il  rendiconto  della  Lega
Nord; 
      c) stabilire l'importo delle quote associative; 
      d) nominare i membri del Comitato Disciplinare  e  di  Garanzia
secondo le modalita' indicate dall'art. 17; 
      e) approvare i regolamenti della Lega  Nord  predisposti  dalla
Commissione Statuto e Regolamenti ai sensi dell'art. 18; 
      f) vigilare sul comportamento politico delle nazioni; 
      g) concedere l'utilizzo del simbolo ai sensi dell'art. 3; 
      h) verificare i requisiti dei soci ai sensi dell'art. 27; 
      i) l'adesione o la revoca delle nazioni alla Lega Nord; 
      l) curare l'uniformita' della tenuta contabile delle Nazioni; 
      m) fornire l'interpretazione autentica del presente Statuto. 
    E' organo di ultima istanza dei  Soci  colpiti  da  provvedimenti
disciplinari, ai sensi dell'art. 31. 
    In occasione di consultazioni elettorali politiche ed europee, il
Consiglio Federale delibera la composizione delle liste,  sentito  il
parere dei Segretari nazionali e dei relativi  Consigli  nazionali  e
delibera,  altresi',  gli  eventuali  accordi  elettorali  con  altri
movimenti politici. 
    In  occasione  delle  consultazioni  elettorali   regionali,   il
Consiglio Federale delibera gli eventuali accordi con altre liste. 
    Il Consiglio Federale  ratifica  le  deliberazioni  dei  Consigli
nazionali relative  al  candidato  Governatore,  alle  liste  per  le
elezioni regionali, al candidato Sindaco per le citta'  capoluogo  di
regione e alle relative liste. 
    Le modalita'  di  selezione  delle  candidature  cui  sopra  sono
informate ai principi di: 
      a)  democrazia  paritaria  tra  uomini  e  donne,  nelle  forme
previste dalla legge; 
      b) rappresentativita'  sociale,  politica  e  territoriale  dei
candidati; 
      c) rispetto del pluralismo politico; 
      d)  adeguata  valorizzazione  del  merito  e  delle  precedenti
esperienze svolte. 
    Il Consiglio Federale  puo'  nominare  tra  i  propri  membri  un
comitato esecutivo i cui poteri sono disciplinati con delibera  dello
stesso Consiglio Federale,ad esclusione della  funzione  disciplinata
dall'art. 31. 
    In caso di  vacanza  della  carica  di  Presidente  Federale,  il
Consiglio Federale nomina il nuovo Presidente onorario tra coloro che
hanno maturato un'anzianita' di militanza di almeno 20  (venti)  anni
consecutivi. 
    Il Consiglio Federale dura in carica 5  (cinque)  anni.  Esso  si
riunisce su convocazione del Segretario Federale,  che  lo  presiede,
almeno una volta ogni tre  mesi,  oppure  ogni  qualvolta  ne  faccia
richiesta la maggioranza assoluta dei suoi membri. 
    Il membro eletto al Consiglio Federale  che,  senza  giustificato
motivo, risulta assente a due riunioni  consecutive,  e'  considerato
decaduto  con  delibera  dello  stesso  Consiglio  Federale  e  viene
sostituito dal primo dei non eletti in  base  a  quanto  risulta  dal
verbale dell'ultimo Congresso Federale. Analogamente  si  provvedera'
alla sostituzione del membro decaduto o deceduto. In mancanza di  non
eletti della stessa nazione del membro da  sostituire,  il  Consiglio
nazionale competente provvedera' direttamente alla nomina di  un  suo
rappresentante. 
    In caso di dimissioni contemporanee di almeno la meta' dei membri
del Consiglio Federale i poteri e le competenze del Consiglio  stesso
sono assunti dal Segretario Federale. Il Segretario Federale  convoca
il Congresso Federale straordinario entro il termine di 18 (diciotto)
mesi. 
    In caso di contestuali  dimissioni  contemporanee  di  almeno  la
meta' dei membri del Consiglio Federale e di impedimento o dimissioni
del Segretario Federale, il Rappresentante legale assume i  poteri  e
le  competenze  del  Consiglio   Federale   e   convoca   entro   180
(centottanta) giorni  il  Congresso  Federale  straordinario  per  il
rinnovo degli organi elettivi. 
 
                              Art. 14. 
 
