IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 dicembre  2019,
con la quale e' stato  dichiarato,  per  dodici  mesi,  lo  stato  di
emergenza in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il giorno
9 dicembre 2019 il territorio dei Comuni di Barberino di Mugello,  di
Borgo San  Lorenzo,  di  Dicomano,  di  Firenzuola,  di  Marradi,  di
Palazzuolo sul Senio, di Scarperia  e  San  Piero,  di  Vaglia  e  di
Vicchio, ricadenti nella citta' metropolitana di Firenze  nonche'  la
delibera del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2020 con la quale
il medesimo stato di emergenza e' stato prorogato di dodici mesi; 
  Considerato che con la citata delibera del Consiglio  dei  ministri
del 23 dicembre 2020 e'  stato,  altresi',  disposto,  ai  sensi  del
dell'art. 24, comma 2, del richiamato decreto legislativo  n.  1  del
2018, lo stanziamento di ulteriori risorse finanziarie, pari ad  euro
7.450.000,00, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali, ai  fini
del completamento delle attivita' di cui alle lettere a) e b)  e  per
l'avvio degli interventi di cui alle lettere c)  e  d)  del  comma  2
dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 627 del 16 gennaio 2020 e n. 661 del 6 aprile 2020; 
  Viste le note della Regione Toscana prot. n. 351006 del 14  ottobre
2020 e prot. n. 421729 del 1° dicembre 2020; 
  Ravvisata la necessita' di disporre ulteriori misure di  protezione
civile necessarie per fronteggiare l'emergenza in rassegna; 
  Acquisita l'intesa della Regione Toscana; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche all'ordinanza del Capo del  Dipartimento  della  protezione
                         civile n. 627/2020 
 
  1. Al comma 7 dell'art. 3 dell'ordinanza del Capo del  Dipartimento
della protezione civile n. 627  del  16  gennaio  2020  e'  aggiunto,
infine, il seguente periodo: «Il termine di  cui  sopra  puo'  essere
prorogato dal Comune, al massimo di ulteriori due  mesi,  su  istanza
motivata del beneficiario del contributo.». 
  2. Il comma 14 dell'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile n. 627 del 16 gennaio 2020, e' sostituito dal
seguente: 
    «14.  Tra  le  unita'   immobiliari   danneggiate   e   possibili
destinatarie dei contributi di cui ai commi 1 e 2, sono da intendersi
anche quelle destinate ad uso  commerciale,  produttivo  od  ufficio,
nonche' le unita' immobiliari diverse da quelle adibite ad abitazione
principale, abituale e continuativa, la cui riparazione dei danni sia
strumentale  al  recupero  della  funzionalita'  dell'intera   unita'
strutturale di cui fanno parte. Per gli immobili di cui  al  presente
comma l'erogazione  dei  contributi  e'  subordinata  al  parere  del
competente settore della Regione Toscana in merito alla verifica  dei
progetti ai sensi delle norme  tecniche  vigenti  e  che,  una  volta
realizzati, consentano la revoca dell'ordinanza di sgombero.».