IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'art. 32 della Costituzione; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 18 dicembre  2006,  concernente  la  registrazione,  la
valutazione,  l'autorizzazione  e  la  restrizione   delle   sostanze
chimiche, che modifica  la  direttiva  1999/45/CE  e  che  abroga  il
regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il  regolamento  (CE)  n.
1488/94  della  Commissione,  nonche'  la  direttiva  76/769/CEE  del
Consiglio e le direttive  della  Commissione  91/155/CEE,  93/67/CEE,
93/105/CE e 2000/21/CE ed in particolare, l'art. 31 e l'allegato  II,
punto 1.4; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008,  relativo  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 e, in  particolare,  l'art.
45; 
  Visto il regolamento (UE) 2017/542 della Commissione del  22  marzo
2017, che modifica il regolamento (CE) n.  1272/2008  del  Parlamento
europeo   e   del   Consiglio    relativo    alla    classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e  delle  miscele,
mediante l'aggiunta dell'allegato  VIII  relativo  alle  informazioni
armonizzate in materia di risposta di emergenza sanitaria; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2020/11 della Commissione del 29
ottobre 2019 che  modifica  il  regolamento  (CE)  n.  1272/2008  del
Parlamento europeo e del  Consiglio  relativo  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
per  quanto  riguarda  le  informazioni  armonizzate  in  materia  di
risposta di emergenza sanitaria; 
  Visto il decreto-legge 15 febbraio 2007,  n.  10,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6   aprile   2007,   n.   46,   recante
«Disposizioni volte a  dare  attuazione  ad  obblighi  comunitari  ed
internazionali» e, in particolare, l'art. 5-bis, che: 
    al comma 1, prevede che  il  Ministero  della  salute,  designato
quale autorita'  competente,  provveda,  d'intesa  con  il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il  Ministero
dello sviluppo economico e la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per le politiche comunitarie, agli adempimenti  previsti
dal suddetto regolamento (CE) n. 1907/2006; 
    al comma 3, dispone che, con decreto del Ministero della  salute,
da adottare di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, con il Ministero dello sviluppo economico,
con il Ministero dell'economia e delle finanze e  con  la  Presidenza
del  Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento   per   le   politiche
comunitarie, sia  approvato  il  piano  di  attivita'  riguardante  i
compiti previsti nel  citato  regolamento  (CE)  e  l'utilizzo  delle
relative risorse; 
    al comma 4, stabilisce che:  «Per  l'esecuzione  delle  attivita'
previste al comma 1, l'autorita' competente si  avvale  del  supporto
tecnico-scientifico dell'Agenzia per la  protezione  dell'ambiente  e
per  i  servizi  tecnici  e  dell'Istituto  superiore   di   sanita'.
Quest'ultimo istituisce, a  tale  scopo,  nell'ambito  delle  proprie
strutture, il Centro nazionale delle sostanze chimiche»  (ora  Centro
nazionale sostanze chimiche,  prodotti  cosmetici  e  protezione  del
consumatore); 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6  febbraio  2009,
n.  21,  concernente  l'esecuzione  delle  disposizioni  di  cui   al
regolamento  (CE)  n.  648/2004  relativo   ai   detergenti   e,   in
particolare, l'art. 3; 
  Visto  l'accordo  raggiunto,  ai  sensi  dell'art.  4  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome il  28
febbraio 2008, concernente la definizione di attivita' ed i requisiti
basilari  di  funzionamento  dei  Centri  antiveleni  (rep.  atti  n.
56/CSR); 
  Richiamato il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  recante
«Attuazione delle direttive 1999/45/CE  e  2001/60/CE  relative  alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi» e successive modificazioni, e, in particolare, l'allegato
XI, il quale identifica,  tra  l'altro,  i  criteri  per  fornire  le
informazioni di cui all'art. 15 del medesimo decreto; 
  Visto, in particolare, l'art. 19, comma 5, del predetto decreto,  a
tenore del  quale  «L'allegato  XI  e'  modificato  con  decreto  del
Ministro della salute, di concerto con il  Ministro  delle  attivita'
produttive»; 
  Tenuto conto che in data 3 marzo 2015 la Commissione  europea,  con
apposito  studio  sui  costi  e  benefici  dell'armonizzazione  delle
informazioni che  devono  essere  presentate  ai  Centri  antiveleni,
secondo l'art.  45  del  regolamento  (CE)  n.  1272/2008  (CLP),  ha
confermato che l'armonizzazione delle informazioni  da  fornire  agli
organismi  designati,  oltre  a  migliorare  la  risposta  sanitaria,
porterebbe nel complesso a risparmi significativi; 
  Tenuto conto che con la decisione della  Commissione  C(2018)  5893
del 12 settembre 2018, e' stata incaricata l'Agenzia europea  per  le
sostanze  chimiche  (ECHA)  di  seguito  «Agenzia»,  in   linea   con
l'allegato VIII  parte  A,  paragrafo  6,  del  regolamento  (CE)  n.