                       Il Presidente Federale 
 
    Il socio Umberto Bossi e' il padre fondatore della  Lega  Nord  e
viene nominato Presidente Federale a vita, salvo rinuncia. 
    Il Presidente Federale e' garante dell'unita' della Lega Nord. 
    E' membro di  diritto  del  Consiglio  Federale  e  del  Comitato
Disciplinare e di Garanzia. 
 
                              Art. 15. 
 
                       Il Segretario Federale 
 
    Il Segretario Federale ha la rappresentanza della  Lega  Nord  di
fronte a terzi per le questioni di carattere politico ed  elettorale.
Il Segretario Federale, ai  soli  fini  statutari,  elegge  domicilio
legale presso la sede di cui all'art. 5 del presente Statuto. 
    Ha funzioni di coordinamento e sovrintendenza  nei  confronti  di
tutti gli organi della Lega Nord. Esegue e coordina le direttive  del
Congresso  Federale  dando   attuazione   alla   linea   politica   e
programmatica della  Lega  Nord;  convoca  e  presiede  il  Consiglio
Federale, ne coordina le attivita',  riferendo  al  Consiglio  stesso
ogni qualvolta ne sia richiesto. In caso di assenza puo' delegare  un
membro del Consiglio Federale  a  presiedere  in  sua  vece.  Esprime
parere sulle candidature  alle  cariche  elettive.  Su  delibera  del
Consiglio Federale, egli puo' delegare  altri  membri  del  Consiglio
stesso a compiti specifici. 
    Il Segretario Federale dura  in  carica  5  (cinque)  anni.  Egli
nomina e revoca fino a  3  (tre)  suoi  vice  (di  cui  uno  vicario)
scegliendoli tra i  Soci  Ordinari  Militanti  con  un'anzianita'  di
militanza superiore a 10 (dieci) anni. 
    In caso di  dimissioni,  impedimento  permanente  o  decesso  del
Segretario Federale, il  Consiglio  Federale  nomina  un  Commissario
Federale con pieni poteri. Il Congresso Federale  straordinario  deve
tenersi entro 120 (centoventi) giorni dalla cessazione  dalla  carica
del Segretario Federale oppure entro un termine diverso definito  dal
Consiglio Federale stesso. 
 
                              Art. 16. 
 
Il Comitato Amministrativo Federale (Articolo approvato  con  riserva
                             al comma 5) 
 
    La gestione amministrativa ed  economico-finanziaria  della  Lega
Nord, spetta al Comitato  Amministrativo  Federale  costituito  da  3
(tre) componenti. Il Comitato Amministrativo Federale e' nominato dal
Segretario Federale tra i Soci Ordinari Militanti e dura in carica  5
(cinque) anni, salvo dimissioni, e  uno  o  piu'  componenti  possono
essere revocati in ogni momento dal Segretario Federale. 
    Il Comitato sceglie al suo interno, su  proposta  del  Segretario
Federale il proprio presidente, che assume la qualifica e le funzioni
di Amministratore Federale. 
    L'Amministratore  Federale  convoca  il  Comitato  Amministrativo
Federale che delibera a maggioranza. 
    All'Amministratore Federale possono  essere  delegate  competenze
proprie del Comitato Amministrativo Federale. 
    La  rappresentanza  legale  spetta  all'Amministratore  Federale.
(Comma  approvato  con  riserva  in  ottemperanza  all'ordinanza  del
tribunale amministrativo regionale Lazio n. 6231/2020). 
    Il Comitato Amministrativo Federale gestisce il patrimonio  della
Lega Nord. 
    Il Comitato Amministrativo Federale determina: 
      - l'ammontare della spesa per le campagne elettorali; 
      - la possibile erogazione di apporti a favore  di  una  o  piu'
nazioni e alle delegazioni territoriali; 
      - la gestione della contabilita' della Lega Nord, la tenuta dei
libri contabili, la redazione del rendiconto e l'adempimento di tutte
le formalita' conseguenti,  in  conformita'  alle  leggi  vigenti  in
materia; 
      - ogni altro adempimento previsto a suo carico dalla legge; 
      - il fabbisogno finanziario di  ciascuna  Nazione,  sulla  base
delle istanze avanzate dall'amministratore nazionale. 
    L'Amministratore Federale decide su: 
      - l'apertura e la gestione di conti correnti e deposito  titoli
bancari e postali (ove del caso mediante utilizzo di  un  sistema  di
cash pooling tra i  conti  correnti  riferiti  alle  singole  entita'
associate), nonche'  le  richieste  di  fideiussioni  sul  territorio
dell'Unione Europea ed investimenti non speculativi; 
      - la sottoscrizione di contratti od atti unilaterali in genere; 
      - la sottoscrizione di mandati di pagamento; 
      - l'assunzione, la gestione, il licenziamento del personale; 
      - la stipula di contratti di lavoro o di  collaborazione  anche
temporanea. 
    Le operazioni che determinano una spesa di  importo  superiore  a
quello stabilito dal Consiglio  Federale,  con  delibera  che  dovra'
essere pubblicata sul sito di Lega Nord,  devono  essere  autorizzate
dal Comitato Amministrativo Federale. 
 
