Estratto determina AAM/PPA N. 180/2021 dell'8 marzo 2021 
 
    Descrizione   del   medicinale,   attribuzione   n.   A.I.C.    e
autorizzazione variazioni. 
    E'  autorizzata  l'immissione   in   commercio   del   medicinale
SILDENAFIL  ALTER  anche  nelle  forme   farmaceutiche,   dosaggi   e
confezioni di seguito indicate: 
      confezioni: 
        «50  mg  compresse  masticabili»  8  compresse   in   blister
pvc/pctfe/al - A.I.C. n. 044679049 (base 10) 1BMHW9 (base 32); 
        «100  mg  compresse  masticabili»  8  compresse  in   blister
pvc/pctfe/al - A.I.C. n. 044679052 (base 10) 1BMHWD (base 32). 
    Forma farmaceutica: compresse masticabili. 
    Principio attivo: sildenafil. 
    Titolare A.I.C.:  Laboratori  Alter  S.r.l.  (codice  SIS  2753),
codice fiscale 04483510964, con sede legale e  domicilio  fiscale  in
via Egadi, 7 - 20144 Milano, Italia (IT). 
    Procedura europea: IT/H/601/002-003/IB/003G. 
    Codice pratica: C1B/2020/2816. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per  le  confezioni   sopracitate   e'   adottata   la   seguente
classificazione  ai  fini  della  rimborsabilita':   C   (classe   di
medicinali a carico del cittadino). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per  le  confezioni   sopracitate   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della fornitura: RR  (medicinale  soggetto  a
prescrizione medica ripetibile). 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
gli  stampati,  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da  questa
Amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento
alla presente determina. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219  e  successive
modificazioni ed integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse
negli stampati quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del
prodotto  del  medicinale  di  riferimento  che  si   riferiscono   a
indicazioni o  a  dosaggi  ancora  coperti  da  brevetto  al  momento
dell'immissione in commercio del medicinale generico. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.