IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto  il  regio  decreto  18  novembre  1923,  n.   2440,   «Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato»; 
  Visto il regio decreto 23 maggio 1924,  n.  827,  «Regolamento  per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato»; 
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in  materia
di  federalismo  fiscale,   in   attuazione   dell'art.   119   della
Costituzione»; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di  contabilita'  e
finanza pubblica»; 
  Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a
comuni, province,  citta'  metropolitane  e  regioni  di  un  proprio
patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009,  n.
42»; 
  Visto il decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98,  «Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia»; 
  Considerato che l'art. 56-bis del decreto-legge  n.  69  del  2013,
disciplina il trasferimento in proprieta', a titolo non  oneroso,  in
favore di comuni, province, citta' metropolitane e regioni  dei  beni
immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), e  comma  4,
del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85,  siti  nel  rispettivo
territorio; 
  Considerato che il comma 7 dell'art. 56-bis del decreto-legge n. 69
del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni  e  agli
enti locali che acquisiscono in proprieta' dallo Stato beni  immobili
utilizzati  a  titolo  oneroso  sono  ridotte  in  misura  pari  alla
riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di  cui
al comma 1 e che, qualora  non  sia  possibile  l'integrale  recupero
delle minori entrate per lo Stato  in  forza  della  riduzione  delle
risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a
valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario  ovvero,  se  non
sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato
da parte dell'ente interessato; 
  Visto l'art. 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30  dicembre  2015,
n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio  2016,
n. 21; 
  Viste le note dell'Agenzia del demanio n.  28951  del  12  novembre
2014, n. 21939 del 9 dicembre 2015, n. 4967 del 31 marzo  2016  e  n.
13789 del 30 luglio 2019; 
  Visti i provvedimenti  del  direttore  regionale  dell'Agenzia  del
demanio - Direzione regionale Veneto riguardanti il trasferimento  di
immobili statali ai comuni della Provincia di Padova (PD): 
    prot. n. 2014/21167 del 16 dicembre 2014, prot. n. 2014/21166 del
16 dicembre 2014 e prot. n. 2014/21154 del 15 dicembre  2014,  con  i
quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Este, ai
sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n.  69  del  2013,
gli immobili appartenenti al patrimonio  dello  Stato  e  denominati,
rispettivamente, «Ex canale  Restara  Este»,  «Terreno  demaniale  in
Este» e «Relitto terreni Calmana»; 
    prot. n. 2014/18387 del 31 ottobre 2014, con il  quale  e'  stato
trasferito,  a  titolo  gratuito,  al  Comune  di  Limena,  ai  sensi
dell'art.  56-bis,  comma  1,  del  decreto-legge  n.  69  del  2013,
l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato  e  denominato  «ex
Arginatura via G. Marconi»; 
    prot. n. 2014/21170 del 16 dicembre 2014, prot. n. 2014/21174 del
16 dicembre 2014, prot. n. 2014/21176 del 16 dicembre 2014, prot.  n.
2014/21592 del 18 dicembre 2014, prot.  2014/21591  del  18  dicembre
2014; prot. n. 2014/21583 del 18 dicembre 2014, prot.  n.  2014/21580
del 18 dicembre 2014, prot. n. 2014/21577 del 18 dicembre 2014, prot.
n. 2014/21575 del 18 dicembre 2014  e  prot.  n.  2014/21637  del  19
dicembre 2014, con i quali sono stati trasferiti, a titolo  gratuito,
al Comune  di  Padova,  ai  sensi  dell'art.  56-bis,  comma  1,  del
decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio
dello Stato  e  denominati,  rispettivamente,  «relitti  sistemazione
fluviale canale S. Gregorio ed ex sede tramvia veneta  Voltabarozzo»,
«relitto d'alveo del canale Roncaiette S.  Gregorio  Camin»,  «Vicolo
Pietro Cossa Bassanello», «Terreno lungo via  Due  Palazzi,  "relitto
sistemazione fluviale canale  S.  Gregorio  Voltabarozzo",  "Piazzale
Pubblico Voltabarozzo", "ex arginatura canale Roncaiette Camin",  "ex
arginatura canale Roncaiette Camin", "Terreno lungo via Due  Palazzi"
e "Terreno lungo via Due Palazzi"; 
    prot. n. 2014/21556 del 18 dicembre 2014, con il quale  e'  stato
trasferito, a titolo gratuito, al Comune  di  Selvazzano  Dentro,  ai
sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n.  69  del  2013,
l'immobile  appartenente  al  patrimonio  dello  Stato  e  denominato
«Relitto arginale del fiume Bacchiglione Tencarola»; 
    prot. n. 2014/21151 del 15 dicembre 2014, con il quale  e'  stato
trasferito, a titolo gratuito, al Comune  di  Vighizzolo  d'Este,  ai
sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n.  69  del  2013,
l'immobile  appartenente  al  patrimonio  dello  Stato  e  denominato
«Relitto terreni Calmana»; 
  Visti gli articoli 2 e 3 dei  citati  provvedimenti  del  direttore
regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione  regionale  Veneto  in
cui si espone che, alla data del trasferimento, gli immobili  di  cui
trattasi  erano  utilizzati  a  titolo  oneroso  e  dove   e'   stato
quantificato l'ammontare annuo delle entrate erariali  rivenienti  da
tale utilizzo; 
  Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, e'
necessario  operare,  ai  sensi  dell'art.  56-bis,  comma   7,   del
decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a
qualsiasi titolo ai comuni trasferitari  pari  alla  riduzione  delle
entrate erariali conseguente al trasferimento; 
  Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 1761 del 2 febbraio
2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Riduzione delle risorse spettanti 
                          al Comune di Este 
 
  1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di  Este  (PD)
sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle  entrate
erariali conseguente  al  trasferimento  in  proprieta'  al  medesimo
Comune degli immobili denominati «Ex canale Restara  Este»,  «Terreno
demaniale in Este» e «Relitto terreni  Calmana»,  meglio  individuati
nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio  -
Direzione regionale Veneto, rispettivamente, prot. n. 2014/21167  del
16 dicembre 2014, prot. n. 2014/21166 del 16 dicembre 2014 e prot. n.
2014/21154  del  15  dicembre  2014,  a  decorrere  dalla  data   del
trasferimento. 
  2. La misura di detta riduzione e' quantificata  in  euro  3.017,74
annui, corrispondenti all'ammontare  dei  proventi  rivenienti  dagli
utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti. 
  3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e'  applicata
in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Este. 
  4. Al fine del recupero  delle  somme  di  cui  ai  commi  2  e  3,
ammontanti  ad  euro  21.250,14,  sino  all'anno  2021  compreso,  il
Ministero  dell'interno  provvede  al  versamento  delle  stesse   al
capitolo dell'entrata del  bilancio  dello  Stato  n.  3575/02  entro
l'anno in corso. 
  5. A decorrere dal  2022,  il  Ministero  dell'interno  provvede  a
versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
n. 3575/02 la somma di euro 3.017,74.