                              Art. 17. 
 
                 Comitato Disciplinare e di Garanzia 
 
    Il Comitato Disciplinare e di Garanzia  e'  l'organo  che  assume
provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, nel  rispetto  del
principio del contradditorio e con il procedimento  disciplinato  dal
successivo art. 31. 
    Esso dura in carica 5 (cinque) anni ed e'  composto  da  3  (tre)
componenti effettivi e da 2 (due) supplenti designati  dal  Consiglio
Federale. Il presidente  e'  eletto  a  maggioranza  nell'ambito  dei
componenti effettivi. 
    I componenti del Comitato Disciplinare di  Garanzia  non  possono
ricoprire alcun incarico all'interno del Movimento. 
    Il Comitato Disciplinare e di Garanzia delibera a maggioranza dei
presenti. 
    Le  decisioni  del  Comitato  Disciplinare  e  di  Garanzia  sono
appellabili al Consiglio Federale come organo di ultima  istanza  con
il procedimento disciplinato dall'art. 31 del presente statuto. 
 
                              Art. 18. 
 
                La Commissione Statuto e Regolamenti 
 
    La Commissione  Statuto  e  Regolamenti  nominata  dal  Consiglio
Federale su proposta del Segretario  Federale,  formula  proposte  di
modifica del presente Statuto,  che,  previo  parere  favorevole  del
Segretario Federale, sottopone al Congresso Federale. 
    La Commissione Statuto e Regolamenti dura in  carica  5  (cinque)
anni, salvo  dimissioni  o  revoca  del  Consiglio  Federale,  ed  e'
composta da non meno di 5 (cinque) Soci Ordinari  Militanti  con  una
anzianita' di militanza superiore a 5 (cinque) anni. 
    La Commissione Statuto e  Regolamenti  predispone  i  regolamenti
degli organi della Lega Nord e delle nazioni, adottati in conformita'
ai principi stabiliti nel presente Statuto e la  cui  disciplina  non
sia espressamente riservata dalla legge allo statuto ed e' competente
per le modifiche degli stessi. A tal fine la  Commissione  Statuto  e
Regolamenti puo'  anche  prendere  in  esame  proposte  di  testi  di
regolamenti ad essa sottoposti. Il  Segretario  Federale  esprime  un
parere  vincolante  sul  testo  dei  regolamenti  e  sulle   relative
modifiche. I regolamenti della Lega Nord sono approvati dal Consiglio
Federale,  i  regolamenti  delle  nazioni   dai   relativi   Consigli
nazionali. Quanto ai regolamenti delle nazioni, l'adozione del  testo
su cui il  Segretario  Federale  ha  espresso  parere  favorevole  e'
vincolante per il mantenimento dell'adesione della nazione alla  Lega
Nord. 
 
                              Art. 19. 
 
           Il Titolare del trattamento dei dati personali 
 
    Il  Titolare  del  trattamento   dei   dati   personali   e'   il
Rappresentante legale e assicura il rispetto  della  vita  privata  e
della  protezione  dei  dati  personali  in  piena  conformita'  alle
normative vigenti in tema  di  riservatezza  dei  dati  personali  in
possesso della Lega Nord e delle nazioni. 
Patrimonio della Lega Nord 
 
                              Art. 20. 
 
                     Patrimonio della Lega Nord 
 
    La Lega Nord non persegue fini di lucro. Tutto  quanto  e'  nella
libera disponibilita' e godimento della Lega Nord costituisce il  suo
patrimonio. 
 
                              Art. 21. 
 
