L'AUTORITA' GARANTE 
                   DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 
 
  Nella sua adunanza del 23 febbraio 2021; 
  Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 
  Visto  il  comma  7-ter  dell'art.  10  della  legge  n.  287/1990,
introdotto dal comma 1 dell'art. 5-bis del decreto-legge  24  gennaio
2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione  24  marzo
2012,  n.  27,  il  quale  stabilisce  che  all'onere  derivante  dal
funzionamento dell'Autorita' garante della concorrenza e del  mercato
si provvede mediante un contributo di  importo  pari  allo  0,08  per
mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio  approvato  dalle
societa' di capitale, con ricavi totali superiori  a  50  milioni  di
euro, fermi restando i criteri stabiliti dal  comma  2  dell'art.  16
della legge n. 287/1990 e che la soglia massima  di  contribuzione  a
carico di ciascuna impresa non puo' essere superiore a cento volte la
misura minima; 
  Visto in particolare il comma 7-quater dell'art. 10 della legge  n.
287/1990, introdotto dal comma 1 dell'art.  5-bis,  decreto-legge  24
gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24
marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce  che,  a  decorrere  dall'anno
2014, il contributo e' versato, entro il  31  luglio  di  ogni  anno,
direttamente   all'autorita'    con    le    modalita'    determinate
dall'autorita'  medesima   con   propria   deliberazione.   Eventuali
variazioni della misura e delle modalita'  di  contribuzione  possono
essere adottate dall'autorita' medesima  con  propria  deliberazione,
nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato  risultante  dal
bilancio approvato precedentemente all'adozione della delibera, ferma
restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma 7-ter; 
  Considerato che, in sede di prima applicazione per l'anno 2013,  il
contributo agli oneri di funzionamento dell'autorita' e'  stato  pari
allo 0,08 per mille del  fatturato  risultante  dall'ultimo  bilancio
approvato dalle societa' di capitale, con ricavi totali  superiori  a
50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti  dal  comma  2
dell'art. 16 della legge n. 287/1990; 
  Viste le proprie delibere n. 24352 del 9 maggio 2013, confermata in
data 22 gennaio 2014, n. 25293 del 28 gennaio 2015, e n. 25876 del 24
febbraio 2016, con le quali l'autorita', al fine di  limitare  quanto
piu' possibile gli oneri a  carico  delle  imprese,  ha  operato  una
riduzione del contributo per gli anni 2014, 2015 e  2016  dello  0,02
per mille rispetto  all'aliquota  disposta  dalla  legge,  fissandolo
nella  misura  dello  0,06  per  mille   del   fatturato   risultante
dall'ultimo bilancio approvato dalle societa' di capitale con  ricavi
totali superiori a 50 milioni  di  euro,  fermi  restando  i  criteri
stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990; 
  Vista la propria delibera n. 26420 del 1° marzo 2017, con la  quale
l'autorita' ha ridotto la percentuale del contributo allo 0,059‰  del
fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle societa' di
capitale con ricavi totali superiori a  50  milioni  di  euro,  fermi
restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge  n.
287/1990; 
  Viste le proprie delibere n. 26922 del 10 gennaio  2018,  n.  27580
del 7 marzo 2019  e  n.  28248  del  10  marzo  2020,  con  le  quali
l'autorita' ha ridotto la percentuale del  contributo  per  gli  anni
2018, 2019 e 2020 allo 0,055‰ del  fatturato  risultante  dall'ultimo
bilancio approvato dalle  societa'  di  capitale  con  ricavi  totali
superiori a 50 milioni di euro, fermi restando  i  criteri  stabiliti
dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990; 
  Considerate le esigenze di spesa di  funzionamento  dell'autorita',
che consentono di mantenere l'aliquota per il calcolo del  contributo
agli oneri di funzionamento dell'autorita',  per  l'anno  2021,  allo
0,055  per  mille  del  fatturato  risultante  dall'ultimo   bilancio
approvato dalle societa' di capitale con ricavi totali superiori a 50
milioni di euro, fermi restando  i  criteri  stabiliti  dal  comma  2
dell'art. 16 della legge n. 287/1990; 
  Ritenuto di dover adottare la delibera prevista dall'art. 10, comma
7-quater della legge n. 287/1990, al fine di  individuare  la  misura
del contributo dovuto per l'anno 2021; 
 
                              Delibera: 
 
  1. Di confermare per l'anno 2021,  ai  sensi  dell'art.  10,  comma
7-quater  della  legge  n.  287/1990,  la  riduzione  del  contributo
rispetto all'aliquota disposta dalla legge, fissandolo  nella  misura
dello 0,055 per mille del fatturato risultante  dall'ultimo  bilancio
approvato, alla data  della  presente  delibera,  dalle  societa'  di
capitale con ricavi totali superiori a  50  milioni  di  euro,  fermi
restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge  n.
287/1990. 
  2. Che la soglia massima di  contribuzione  a  carico  di  ciascuna
impresa non puo' essere superiore a cento volte la misura  minima  e,
quindi, non superiore a 275.000,00 euro. 
  La presente delibera verra'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della  Repubblica  italiana,  nel  bollettino  e  sul  sito  internet
dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato. 
 
    Roma, 23 febbraio 2021 
 
                                           Il presidente: Rustichelli 
 
Il segretario generale: Arena