IL MINISTRO 
                     DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 
 
  Vista la legge del 7 novembre 1977, n. 883, che recepisce l'Accordo
relativo ad un  programma  internazionale  per  l'energia  firmato  a
Parigi il  18  novembre  1974  da  realizzarsi  attraverso  l'Agenzia
internazionale per l'energia (A.I.E.); 
  Vista la direttiva comunitaria 2009/119/CE del  14  settembre  2009
che stabilisce l'obbligo per gli stati membri di mantenere un livello
minimo di scorte di petrolio greggio e/o di  prodotti  petroliferi  e
abroga le direttive 73/238/CEE  e  2006/67/CE  nonche'  la  decisione
68/416/CEE, con effetto al 31 dicembre 2012; 
  Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, che attua la
direttiva 2009/119/CE sopra citata ed in particolare l'art. 3,  comma
1, il  quale  dispone  che  le  scorte  petrolifere  di  sicurezza  e
specifiche del Paese siano determinate annualmente  con  decreto  del
Ministro dello  sviluppo  economico,  da  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero
dello sviluppo economico; 
  Vista  la  legge  29  luglio  2015,  n.   115,   disposizioni   per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
all'Unione europea - legge europea 2014, ed in particolare l'art.  25
recante «Disposizioni relative allo stoccaggio di scorte petrolifere.
Procedura di infrazione n. 2015/4014», che prevede la possibilita' di
ampliare la tenuta  delle  scorte  all'estero  anche  per  le  scorte
specifiche non attribuite all'OCSIT; 
  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  4  luglio
2019 di attuazione, ai sensi dell'art. 36, comma 1,  della  legge  n.
234/2012,  della  direttiva  di  esecuzione  (UE)   2018/1581   della
Commissione del 19 ottobre 2018,  recante  modifica  della  direttiva
2009/119/CE del Consiglio per quanto riguarda  i  metodi  di  calcolo
degli obblighi di stoccaggio,  che  all'art.  1,  punto  2,  modifica
l'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n.  249,
stabilendo che «in deroga ai commi 4 e 5, le medie giornaliere  delle
importazioni nette e del consumo interno di cui ai citati commi  sono
determinate, per quanto  riguarda  il  periodo  compreso  tra  il  1°
gennaio e il 30 giugno di ciascun anno, sulla base  dei  quantitativi
importati o consumati nel corso del penultimo anno precedente  l'anno
in questione.»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 marzo
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del  28  marzo  2020,  n.  82,  di  determinazione  dei  quantitativi
complessivi delle  scorte  di  sicurezza  e  specifiche  di  petrolio
greggio e/o di prodotti petroliferi per l'anno scorta 2020; 
  Visto  il  decreto  direttoriale  DGSAIE  del  29  settembre   2020
concernente la semplificazione e la digitalizzazione delle  procedure
per la detenzione delle scorte in altri paesi dell'Unione  europea  e
delle scorte tenute sul territorio nazionale per conto di altri paesi
dell'Unione europea; 
  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  4  luglio
2019 di attuazione, ai sensi dell'art. 36, comma 1,  della  legge  n.