                               Entrate 
 
    Le entrate di Lega Nord sono costituite: 
      - dall'incasso derivante da manifestazioni o  partecipazioni  a
livello federale; 
      - da  sottoscrizioni,  finanziamenti,  lasciti  e  donazioni  a
favore della Lega Nord; 
      - dal contributo volontario  dei  rappresentanti  in  organismi
elettivi ed enti; 
      - da qualsiasi altra entrata consentita dalla legge; 
      - da contribuzioni  volontarie  dei  cittadini,  in  base  alla
normativa vigente. 
    Le risorse sono utilizzate secondo  le  modalita'  stabilite  dal
Consiglio Federale. 
    Sono destinati alle  nazioni  e  alle  delegazioni  territoriali,
qualora  da  esse  raccolti,   i   proventi   di   manifestazioni   o
partecipazioni, le quote associative,  le  donazioni  volontarie  dei
cittadini secondo la normativa vigente, il contributo volontario  dei
rappresentanti in  organismi  elettivi  ed  enti,  nonche'  ulteriori
contributi  erogati  dalla  Lega  Nord  in  funzione   dell'effettivo
fabbisogno finanziario di  ciascuna  nazione  con  le  modalita'  cui
all'art. 16. 
    E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o
avanzi di gestione, salvo quando la destinazione o  la  distribuzione
sono imposte dalla legge. 
 
                              Art. 22. 
 
                               Uscite 
 
    Le spese di Lega Nord sono le seguenti: 
      - spese generali della Lega Nord; 
      - apporti che il Comitato Amministrativo Federale  delibera  di
destinare alle nazioni e alle delegazioni territoriali; 
      - spese per il personale; 
      - spese per la stampa, per le  attivita'  di  informazione,  di
propaganda, editoria, emittenza  radiotelevisiva  e  qualunque  altro
strumento di comunicazione; 
      - spese per le campagne elettorali; 
      - sovvenzioni a sostegno di altri movimenti autonomisti; 
      - spese connesse alle finalita' di cui all'art. 1 del  presente
Statuto  a  mezzo  di  iniziative  politiche,  culturali,  educative,
sportive e artistiche; 
      -  spese  per  promuovere   la   parita'   dei   generi   nella
partecipazione alla politica; 
      - spese per Scuole Quadri e  per  la  formazione  politica  dei
militanti; 
      -  spese   per   l'organizzazione   e   la   partecipazione   a
manifestazioni; 
      - spese per finalita' sociali; 
      - altre spese che si rendono necessarie per le finalita'  della
Associazione. 
Rendiconto della Lega Nord e controllo contabile 
 
                              Art. 23. 
 
                     Rendiconto della Lega Nord 
 
    Il Comitato  Amministrativo  Federale  predispone  il  rendiconto
d'esercizio della Lega Nord in  conformita'  alla  disciplina  legale
applicabile e lo trasmette al Consiglio Federale. 
    Il Consiglio Federale approva  il  rendiconto  entro  il  termine
previsto dalla legge. 
    Il Consiglio Federale cura l'uniformita' della  tenuta  contabile
delle Nazioni. 
    Lega Nord assicura la trasparenza e l'accesso  alle  informazioni
relative al proprio assetto statutario, al suo funzionamento interno,
alla gestione economico-finanziaria e ai rendiconti,  anche  mediante
la  loro  pubblicazione  sul  proprio  sito  internet,   garantendone
l'accessibilita'  anche  a  persone  disabili,  con  completezza   di
informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilita', semplicita'  di
consultazione, qualita', omogeneita' e interoperabilita'. Entro il 15
luglio di ciascun  anno  sul  sito  internet  della  Lega  Nord  sono
pubblicati lo Statuto, il Rendiconto  di  Esercizio  corredato  dalla
Relazione sulla gestione e dalla Nota Integrativa, la Relazione della
Societa' di Revisione, il Verbale di approvazione del  Rendiconto  da
parte del Consiglio Federale,  nonche'  ulteriori  allegati  previsti
dalla disciplina legale. 
 
                              Art. 24. 
 
                       Garanzia di Trasparenza 
 
    Allo scopo di garantire la trasparenza  e  la  correttezza  nella
propria gestione contabile  e  finanziaria,  il  Segretario  Federale
della Lega Nord, in conformita'  a  quanto  prescritto  dall'art.  7,
decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, si avvale  di  una  societa'  di
revisione  iscritta  nell'Albo  Speciale  tenuto  dalla   Commissione
nazionale per le Societa'  e  la  Borsa  ai  sensi  della  disciplina
vigente o nel registro di cui  all'art.  2,  decreto  legislativo  27
gennaio 2010, n. 39. 
 
