IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA
Visto la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri» ed, in particolare, l'art. 17, comma 4-bis,
lettera e), il quale prevede l'emanazione di decreti ministeriali di
natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante «Disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e, in
particolare, l'art. 3 in materia di controllo preventivo di
legittimita' della Corte dei conti;
Visto l'art. 19, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per
la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in
particolare, l'art. 4, commi 4 e 4-bis, che prevedono che
«All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale
di ciascun ministero e alla definizione dei relativi compiti, nonche'
la distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello
dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale di natura
non regolamentare» e che «a disposizione di cui al comma 4 si applica
anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici di livello
dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione
del singolo Ministero».
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
«Codice dell'Amministrazione digitale, a norma dell'art. 33 della
legge 18 giugno 2009, n. 69», e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante
«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante
«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante
«Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa e contabile e
potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa, a
norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante
«Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti
privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50,
della legge 6 novembre 2012, n. 190»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
«Codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE», come,
da ultimo, modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni
urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del
Ministero dell'universita' e della ricerca» e, in particolare, l'art.
2 relativo all'istituzione del Ministero dell'universita' e della
ricerca;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023» e, in particolare, l'art. 1,
comma 936, il quale prevede che «Al fine di assicurare l'esercizio
delle maggiori funzioni del Ministero dell'universita' e della
ricerca connesse all'assolvimento di obblighi nei confronti
dell'Unione europea e internazionali nel campo della formazione
superiore e della ricerca e, in particolare, alla nuova
programmazione europea della ricerca, la dotazione organica del
Ministero dell'universita' e della ricerca e' incrementata di tre
posizioni dirigenziali di livello non generale, di cui una destinata
alla diretta collaborazione ai sensi dell'art. 14 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
settembre 2020, n. 164, recante «Regolamento concernente
l'organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30
settembre 2020, n. 165, recante «Regolamento concernente
l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro
dell'universita' e della ricerca»;
Rilevata l'esigenza di procedere all'individuazione degli uffici
dirigenziali di livello non generale del Ministero dell'universita' e
della ricerca, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e) della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'art.
4, commi 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, in coerenza con il nuovo assetto
organizzativo delineato con il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 14 dicembre 2020, n. 164;
Vista la proposta dei direttori generali interessati formulata ai
sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 14 dicembre 2020, n. 164;
Visto il confronto con le organizzazioni sindacali rappresentative;
Sentiti l'Organismo paritetico per l'innovazione e l'Organismo
paritetico per l'innovazione - Area dirigenti;
Acquisito il parere positivo del Comitato unico di garanzia per le
pari opportunita' e il benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca adottato nella riunione del 4 febbraio 2021;
Decreta:
Art. 1
1. Il presente decreto, non avente natura regolamentare, individua
gli uffici di livello dirigenziale non generale e ne opera la
distribuzione tra le strutture di livello dirigenziale generale,
definendone i relativi compiti.
2. La dotazione organica dei posti di funzione dirigenziale non
generale definita dal decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1, come
modificato dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, cosi' come integrata
dall'art. 1, comma 936 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e'
ripartita secondo quanto indicato nell'allegato 1 al presente decreto
che ne costituisce parte integrante.
3. Gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero
sono quelli individuati nell'allegato 2 al presente decreto che ne
costituisce parte integrante.
4. Ciascuna direzione generale provvede, nelle materie di
rispettiva competenza, alla cura del contenzioso, alla stipula di
accordi e convenzioni assumendone le rispettive responsabilita',
fermo restando quanto previsto in materia di coordinamento dall'art.
1, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio 14 dicembre
2020, n. 164, nonche' all'esercizio dei poteri di accertamento e di
ispezione previsti dalla normativa vigente; a supportare l'ufficio
legislativo nell'attivita' di monitoraggio e coordinamento della
normativa, dell'esame degli atti di sindacato ispettivo parlamentare,
nonche' all'istruttoria e alla redazione di provvedimenti di
rilevanza generale.