IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
di concerto con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
e con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri, e successive modificazioni;
Vista la legge 2 aprile 1979, n. 97, recante norme sullo stato
giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati
ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e
degli avvocati dello Stato, e, in particolare, gli articoli 11 e 12,
come sostituiti dall'art. 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, ove
si prevede che la percentuale dell'adeguamento triennale delle
retribuzioni del predetto personale e' determinata entro il 30 aprile
del primo anno di ogni triennio con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della giustizia e
con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, e, in particolare,
l'art. 24, comma 1, che stabilisce che dal 1° gennaio 1998 gli
stipendi, l'indennita' integrativa speciale e gli assegni fissi e
continuativi delle categorie di personale statale non
contrattualizzato sono adeguati di diritto annualmente in ragione
degli incrementi medi, calcolati dall'Istituto nazionale di
statistica, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di
pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, ivi
compresa l'indennita' integrativa speciale, utilizzate per
l'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali;
Visto il comma 4 del medesimo art. 24 della citata legge n. 448 del
1998, che dispone che il criterio previsto dal predetto comma 1 si
applica anche al personale di magistratura e agli avvocati e
procuratori dello Stato ai fini del calcolo dell'adeguamento
triennale, ferme restando, per quanto non derogato, le disposizioni
dell'art. 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, tenendo conto degli
incrementi medi pro capite del trattamento economico complessivo,
comprensivo di quello accessorio e variabile, delle altre categorie
del pubblico impiego;
Vista la sentenza 11 ottobre 2012, n. 223 della Corte
costituzionale;
Vista la nota dell'11 gennaio 2021, protocollo generale n.
SP/336599/21, avente ad oggetto «Adeguamento triennale stipendi e
indennita' del personale di magistratura ed equiparati - Art. 2 della
legge n. 27 del 1981 ed art. 24 della legge n. 448 del 1998», con la
quale l'Istituto nazionale di statistica - in riscontro e «a seguito
della richiesta del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio On.
Giancarlo Giorgetti del 1° dicembre 2018 (USS_Giorgetti 0001231) di
valutare l'opportunita' di procedere all'adozione di un nuovo
indicatore statistico in grado di garantire la piena conformita'
delle decisioni da assumere in merito all'adeguamento di cui
all'oggetto, nonche' alla comunicazione del Dipartimento per gli
affari giuridici e legali della Presidenza del Consiglio dei ministri
(nota prot. DAGL 0001598P del 15 febbraio 2019) con la quale si
comunicava la determinazione di affidare all'Istat l'incarico di
elaborare un nuovo indicatore sulla base di una metodologia adeguata
a risolvere le problematiche legate all'inclusione delle componenti
accessorie, agli effetti sulle retribuzioni medie dovuti ai
cambiamenti nel tempo della struttura occupazionale e alla
tempestivita' della fornitura del dato rispetto alle scadenze
previste dalla legge» - ha comunicato di aver «predisposto la
metodologia per calcolare il nuovo indicatore per l'adeguamento
triennale di stipendi e indennita' del personale di magistratura ed
equiparati», trasmettendo tale documentazione alla Presidenza del
Consiglio dei ministri in allegato alla citata nota dell'11 gennaio
2021, dopo averla concordata con il Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, che ha
condiviso - con nota prot. RGS 222779 del 24 novembre 2020 - la
metodologia adottata dall'Istat e quindi trasmesso allo stesso Istat,
con successiva nota prot. RGS 243025 del 22 dicembre 2020, «la tavola
predisposta ai fini degli scambi informativi ISTAT_RGS in cui e'
indicato «l'incremento pro-capite del salario accessorio relativo
alle categorie del pubblico impiego per il triennio 2015-2017, da
sommare alla componente contrattuale ai sensi della suddetta
metodologia»;
Preso atto che, con la suddetta nota in data 11 gennaio 2021,
protocollo generale n. SP/336599/21, l'Istat ha comunicato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri «che, in base alla nuova
metodologia applicata, la variazione complessiva delle retribuzioni
contrattuali pro capite dei pubblici dipendenti, esclusi il personale
di magistratura e i dirigenti non contrattualizzati, nel triennio
2015-2017, e' pari a + 0,62 per cento»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, in data 7 agosto 2015, relativo
all'adeguamento degli stipendi e delle indennita' del personale in
riferimento per il triennio 2012-2014, con il quale il trattamento
economico del personale stesso e' stato aumentato dello 0,01 per
cento complessivo a decorrere dal 1° gennaio 2015 e, a titolo di
acconto sull'adeguamento triennale successivo, nella misura dello
0,00 per cento per ciascuno degli anni 2016 e 2017 con decorrenza,
rispettivamente, dal 1° gennaio 2016 e dal 1° gennaio 2017;
Rilevato che il citato odierno adeguamento triennale nella misura
dello 0,62 per cento va applicato a decorrere dal 1° gennaio 2018
alle misure della retribuzione in vigore al 1° gennaio 2015, senza
bisogno di conseguente conguaglio, con la medesima decorrenza 1°
gennaio 2018, degli acconti non corrisposti negli anni 2016 e 2017,
perche' pari allo 0,0 per cento;
Considerato che, ai sensi dell'art. 2 della legge 19 febbraio 1981,
n. 27, gli acconti per gli anni 2019 e 2020 vanno determinati nella
misura del 30 per cento della variazione percentuale dell'adeguamento
triennale, da applicare dal 1° gennaio 2018, pari allo 0,62 per cento
e che da tale determinazione risulta una percentuale di ulteriore
aumento, arrotondata alla seconda cifra decimale, pari allo 0,19 per
cento per ciascuno di detti anni, con decorrenza, rispettivamente,
dal 1° gennaio 2019 e dal 1° gennaio 2020;
Considerato che agli oneri derivanti dal presente decreto si fa
fronte ai sensi dell'art. 3, mediante apposito decreto di variazione
di bilancio in applicazione dell'art. 21, comma 1-ter, lettera e),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
settembre 2019, con il quale al Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, on. dott. Riccardo Fraccaro e'
stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di
competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;
Di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
1. Le misure degli stipendi del personale di cui alla legge 19
febbraio 1981, n. 27, dell'indennita' prevista dall'art. 3, primo
comma, della stessa legge e dell'indennita' integrativa speciale in
vigore alla data del 1° gennaio 2015 sono incrementate dello 0,62 per
cento con decorrenza 1° gennaio 2018, senza bisogno di conguaglio,
rispetto agli acconti degli anni 2016 e 2017, giacche' per quegli
anni non corrisposti.