                              Art. 25. 
 
                   Controllo sull'amministrazione 
 
    L'Organo Federale di Controllo sull'Amministrazione  e'  composto
da 3 (tre) membri effettivi e due supplenti  nominati  dal  Consiglio
Federale ovvero da una societa' di revisione o da un revisore  unico.
Il Consiglio Federale sceglie tra i membri effettivi il Presidente. I
membri dell'Organo Federale di Controllo sull'Amministrazione  durano
in carica per 3 (tre) esercizi, sono rieleggibili  e  possono  essere
revocati solo per giusta causa. I membri  scaduti  durano  in  carica
fino alla nomina dei nuovi. 
    I membri dell'Organo Federale di  Controllo  sull'Amministrazione
devono essere  dotati  di  idonei  requisiti  di  professionalita'  e
competenza.  Il  compenso  e'  determinato  dal  Segretario  Federale
all'atto della nomina. 
    L'Organo Federale di  Controllo  sull'Amministrazione  vigila  in
conformita' alle disposizioni di legge. 
    L'Organo Federale di Controllo sull'Amministrazione presenta  una
propria relazione annuale. 
    I membri dell'Organo Federale di  Controllo  sull'Amministrazione
non possono rivestire altre cariche all'interno  della  Lega  Nord  o
delle nazioni. 
    Non  possono  essere  nominati  membri  dell'Organo  Federale  di
Controllo sull'Amministrazione coloro  che  rivestono  cariche  nella
Lega Nord o nelle nazioni. 
    Il Consiglio Federale vigila sul rispetto di tali requisiti. 
Le Nazioni e le relative Delegazioni Territoriali 
 
                              Art. 26. 
 
              Le nazioni e le delegazioni territoriali 
 
    Le nazioni e le eventuali delegazioni territoriali sono tenute  a
rispettare i principi e le  norme  contenuti  nel  presente  Statuto.
L'adesione o la revoca delle nazioni alla Lega Nord e' deliberata dal
Consiglio Federale. 
    La Commissione Statuto e Regolamenti della Lega Nord  predispone,
altresi', il testo dei regolamenti delle nazioni  la  cui  disciplina
non sia espressamente riservata dalla legge al presente statuto ed e'
competente per la modifica degli stessi. A tal  fine  la  Commissione
Statuto e Regolamenti puo' anche prendere in esame proposte di  testi
di regolamenti ad essa sottoposti. Il Segretario Federale esprime  un
parere  vincolante  sul  testo  dei  regolamenti  e  sulle   relative
modifiche. I regolamenti delle nazioni sono  approvati  dai  relativi
Consigli  nazionali,  tuttavia  l'adozione  del  testo  su   cui   il
Segretario Federale ha espresso parere favorevole e'  vincolante  per
il mantenimento dell'adesione della nazione alla Lega Nord. 
    Ciascuna nazione gode  di  autonomia  organizzativa,  gestionale,
patrimoniale e finanziaria nei limiti stabiliti dal presente  Statuto
e ha liberta' di iniziativa e di attivita' nel rispetto  della  linea
politica, programmatica e d'azione generale  espressa  dal  Congresso
Federale e dal Consiglio Federale. 
    Le nazioni devono prevedere come propri organi un  Congresso,  un
Consiglio, un Segretario, un Presidente, un Amministratore. 
    Ogni  nazione  si  articola  al  suo  interno   in   «delegazioni
territoriali» sulla base della delibera del Consiglio Federale. 
    Ogni nazione deve avvalersi di una societa' di revisione o di  un
revisore contabile unico, iscritto in apposito Registro dei  revisori
legali di cui al decreto legislativo 39 del 27 gennaio 2010, a cui e'
affidato  il  controllo  periodico   della   gestione   contabile   e
finanziaria della nazione. 
Iscrizione alla Lega Nord 
 
                              Art. 27. 
 