234/2012,  della  direttiva  di  esecuzione  (UE)   2018/1581   della
Commissione del 19 ottobre 2018,  recante  modifica  della  direttiva
2009/119/CE del Consiglio per quanto riguarda  i  metodi  di  calcolo
degli obblighi di stoccaggio,  che  all'art.  1,  punto  8,  modifica
l'allegato I (di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo  31
dicembre   2012,   n.   249),   stabilendo   che   per   il   calcolo
dell'equivalente in petrolio greggio delle importazioni  di  prodotti
petroliferi,  ci  si  avvale  del  metodo  che  dalla   somma   delle
importazioni nette di petrolio  greggio,  liquidi  da  gas  naturale,
prodotti base di  raffineria  e  altri  idrocarburi,  quali  definiti
nell'allegato A, capitolo 3.4, del  regolamento  (CE)  n.  1099/2008,
come modificato dal regolamento (UE) n. 2017/2010  della  Commissione
del  7  novembre  2017,  adattata  per  tenere  conto  di   eventuali
variazioni delle scorte, viene dedotta a scelta  dello  Stato  membro
dell'Unione europea una delle tre cifre seguenti: a) 4%; b) il  tasso
medio di resa della nafta; c) il consumo netto effettivo di nafta; 
  Considerato che dalla  applicazione  delle  tre  diverse  deduzioni
citate  si  ottengono  i  seguenti  valori  di  novanta   giorni   di
importazioni giornaliere nette: 
    a) 8.560.000 tep; 
    b) 8.242.000 tep; 
    c) 8.053.000 tep; 
  Considerato  di  voler  adottare  il  metodo  piu'  favorevole   di
deduzione, che per l'anno 2020 risulta essere  il  consumo  effettivo
netto di nafta, si e' calcolato che le importazioni nette dell'Italia
dell'anno 2020 sono  pari  a  32.748.774  tonnellate  equivalenti  di
petrolio,  di  seguito  denominate   tep   di   cui   8.053.000   tep
corrispondono a novanta  giorni  di  importazioni  nette  giornaliere
medie; 
  Considerato che  tale  metodo  scelto  consente  in  ogni  caso  di
rispettare  anche  gli  obblighi  di  scorte  obbligatorie  derivanti
dall'appartenenza all'Agenzia internazionale per l'energia (A.I.E.); 
  Vista la comunicazione dell'Agenzia  internazionale  per  l'energia
(A.I.E.)  del  16  febbraio  2021  che  riporta  i   consumi   finali
dell'Italia dell'anno 2020, pari a 43.499.000 tep, di  cui  7.249.833
tep corrispondono a sessantuno giorni di consumo nazionale; 
  Visto il documento applicativo  scorte  petrolifere  -  Regolamento
versione 1.2 del  maggio  2013,  pubblicato  nel  sito  internet  del
Ministero dello sviluppo economico,  che  disciplina  lo  scambio  di
informazioni  e  comunicazioni  tra  il  Ministero   dello   sviluppo
economico  e  gli  operatori  economici   mediante   la   piattaforma
informatica realizzata ai sensi dell'art. 12,  comma  3  del  decreto
legislativo 31 dicembre 2012, n. 249; 
  Considerato che tale  piattaforma  informatica  e'  operativa,  per
conto del Ministero dello  sviluppo  economico  -  DGSAIE,  sul  sito
internet  dell'Organismo  centrale  di  stoccaggio  italiano  (OCSIT)
all'indirizzo https://mise.ocsit.it/scorte/ 
  Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 che all'art.  2,  comma
2,  ha  previsto  tra  i  compiti  del  Ministero  della  transizione
ecologica quelli della «gestione  delle  scorte  energetiche  nonche'
predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza energetica»; 
  Considerato  che  la  competenza  sulla  «gestione   delle   scorte
energetiche  nonche'  predisposizione  ed  attuazione  dei  piani  di
emergenza energetica» rientra tra quelle della Direzione generale per
le  infrastrutture  e  la  sicurezza   dei   sistemi   energetici   e
geominerari,  del  Dipartimento  per  l'energia  ed  il  clima,   del
Ministero della transizione ecologica; 
  Ritenuta la  necessita'  di  procedere  alla  determinazione  delle
scorte petrolifere di sicurezza e specifiche per il corrente anno  ed
all'imposizione dell'obbligo ai soggetti ad  esso  tenuti  in  virtu'
della normativa in premessa; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Determinazione dei quantitativi complessivi delle scorte di sicurezza
  e specifiche di petrolio greggio e/o di  prodotti  petroliferi  per
  l'anno scorta 2021 
 
  1. L'anno scorta 2021 inizia il 1° luglio 2021 e termina alla  data
di  inizio  del  successivo  anno  scorta  individuata  dal   decreto
ministeriale che stabilisce l'imposizione degli  obblighi  di  scorta
per l'anno scorta 2022. 
