IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre  2013,  recante  «Disposizioni  comuni  sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale  europeo,  sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo  rurale
e  sul  Fondo  europeo  per  gli  affari  marittimi  e  la  pesca   e
disposizioni generali sul Fondo europeo di  sviluppo  regionale,  sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo  per
gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE)  n.
1083/2006 del Consiglio»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale  da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 
  Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti  di  Stato
nel settore agricolo  e  forestale  e  nelle  zone  rurali  2014-2020
(2014/C 204/01), ed  in  particolare  il  punto  1.2  concernente  la
gestione dei rischi e delle crisi; 
  Visto il regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 13 dicembre 2017, che modifica i  regolamenti  (UE)  n.
1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR,  (UE)
n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla  gestione  e  sul  monitoraggio
della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante  norme  sui
pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno
previsti dalla politica agricola comune, (UE)  n.  1308/2013  recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti  agricoli  e  (UE)  n.
652/2014 che fissa  le  disposizioni  per  la  gestione  delle  spese
relative alla filiera alimentare, alla salute e  al  benessere  degli
animali, alla  sanita'  delle  piante  e  al  materiale  riproduttivo
vegetale; 
  Visto, in particolare, l'art. 36 del  citato  regolamento  (UE)  n.
1305/2013,  cosi'  come  modificato  dal  suddetto  regolamento  (UE)
2017/2393 che prevede, tra l'altro, un sostegno  finanziario  per  il
pagamento di premi di assicurazione del  raccolto,  degli  animali  e
delle piante a fronte del  rischio  di  perdite  economiche  per  gli
agricoltori  causate  da  avversita'  atmosferiche,  da  epizoozie  o
fitopatie,  da  infestazioni  parassitarie  o  dal   verificarsi   di
un'emergenza ambientale e  per  gli  importi  versati  dai  fondi  di
mutualizzazione per il pagamento di  compensazioni  finanziarie  agli
agricoltori in caso  di  perdite  economiche  causate  da  avversita'
atmosferiche o dall'insorgenza di focolai di epizoozie o fitopatie  o
da  infestazioni  parassitarie  o  dal  verificarsi  di  un'emergenza
ambientale; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    «Norme    generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche» e, in particolare, gli articoli 14 e 16; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2008,   n.   121,   recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della  legge  24  dicembre
2007, n. 244»; 
  Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150  e  successive
modificazioni ed integrazioni,  recante  «Attuazione  della  legge  4
marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione  della  produttivita'
del lavoro pubblico e di efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche
amministrazioni»; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2019, n. 179, «Regolamento di riorganizzazione del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1,
comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18  novembre  2019,  n.  132»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 4 marzo 2020 al
n. 55, cosi' come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 53  del  24  marzo  2020  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 17 giugno 2020, n. 152; 
  Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come modificato
dal  decreto  legislativo  26  marzo  2018,  n.  32,  concernente  la
normativa del Fondo di solidarieta' nazionale che prevede  interventi
finanziari a sostegno delle imprese  agricole  colpite  da  calamita'
naturali e da eventi climatici avversi, ed in particolare il  capo  I
che disciplina gli aiuti sulla  spesa  per  il  pagamento  dei  premi
assicurativi; 
  Visto, in particolare, l'art. 2, comma 5-ter,  del  citato  decreto
legislativo 29 marzo 2004, recante modalita'  di  individuazione  dei
prezzi unitari per la  determinazione  dei  valori  assicurabili  con
polizze agevolate; 
  Visto il decreto legislativo 16 giugno 2017, n.  104  e  successive
modificazioni ed integrazioni, che aggiorna la legge 7  agosto  1990,
n. 241, recante «Norme in materia di  procedimento  amministrativo  e
del diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
  Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018,  n.  101,  «Codice  in
materia di protezione dei dati personali», recante  disposizioni  per
l'adeguamento  dell'ordinamento  nazionale  al  regolamento  (UE)  n.
679/2016 modificando il decreto legislativo n. 196/2003; 
  Considerato il Programma di  sviluppo  rurale  nazionale  approvato
dalla Commissione europea con decisione C(2015) 8312 del 20  novembre
2015, modificato da ultimo con decisione C(2020) 8978 dell'8 dicembre
2020,  e  in  particolare  le  sottomisure  17.1  «Assicurazione  del
raccolto,  degli  animali  e  delle  piante»   e   17.2   «Fondi   di
mutualizzazione per le avversita' atmosferiche, per le epizoozie e le
fitopatie, per  le  infestazioni  parassitarie  e  per  le  emergenze
ambientali»; 
  Considerato  il  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali 29 dicembre 2014, registrato  alla  Corte  dei
conti l'11 marzo 2015, n. 623, e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana del 9 aprile 2015, n. 82, con  il  quale  a
partire dal 1° gennaio 2015 si applicano le disposizioni  di  cui  al
citato decreto legislativo  29  marzo  2004,  entro  i  limiti  delle
intensita' di aiuto, delle tipologie di interventi e delle condizioni
stabilite dagli orientamenti dell'Unione europea  per  gli  aiuti  di
Stato al settore agricolo e forestale nelle zone rurali  2014-2020  e
dal regolamento (UE) n. 702/2014  della  Commissione  del  25  giugno
2014, e le relative disposizioni applicative  stabilite  con  decreto
del Ministro delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  27