                      Iscrizione alla Lega Nord 
 
    Tutti i maggiorenni che si impegnino  all'osservanza  dei  doveri
derivanti dal presente Statuto possono  liberamente  iscriversi  alla
Lega Nord, conseguendo la qualifica di socio. I Soci  possono  essere
definiti, altresi', «Soci». 
    Alla   luce   della   struttura   confederale   del    Movimento,
l'acquisizione della qualifica  di  socio  della  Lega  Nord  implica
automaticamente l'acquisizione della qualifica di socio della nazione
che ha rilasciato la tessera. 
    I Soci appartengono a due categorie differenti: 
      - Soci Ordinari Militanti; 
      - Soci Sostenitori. 
    I minorenni possono, nel rispetto delle  prescrizioni  di  legge,
essere iscritti alla Lega Nord. 
    Il Socio all'atto dell'iscrizione deve versare l'eventuale  quota
associativa   fissata   dal   Consiglio   Federale.   La   quota   e'
intrasmissibile  e  deve  essere  versata  direttamente  dal   socio.
L'elenco degli iscritti e' trasmesso al competente organo della  Lega
Nord. 
    A ciascun Socio e' rilasciata una tessera emessa dalla Lega  Nord
nella quale dovra' essere specificato se trattasi di Socio  Ordinario
Militante o di Socio Sostenitore. Le nazioni adottano  esclusivamente
la tessera della Lega Nord quale tessera sociale. 
    Il  Consiglio  Federale  autorizza  le  nazioni  e  le   relative
delegazioni territoriali al rilascio  delle  tessere  d'iscrizione  e
alla eventuale riscossione della quota associativa. 
 
                              Art. 28. 
 
                                Soci 
 
    a) I Soci Ordinari  Militanti  hanno  il  dovere  di  partecipare
attivamente alla vita associativa della Lega Nord e della nazione  di
riferimento per competenza territoriale e  di  rispettare  il  codice
comportamentale approvato dal Consiglio  Federale.  Essi  godono  del
diritto di intervento, di voto e  di  elettorato  attivo  e  passivo,
secondo le  norme  previste  dal  presente  Statuto  e  dai  relativi
regolamenti. 
    Per quanto non riservato  dalla  legge  al  presente  statuto,  i
requisiti  e  le  modalita'  di  acquisizione  della  militanza  sono
disciplinati da un regolamento adottato dal Consiglio Federale. 
    La qualifica di Socio Ordinario Militante  e'  incompatibile  con
l'iscrizione o l'adesione  a  qualsiasi  altro  Partito  o  Movimento
Politico, o lista  civica  non  autorizzati,  nonche'  l'adesione  ad
associazione segreta, occulta  o  massonica,  o  ad  enti  no  profit
ricompresi tra quelli preclusi dalla Lega Nord. 
    Il verificarsi di tale incompatibilita' e' motivo  di  espulsione
dalla Lega  Nord  e  dalla  nazione  di  riferimento  per  competenza
territoriale, secondo il procedimento di cui all'art. 31. 
    b) I Soci Sostenitori non vantano diritti di elettorato attivo  e
passivo all'interno della Lega Nord e della  nazione  di  riferimento
per competenza territoriale, ne' hanno il dovere di partecipare  alla
vita attiva di queste. Essi sono iscritti nell'apposito libro  tenuto
dal Segretario Provinciale o, nel caso in cui la  nazione  non  abbia
una Segretaria Provinciale, dal Segretario nazionale. Nel caso in cui
i Soci Sostenitori adottino comportamenti contrari alle  finalita'  e
agli interessi della Lega Nord o della  nazione  cui  sono  iscritti,
possono essere cancellati da tale libro, a seguito  di  deliberazione
del Consiglio Provinciale o, se la  nazione  non  ha  una  Segreteria
Provinciale,  con  deliberazione   del   Consiglio   nazionale,   con
conseguente perdita  della  qualifica  di  Socio  Sostenitore  e  del
diritto di iscriversi nuovamente alla Lega Nord. 
    La tessera da Socio Sostenitore puo'  essere  rilasciata  durante
tutto l'arco dell'anno. Per poter richiedere la  qualifica  di  Socio
Ordinario Militante e' necessario che il socio sia in possesso  della
tessera da Socio Sostenitore dell'anno in corso ed  abbia  conseguito
l'anzianita'  di  tesseramento  stabilita  dall'apposito  regolamento
della Lega Nord. 
 
                              Art. 29. 
 