  2. Avendo verificato che, utilizzando le metodologie  di  cui  agli
allegati I e II del decreto legislativo 31  dicembre  2012,  n.  249,
come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo  economico  4
luglio 2019, con riferimento all'anno  2020,  il  valore  di  novanta
giorni  di  importazioni  nette  giornaliere  medie   corrisponde   a
8.053.000 tep e che il valore di sessantuno giorni di consumo interno
giornaliero medio corrisponde a 7.249.833 tep, in forza dell'art.  3,
comma 3, del decreto  legislativo  31  dicembre  2012,  n.  249,  che
dispone  che  il  livello  di  scorte  di   sicurezza   equivale   al
quantitativo maggiore tra quello corrispondente a novanta  giorni  di
importazioni nette giornaliere medie o a sessantuno giorni di consumo
interno giornaliero medio, le  scorte  per  l'anno  scorta  2021,  da
costituire e mantenere stoccate,  sono  calcolate  sulla  base  delle
importazioni nette giornaliere medie. 
  3. Utilizzando il metodo riportato nell'allegato III.2 del  decreto
legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, e tenuto conto della necessita'
di raggiungere i livelli  di  scorta  fissati  a  carico  dell'Italia
dall'Agenzia internazionale per  l'energia,  ai  sensi  dell'art.  4,
comma 4, del medesimo decreto legislativo, si  riportano  i  seguenti
valori  necessari  a  determinare  la  ripartizione  dell'obbligo  di
mantenimento delle scorte di sicurezza e specifiche  tra  i  soggetti
obbligati  di  cui  all'art.  3,  comma  7   dello   stesso   decreto
legislativo, di seguito denominati soggetti obbligati: 
    a) l'ammontare complessivo di scorte  di  sicurezza  di  petrolio
greggio e/o di prodotti  petroliferi,  valore  a),  da  costituire  e
mantenere stoccato per l'Italia, per l'anno  scorta  2021,  ai  sensi
dell'art. 3, comma 1 del decreto legislativo  31  dicembre  2012,  n.
249, e'  determinato  in  complessive  8.053.000  tep  equivalenti  a
novanta giorni di importazioni nette  giornaliere  medie  dell'Italia
nell'anno 2020; 
    b) sulla base delle  dichiarazioni  effettuate  dai  titolari  di
depositi fiscali di prodotti energetici, a norma dell'art. 3, comma 8
e dell'art. 7, comma 6, del medesimo decreto legislativo, utilizzando
le metodologie ed i coefficienti riportati nell'allegato III.1  dello
stesso decreto legislativo, come modificato dal decreto del  Ministro
dello sviluppo economico 4  luglio  2019,  il  valore  dell'aggregato
totale Italia di immesso in consumo dei prodotti soggetti all'obbligo
di cui all'art. 3, comma 7,  dello  stesso  decreto  legislativo,  di
seguito denominati  prodotti  soggetti  all'obbligo,  valore  b),  e'
determinato in 34.425.722 tep; 
    c) l'obbligo in scorta da costituire e detenere per ogni  tep  di
immesso in consumo dei prodotti soggetti all'obbligo, valore c),  che
ogni soggetto obbligato ha l'onere di detenere per l'anno scorta 2021
e' determinato pari a 0,2339. 
  4. La contabilizzazione del livello delle  scorte  complessivamente
detenuto per l'anno scorta 2021 e' effettuata con il metodo riportato
nell'allegato III.1 lettera a) del decreto  legislativo  31  dicembre
2012, n. 249, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo
economico 4 luglio 2019, includendo tutte le altre scorte di prodotti
petroliferi  identificati  nell'allegato   A,   capitolo   3.4,   del
regolamento (CE) n. 1099/2008 e  successive  modifiche,  stabilendone
l'equivalente in petrolio greggio moltiplicando i quantitativi per il
fattore 1,065. 
  5. Sulla  base  delle  dichiarazioni  effettuate  dai  titolari  di
depositi fiscali di prodotti energetici,  si  rileva  che  il  totale
dell'immesso in  consumo  comprensivo  del  GPL  e  dei  quantitativi
ricadenti in franchigia e  quindi  esclusi  dall'obbligo  di  scorta,
nell'anno 2020 e' stato pari a 35.411.426 tonnellate.