IL DIRETTORE GENERALE 
              per la vigilanza sugli enti cooperativi, 
                sulle societa' e sul sistema camerale 
 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267; 
  Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data  17
gennaio 2007 concernente la  determinazione  dell'importo  minimo  di
bilancio   ai   fini   dello   scioglimento   d'ufficio    ex    art.
2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  19
giugno 2019, n. 93, recante  il  regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in  materia  di
vigilanza sugli enti cooperativi; 
  Viste le risultanze della mancata revisione relative alla  societa'
cooperativa sotto indicata, cui si rinvia  e  che  qui  si  intendono
richiamate; 
  Considerato che  l'ente  si  e'  sottratto  alla  vigilanza  e  che
pertanto si ravvisano i presupposti di cui all'art. 12, comma  3  del
decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso  il
registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito  dei
bilanci per piu' di due anni consecutivi; 
  Ritenuto che esistano, pertanto, i presupposti per  l'adozione  del
provvedimento di cui all'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Considerato che e' stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7  della
legge 7 agosto 1990,  n.  241,  dando  comunicazione  dell'avvio  del
procedimento; 
  Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria  inviata
al legale rappresentante della societa' al corrispondente  indirizzo,
cosi'  come  risultante  da   visura   camerale,   avvenuta   tramite
raccomandata, in quanto l'ente e'  sprovvisto  di  posta  elettronica
certificata,  e'  stata  restituita  al  mittente  con  la   dicitura
«destinatario  sconosciuto»  e   che   quindi   la   cooperativa   e'
irreperibile, condizione che risulta immutata ad oggi; 
  Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni  previste
dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto il parere espresso dal Comitato centrale per  le  cooperative
in data 20 luglio 2020 favorevole all'adozione del  provvedimento  di
scioglimento  per  atto  d'autorita'  con   nomina   di   commissario
liquidatore; 
  Ritenuta   l'opportunita'   di   disporre   il   provvedimento   di
scioglimento   per    atto    d'autorita'    ai    sensi    dell'art.
2545-septiesdecies del codice  civile,  con  contestuale  nomina  del
commissario liquidatore; 
  Considerato che  il  nominativo  del  professionista  cui  affidare
l'incarico di commissario liquidatore e'  stato  individuato  tramite
processo di estrazione informatico, a cura della competente direzione
generale,  da  un  elenco  selezionato  su  base   regionale   e   in
considerazione delle dichiarazioni di  disponibilita'  all'assunzione
dell'incarico    presentate    dai    professionisti     interessati,
conformemente a  quanto  prescritto  dalla  circolare  del  direttore
generale del 4 aprile 2018 recante  «Banca  dati  dei  professionisti
interessati   alla   attribuzione   di    incarichi    ex    articoli
2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo  comma
e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito  internet
del Ministero; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La societa' cooperativa «DE.AN societa' cooperativa»  con  sede  in
Alessandria (codice fiscale n.  02491900060),  e'  sciolta  per  atto
d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile.