Avvertenza: 
 
    Si procede  alla  ripubblicazione  del  testo  del  decreto-legge
citato  in  epigrafe  corredato  delle  relative   note,   ai   sensi
dell'articolo 8, comma 3, del regolamento  di  esecuzione  del  testo
unico   delle   disposizioni   sulla   promulgazione   delle   leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica  e  sulle
pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. 
    Il testo delle note qui pubblicato  e'  stato  redatto  ai  sensi
dell'art. 10, comma 2,  del  testo  unico  delle  disposizioni  sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle  pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica
italiana, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la  lettura  delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. 
    Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui
trascritto. 
 
                               Art. 1 
 
                   Organizzazione e funzionamento 
              del Comitato olimpico nazionale italiano 
 
  1. Fermo restando il livello di finanziamento di  cui  all'articolo
2, comma 1, al fine di assicurare la sua piena operativita' e la  sua
autonomia e  indipendenza  quale  componente  del  Comitato  olimpico
internazionale, il Comitato olimpico nazionale italiano,  di  seguito
CONI,  per   l'espletamento   dei   compiti   relativi   al   proprio
funzionamento e alle proprie attivita' istituzionali,  e'  munito  di
una  propria  dotazione  organica  nella  misura  di  165  unita'  di
personale, delle quali 10 unita' di personale dirigenziale di livello
non generale. 
  2. Il personale di Sport e Salute S.p.a. gia' dipendente  del  CONI
alla data del 2 giugno 2002 che, alla data di entrata in  vigore  del
presente decreto,  presta  servizio  presso  il  CONI  in  regime  di
avvalimento, e' trasferito nel  ruolo  del  personale  del  CONI  con
qualifica corrispondente a quella attuale, determinata ai  sensi  del
comma  4,  fatto  salvo  il  diritto  di  opzione  per  restare  alle
dipendenze di Sport e  Salute  S.p.A.,  da  esercitarsi,  a  pena  di
decadenza, entro  60  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto. Il personale trasferito conserva  il  trattamento  economico
complessivo attuale,  ove  piu'  favorevole.  L'eventuale  differenza
rispetto al nuovo inquadramento retributivo e' riconosciuta dal  CONI
mediante assegno personale non riassorbibile. 
  3. All'esito della procedura di cui al comma  2,  il  completamento
della pianta organica del CONI avviene mediante concorsi pubblici per
titoli ed esami, ai sensi delle vigenti disposizioni  in  materia  di
assunzioni e il 50 per cento dei posti messi  a  concorso,  suddivisi
per le singole qualifiche funzionali dirigenziale e non dirigenziale,
e' riservato al personale  dipendente  a  tempo  indeterminato  della
societa' Sport e Salute S.p.A. che, alla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto, si trova collocato in posizione di  avvalimento
presso il CONI e che non rientra nell'ipotesi di cui al comma  2.  Il
personale di cui al presente comma conserva il trattamento  economico
complessivo  attuale  ove  piu'  favorevole.  L'eventuale  differenza
rispetto al nuovo inquadramento retributivo e' riconosciuta dal  CONI
mediante assegno personale non riassorbibile. 
  4.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o
dell'Autorita' di governo competente in materia di sport, adottato su
proposta del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, e' approvata la tabella di
corrispondenza del personale di Sport e Salute S.p.A. di cui al comma
2,  incluso  quello  dirigenziale,  fermo  restando  quanto  disposto
dall'articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165.  Con
il medesimo decreto sono stabilite le modalita' di  reclutamento  del
personale di cui al comma 3  per  le  rispettive  singole  qualifiche
professionali, incluso il contingente di personale  dirigenziale.  Al
personale si applica il contratto collettivo nazionale del  personale
dirigenziale   e   non   dirigenziale,    del    comparto    funzioni
centrali-sezione enti pubblici non economici. 
  5. Nelle more dell'espletamento delle procedure di cui ai commi  2,
3 e 4 e  comunque  non  oltre  il  31  dicembre  2022,  il  personale
dirigenziale e non dirigenziale di Sport e  Salute  S.p.A.  che  alla
data di entrata in vigore del presente decreto si trova collocato  in
posizione di avvalimento presso il CONI e' posto in via  obbligatoria
in posizione di comando alle dipendenze di quest'ultimo, che provvede
al rimborso a Sport e Salute  S.p.A.  del  trattamento  economico  di
detto personale con le modalita' e nei limiti stabiliti nel contratto
di servizio in essere alla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
  6. Il CONI e Sport e Salute S.p.A. possono  regolare  con  appositi
contratti di  servizio  lo  svolgimento  di  specifiche  attivita'  o
servizi ulteriori a quelli propri del CONI.