IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto  l'art.  1,  comma  1,  del  decreto  legislativo  del   Capo
provvisorio dello  Stato  13  settembre  1946,  n.  233,  cosi'  come
sostituito dall'art. 4 della legge 11 gennaio 2018, n.  3,  il  quale
prevede che  nelle  circoscrizioni  geografiche  corrispondenti  alle
province esistenti alla data del 31 dicembre 2012 sono costituiti gli
ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, dei veterinari,  dei
farmacisti, dei biologi, dei fisici, dei chimici,  delle  professioni
infermieristiche,  della  professione  di  ostetrica  e  dei  tecnici
sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche,
della riabilitazione e della prevenzione; 
  Visto l'art. 8, comma 4, del citato decreto  legislativo  del  Capo
provvisorio dello Stato n. 233 del 1946 e  successive  modifiche,  il
quale prevede, tra l'altro, che con decreto del Ministro della salute
e' determinata la composizione delle commissioni di albo  all'interno
della  Federazione   nazionale   degli   ordini   delle   professioni
infermieristiche; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 15 marzo 2018, della cui
pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero  della  salute  e'
stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 3  aprile  2018,
concernente «Procedure elettorali per il rinnovo degli  organi  delle
professioni sanitarie»; 
  Ritenuto, pertanto di dover dare attuazione all'art.  8,  comma  4,
del citato decreto legislativo del Capo provvisorio  dello  Stato  13
settembre 1946, n. 233, come sostituito dall'art. 4  dalla  legge  11
gennaio 2018, n. 3; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
           Commissioni di albo della Federazione nazionale 
           degli ordini delle professioni infermieristiche 
 
  1. I  presidenti  delle  commissioni  di  albo  territoriali  della
professione sanitaria di infermiere e i presidenti delle  commissioni
di  albo  territoriali  della  professione  sanitaria  di  infermiere
pediatrico  degli  ordini  delle  professioni  infermieristiche   nel
rispetto dei principi e con le modalita' di cui all'art. 8, commi  8,
9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio  dello  Stato  13
settembre  1946,  n.   233,   e   successive   modifiche,   eleggono,
rispettivamente, la commissione di albo della  professione  sanitaria
di infermiere e la commissione di albo della professione sanitaria di
infermiere pediatrico all'interno della Federazione  nazionale  degli
ordini delle professioni infermieristiche. 
  2. Ciascun presidente dispone  di  un  voto  per  ogni  cinquecento
iscritti  e  frazione  di  almeno   duecentocinquanta   iscritti   al
rispettivo albo; nel caso in cui  gli  iscritti  al  rispettivo  albo
siano meno di cinquecento  il  presidente  della  commissione  d'albo
territoriale dispone comunque di un voto.