                         Decadenza dei Soci 
 
    La qualifica di socio si perde: 
      - per dimissioni; 
      - per decadenza a seguito del mancato  versamento  della  quota
annuale di  iscrizione  entro  il  termine  stabilito  dal  Consiglio
Federale; 
      - per espulsione, secondo  quanto  previsto  dall'art.  31  del
presente Statuto; 
      - per cancellazione dai libri sociali, secondo quanto  previsto
dagli articoli 28 e 31 del presente Statuto. 
Il sistema di controllo e garanzia 
 
                              Art. 30. 
 
                      Il Controllo sugli organi 
 
    Il controllo sugli  organi  delle  nazioni  e  delle  delegazioni
territoriali e' fatto in conformita' al  principio  secondo  cui  gli
organi  di  livello  superiore  controllano  gli  organi  di  livello
inferiore. 
    L'organo che esercita il controllo puo' deliberare l'annullamento
o la modificazione di singoli atti assunti in contrasto rispetto allo
Statuto, ai regolamenti e alle linee d'azione della  Lega  Nord;  nei
casi piu' gravi, puo' essere decretato lo scioglimento dell'organo. 
    La revoca di  un  Segretario  o  lo  scioglimento  del  Consiglio
Direttivo  sono  deliberati  da  un  organo  collegiale  di   livello
superiore, previo contradditorio con la parte. In caso di delibera di
revoca o di scioglimento  dell'organo,  deve  contestualmente  essere
prevista, con efficacia immediata, la nomina  di  un  Commissario,cui
sono riconosciuti i poteri e la rappresentanza dell'organo che  va  a
sostituire. 
    In  situazioni  di  particolare  urgenza,  compreso  il  caso  di
dimissioni del  Segretario  di  una  nazione  o  di  una  delegazione
territoriale  o  di  dimissioni  della  maggioranza  dei  membri  del
Consiglio Direttivo di una nazione o di una delegazione territoriale,
il Segretario di un livello superiore puo'  nominare,  con  efficacia
immediata, un Commissario. 
    Eccettuate le deliberazioni del Consiglio Federale e fatto  salvo
quanto  diversamente  disposto  dal  presente   Statuto,   tutte   le
deliberazioni sono appellabili nei modi e nei  termini  previsti  dal
successivo art. 31. 
    Il Consiglio Federale puo' agire, ai sensi del presente articolo,
nei confronti di organi di qualsiasi livello. 
 
                              Art. 31. 
 
Il  Controllo  sui  Soci  della  Lega  Nord  e  delle  nazioni  e   i
                     provvedimenti disciplinari 
 
    Gli  organi  della  Lega  Nord  e  delle  nazioni  vigilano   sul
comportamento politico dei soci e sul rispetto da parte dei soci  del
presente Statuto e degli statuti delle nazioni. 
    I provvedimenti disciplinari applicabili nei confronti  dei  soci
sono: 
      - il richiamo scritto; 
      - la sospensione fino ad un periodo massimo di dieci  mesi  con
eventuale decadenza dalle cariche interne ed esterne ricoperte; 
      - la revoca della qualifica di Socio Ordinario Militante; 
      - l'espulsione dalla Lega Nord e dalla nazione  di  riferimento
per competenza territoriale a  causa  di  indegnita'  o  di  ripetuti
comportamenti gravemente lesivi della dignita' di  altri  soci,  o  a
causa di gravi ragioni che  ostacolino  o  pregiudichino  l'attivita'
della Lega  Nord  o  della  nazione  o  ne  compromettano  l'immagine
politica. 
    Per indegnita' si intende il  venir  meno  dei  requisiti  morali
necessari per essere socio della Lega Nord e della nazione offrendone
un'immagine consona ai relativi principi ispiratori. 
    Per gravi ragioni  che  ostacolino  o  pregiudichino  l'attivita'
della Lega Nord o della nazione si  intende  qualsiasi  comportamento
che, con atti, fatti, dichiarazioni o atteggiamenti  anche  omissivi,
danneggi oggettivamente l'azione politica della  Lega  Nord  o  della
nazione, ovvero cerchi di comprometterne  l'unita'  o  il  patrimonio
ideale. 
    La candidatura del socio in una lista non autorizzata  comprovata
da documenti ufficiali  o  l'adesione  a  gruppi  diversi  da  quelli
indicati da Lega  Nord  da  parte  di  soci  eletti  alla  carica  di
Parlamentare, di Europarlamentare e  di  Consigliere,  Presidente  di
Provincia e Sindaco, comprovata da documenti ufficiali, determina  la
cancellazione d'ufficio del socio da tutti i libri sociali. 
    I provvedimenti disciplinari sono applicabili anche a coloro  che
ricoprono cariche di diritto. 
    Per tutti i provvedimenti disciplinari l'organo giudicante e'  il
Comitato Disciplinare e di Garanzia. 
    Ogni  organo  collegiale   puo'   richiedere   un   provvedimento
disciplinare  a  carico  di  un  socio  iscritto  al  territorio   di
competenza relazionando per iscritto  sulle  motivazioni  e  i  fatti
utili al giudizio. 
    L'organo richiedente deve  contestualmente  inviare  copia  della
richiesta di provvedimento disciplinare e delle suddette  motivazioni
tramite  lettera  raccomandata   A.R.   (ovvero   posta   elettronica
certificata) all'indirizzo indicato al Movimento per le comunicazioni
all'atto dell'iscrizione, al socio interessato che potra'  presentare
una propria memoria difensiva e/o una richiesta di audizione. 
    E' facolta' del Comitato Disciplinare e di Garanzia comminare  un
provvedimento differente rispetto a quello richiesto. 
    L'organo  giudicante  procedera'  all'accertamento  dei  fatti  e
all'audizione del socio deferito che ne abbia fatto richiesta. 
    L'eventuale rinuncia del socio al proprio diritto di  difesa  non
esime l'organo giudicante dallo svolgere le attivita'  indispensabili
ad una corretta ricostruzione  dei  fatti,  prima  di  deliberare  in
merito. 
    Tutti i provvedimenti del Comitato Disciplinare di Garanzia  sono
motivati ed immediatamente esecutivi. 
    I provvedimenti devono essere notificati al destinatario a  mezzo
raccomandata a/r (ovvero posta elettronica certificata) all'indirizzo
indicato al Movimento per le comunicazioni all'atto  dell'iscrizione,
ovvero a quello eventualmente indicato in sede di memoria difensiva o
di richiesta di audizione. 
    Avverso i provvedimenti del Comitato Disciplinare di Garanzia  il
destinatario puo' proporre appello al Consiglio Federale entro  dieci
giorni dalla notificazione. La proposizione dell'appello non sospende
l'efficacia del provvedimento. 
    La parte appellante puo' chiedere la  sospensione  degli  effetti
del provvedimento adottato dal  Comitato  Disciplinare  di  Garanzia.
Sulla  domanda  di  sospensione  si  pronuncia  senza  formalita'  il
Segretario Federale. 
    Al procedimento di appello si applicano le disposizioni  previste
per i giudizi innanzi alla Commissione Disciplinare di  Garanzia.  Il
Consiglio Federale decide sull'appello con provvedimento motivato non
impugnabile. 
    La decisione di riammettere un soggetto in precedenza  espulso  o
cancellato  dai  libri  sociali  e'  di   competenza   del   Comitato
Disciplinare e di Garanzia su richiesta  del  Consiglio  nazionale  o
Federale. 
Disposizioni finali 
    I. Il Consiglio Federale, con propria  delibera,  fermo  restando
l'osservanza dell'art. 4, comma 4 del decreto-legge n. 149 del  2013,
puo'  correggere  eventuali  errori  materiali  o  meri  difetti   di
coordinamento  tra  gli  articoli  contenuti  nel  presente  Statuto,
nonche' introdurre disposizioni  d'ordine  legislativo  nazionale  od
europeo,  salvo  poi  informare  il  Congresso  federale  alla  prima
convocazione  utile.  Lo  stesso  e'  competente  ad  emanare   norme
interpretative autentiche del presente Statuto. 
    II. Il  Consiglio  Federale  puo'  apportare  le  modifiche  allo
Statuto richieste dalla Commissione di garanzia degli statuti  e  per
la trasparenza e il controllo dei rendiconti  dei  partiti  politici,
salvo poi informare il Congresso  Federale  alla  prima  convocazione
utile. 
    III. Tutte le disposizioni contenute nel presente statuto trovano
immediata applicazione. 
    IV. Fino allo svolgimento del successivo Congresso  Federale,  il
Segretario Federale, su conforme delibera del Consiglio Federale,  ha
il potere di modificare la  sede  della  Lega  Nord,  fermo  restando
l'osservanza dell'art. 4, comma 4 del decreto-legge n. 149 del 2013.