luglio 2015, pubblicato sul sito internet del Ministero; 
  Considerato  il  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali 12 gennaio  2015,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della  Repubblica  italiana  del  12  marzo  2015,  n.  59,
relativo alla semplificazione della gestione della  PAC  2014-2020  e
successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare  il  capo
III riguardante la gestione del rischio; 
  Considerate le lettere  b)  ed  f),  dell'allegato  B,  del  citato
decreto 12 gennaio 2015 e successive modificazioni  ed  integrazioni,
che definiscono rispettivamente gli elementi del  Piano  assicurativo
individuale  (PAI)  e  del  Piano  di  mutualizzazione   individuale,
propedeutici alla stipula delle polizze assicurative  agricole  e  ai
fini dell'adesione alla copertura mutualistica, agevolabili ai  sensi
delle sottomisure 17.1  e  17.2  del  programma  di  sviluppo  rurale
nazionale  citato,  per  la  cui  elaborazione  sono  necessari,  tra
l'altro, i prezzi unitari massimi stabiliti dal presente decreto; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 8 aprile 2020, registrato presso la Corte dei conti  il  29
aprile 2020, n. 257  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana del 15 maggio 2020, n 124,  di  approvazione  del
Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2020 (di seguito PGRA)  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto l'art. 127 della legge 23 dicembre  2000,  n.  388,  che,  al
comma  3,  prevede  l'individuazione  dei  valori  delle   produzioni
assicurabili con polizze agevolate sulla base dei prezzi  di  mercato
alla produzione, rilevati dall'ISMEA  (Istituto  di  servizi  per  il
mercato agricolo alimentare); 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 5 febbraio 2020, n. 1210 recante individuazione dei  prezzi
unitari massimi di alcune produzioni  agricole,  applicabili  per  la
determinazione dei valori assicurabili al  mercato  agevolato  e  per
l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2020 - primo elenco,
registrato alla Corte dei conti il  6  marzo  2020,  reg.  n.  123  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  13
luglio 2020, n. 174; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 6 marzo 2020, n. 2486  recante  individuazione  dei  prezzi
unitari massimi di ulteriori produzioni vegetali e  zootecniche,  dei
costi di  rispristino  delle  strutture  aziendali  e  dei  costi  di
smaltimento delle carcasse animali, applicabili per la determinazione
dei valori assicurabili al mercato  agevolato  e  per  l'adesione  ai
fondi di mutualizzazione nell'anno  2020  -  secondo  elenco  nonche'
integrazione dell'elenco prezzi relativo  all'anno  2019,  registrato
alla Corte dei conti l'8 aprile 2020, reg. n. 175 e pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 13 luglio  2020,  n.
174; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 20 maggio  2020,  n.  5647  di  individuazione  dei  prezzi
unitari massimi  di  ulteriori  produzioni  agricole  e  zootecniche,
inclusa l'uva da vino, applicabili per la determinazione  dei  valori
assicurabili al mercato  agevolato  e  per  l'adesione  ai  fondi  di
mutualizzazione nell'anno 2020  -  terzo  elenco  e  di  rettifica  e
integrazione del decreto 30 maggio 2019, registrato  alla  Corte  dei
conti il 15 giugno 2020, reg. n.  567  e  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 13 luglio 2020, n. 174; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 23 luglio  2020,  n.  9021184  recante  individuazione  dei
prezzi unitari massimi  di  ulteriori  produzioni  agricole,  inclusa
l'uva  da  vino,  applicabili  per  la  determinazione   dei   valori
assicurabili al mercato  agevolato  e  per  l'adesione  ai  fondi  di
mutualizzazione nell'anno 2020 - quarto elenco, registrato alla Corte
dei conti il 6 agosto 2020, reg. n. 745 e pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 19 agosto 2020, n. 206; 
  Visto il  decreto  dell'Autorita'  di  gestione  del  PSRN  del  22
novembre 2017, n. 29966, con il quale e' stata definita la  procedura
di approvazione dei prezzi unitari massimi; 
  Vista la nota di rettifica ISMEA del  16  ottobre  2020,  prot.  n.
9246324, relativa ai prezzi massimi 2020 del radicchio di  Treviso  e
delle uve per Carignano del Sulcis; 
  Vista la comunicazione del 2 novembre 2020,  assunta  al  prot.  n.
9290800 del 4 novembre 2020, con la quale ISMEA ha trasmesso i prezzi
medi di mercato di ulteriori  produzioni  agricole,  calcolati  sulla
base dei prezzi rilevati nel triennio dal  2016  al  2018,  ai  sensi
dell'art. 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; 
  Visto l'esito positivo dei  controlli  effettuati  dal  funzionario
istruttore ai sensi del citato decreto 22 novembre 2017, reso in data
4 novembre 2020, prot. n. 9290699; 
  Ritenuto necessario approvare un quinto elenco  di  prezzi  unitari
massimi riguardante ulteriori produzioni vegetali  inclusa  l'uva  da
vino, applicabili per la determinazione dei  valori  assicurabili  al
mercato agevolato  e  per  l'adesione  ai  fondi  di  mutualizzazione
nell'anno 2020; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Prezzi unitari massimi di  ulteriori  prodotti  utilizzabili  per  la
  determinazione dei valori assicurabili con  polizze  agevolabili  e
  per l'adesione ai fondi di mutualizzazione per l'anno 2020 
 
  1. I prezzi unitari  massimi  relativi  ai  prodotti  radicchio  di
Treviso Igp e uva Doc «Carignano del  Sulcis»,  utilizzabili  per  la
determinazione dei valori assicurabili al  mercato  agevolato  e  per
l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2020, sono riportati
nell'allegato 1 al presente decreto. 
  Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana e sul sito internet del Ministero delle  politiche  agricole
alimentari e forestali (www.politicheagricole.it). 
 
    Roma, 13 gennaio 2021 
 
                                               Il Ministro: Bellanova 

Registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 2021 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 131