1272/2008 (CLP), di predisporre un  portale  per  la  notifica  delle
miscele pericolose da parte delle imprese  (ECHA  Submission  portal)
nonche' e' stato stabilito che  l'utilizzo  del  citato  portale,  da
parte degli Stati membri, avviene su base volontaria; 
  Tenuto conto che le  trasmissioni  delle  informazioni  oggetto  di
notifica devono avvenire  per  via  elettronica  in  un  formato  XML
armonizzato, gestito e mantenuto aggiornato dall'Agenzia  e  messo  a
disposizione a titolo gratuito; 
  Considerato che, al fine di svolgere i propri  compiti,  l'Istituto
superiore di sanita' di cui all'art.  15  del  summenzionato  decreto
legislativo 14 marzo 2003, n. 65, in combinato  disposto  con  l'art.
45,  paragrafo  1,  del  regolamento   (CE)   n.   1272/2008   (CLP),
necessitando di informazioni sulle  miscele  immesse  sul  mercato  e
classificate come pericolose in ragione dei loro effetti sulla salute
o dei loro effetti  fisici,  ha  adeguato  il  proprio  sistema  alla
ricezione dei dati dall'Agenzia; 
  Considerato che l'Istituto superiore di sanita', in particolare  il
Centro  nazionale  delle  sostanze  chimiche,  prodotti  cosmetici  e
protezione del consumatore,  quale  organismo  designato  a  ricevere
informazioni ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 65  del
2003 e dell'art. 45 del  regolamento  (CE)  n.  1272/2008  (CLP),  ha
espresso con nota protocollo A00-ISS14/03/2019 000 8669  l'intenzione
di voler accettare l'invio delle  informazioni  di  cui  all'allegato
VIII del regolamento (CE)  n.  1272/2008  (CLP)  solo  attraverso  il
portale europeo dell'Agenzia; 
  Considerato che l'Istituto superiore di sanita', in particolare  il
Centro  nazionale  delle  sostanze  chimiche,  prodotti  cosmetici  e
protezione del consumatore, si e' adoperato  da  un  punto  di  vista
informatico a  ricevere  le  informazioni  dal  portale  dell'Agenzia
ottenendo   in   data   28   febbraio   2020   il   certificato   per
l'implementazione del sistema «e-Delivery» dal CEF (Connecting Europe
Facility); 
  Considerato che con  il  richiamato  regolamento  (UE)  2020/11  la
Commissione europea ha ritenuto opportuno differire  dal  1°  gennaio
2020 al 1° gennaio 2021 la prima data di  messa  in  conformita',  al
fine di concedere un periodo di tempo sufficiente  per  elaborare  le
soluzioni necessarie e apportare  le  modifiche  delle  nuove  norme,
nonche' differire alla stessa  data  la  decorrenza  dell'obbligo  di
notifica delle miscele immesse sul mercato per gli usi  professionali
e per i consumatori con le modalita'  di  cui  all'allegato  VIII  al
regolamento (CE) n. 1272/2008; 
  Dato atto che ai  sensi  del  ricordato  art.  3  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 febbraio 2009, n. 21, ai detergenti  si
applicano le disposizioni di cui all'art. 15 ed all'allegato  XI  del
decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni,
indipendentemente dalla loro classificazione; 
  Ravvisata la necessita' di emendare, a seguito della  modifica  del
regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e  in  particolare  dell'aggiunta
dell'allegato VIII relativo alle informazioni armonizzate in  materia
di risposta di emergenza sanitaria, il  rammentato  allegato  XI  del
decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, onde evitare incertezze sia
giuridiche sia operative; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                      Modifica dell'allegato XI 
            del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 
 
  1. Alla parte A dell'allegato XI del decreto legislativo  14  marzo
2003, n. 65, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    «3. A decorrere dal 1° gennaio 2021 per le miscele  per  uso  dei
consumatori e per  uso  professionale,  devono  essere  trasmesse  le
informazioni conformi alle disposizioni  armonizzate  in  materia  di
risposta  di  emergenza  sanitaria  di  cui  all'allegato  VIII   del
regolamento (CE) n. 1272/2008 cosi' come introdotto  dal  regolamento
(UE) 2017/542 e successive modifiche e integrazioni. 
    Tali informazioni devono essere trasmesse, attraverso il  portale
dedicato dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche  (ECHA)  (ECHA
submission portal), al Centro nazionale sostanze  chimiche,  prodotti
cosmetici e protezione del  consumatore  dell'Istituto  superiore  di
sanita', di seguito "CNSC-ISS". 
    A  decorrere  dal  1°  gennaio  2024,  per  le  miscele  per  uso
industriale, devono essere trasmesse le  informazioni  conformi  alle
disposizioni  armonizzate  in  materia  di  risposta   di   emergenza
sanitaria di cui al menzionato allegato VIII del regolamento (CE)  n.
1272/2008 cosi' come  introdotto  dal  regolamento  (UE)  2017/542  e
modificato dal regolamento delegato (UE) 2020/11. 
    Tali informazioni devono essere trasmesse, attraverso il  portale
dedicato dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche  (ECHA)  (ECHA
submission portal), al CNSC-ISS. 
    Le informazioni di cui al presente comma possono essere trasmesse
in lingua italiana o in lingua inglese. 
    L'obbligo  di  trasmissione   delle   informazioni   si   intende
correttamente adempiuto al momento dell'avvenuta convalida  da  parte
dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche  (ECHA)  con  ricezione
dal punto di  vista  informatico  delle  informazioni  da  parte  del
CNSC-ISS. 
    Coloro che hanno presentato informazioni  all'Istituto  superiore
di sanita' prima del 1° gennaio 2021, per le miscele destinate ad uso
dei consumatori e dei professionisti, e prima del  1°  gennaio  2024,
per le miscele destinate ad uso industriale, che non sono conformi al
menzionato allegato VIII non sono tenuti a  conformarsi  allo  stesso
per tali miscele, fino al 1° gennaio 2025, salvo quanto disposto  dal
punto 1.5 della parte A del medesimo allegato VIII. 
    Anteriormente  al  1°  gennaio  2024,  per  le  miscele  per  uso
industriale, e' possibile fornire le informazioni e i dati di cui  al
comma 1 direttamente tramite il sito internet dell'Istituto superiore
di sanita'; in alternativa,  e'  possibile  fornire  le  informazioni
conformi alle disposizioni armonizzate  in  materia  di  risposta  di
emergenza sanitaria di cui all'allegato VIII del regolamento (CE)  n.
1272/2008 al CNSC-ISS per il tramite del  portale  dedicato  di  ECHA
(ECHA submission portal)». 
  2. Alla parte A dell'allegato XI, del decreto legislativo 14  marzo
2003, n. 65, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti: 
    «3-bis. Ai sensi dell'art. 3 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 febbraio 2009,  n.  21,  ai  detergenti  quali  definiti
all'art. 2,  paragrafo  1,  del  regolamento  (CE)  n.  648/2004,  si
applicano le disposizioni dell'art. 15 del presente decreto,  nonche'
del presente allegato, indipendentemente dalla  loro  classificazione
di pericolo. 
    3-ter. E' attualmente determinato in  euro  50,00  (cinquanta/00)
l'importo della tariffa concernente  l'attivita'  di  notifica  delle
imprese,  da  versare   annualmente   (per   ciascun   anno   solare)
all'Istituto superiore di sanita' secondo le  preposte  modalita'  di
pagamento pubblicate sul sito www.iss.it 
    La  tariffa  annuale  prevista   dal   tariffario   dell'Istituto
superiore di sanita' alla voce 14.8  "Archivio  preparati  pericolosi
per singolo registrante/anno" si  riferisce  al  singolo  registrante
indipendentemente dal  numero  di  prodotti  notificati  al  medesimo
Archivio preparati pericolosi.». 
  3. Alla parte D dell'allegato XI, del decreto legislativo 14  marzo
2003, n. 65, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) la rubrica della parte D e' sostituita dalla seguente: «Centri
antiveleni (CAV)»; 
    b) le parole da «locali e attrezzature» fino a «chiavi di accesso
personalizzate» sono incluse nella 
      «Sezione A - Criteri di  qualita'  e  riservatezza  dei  Centri
antiveleni»; 
    c) dopo la sezione A e' aggiunta la seguente: 
      «Sezione B - Scheda di dati di sicurezza. Numero telefonico  di
emergenza 
        Nella scheda di dati di  sicurezza  di  una  miscela  di  cui
all'art. 31 e all'allegato II, sezione 1.4, del regolamento  (CE)  n.
1907/2006 (REACH), sono inseriti gratuitamente i numeri telefonici di
tutti i  Centri  antiveleni  individuati  dalle  regioni  e  province
autonome secondo le disposizioni dell'accordo raggiunto  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome il  28  febbraio  2008  (rep.  atti  n.  56/CSR)  e
riconosciuti idonei ad  accedere  alle  informazioni  in  materia  di
risposta di emergenza sanitaria. 
        L'indicazione dei Centri antiveleni nella scheda di  dati  di
sicurezza di  una  miscela  non  responsabilizza  i  medesimi  Centri
antiveleni per quanto concerne la conformita' della scheda di dati di
sicurezza». 
    d) dopo la sezione B, e' aggiunta la seguente: 
      «Sezione C - Elenco dei centri antiveleni - 
        Le informazioni contenute nell'Archivio preparati  pericolosi
del  Centro  nazionale  sostanze  chimiche,  prodotti   cosmetici   e
protezione del consumatore dell'Istituto superiore  di  sanita'  sono
accessibili dai Centri antiveleni indicati nell'elenco che segue, che
costituisce parte integrante del presente allegato: 
          1.  Centro   antiveleni,   Azienda   ospedaliera   "Antonio
Cardarelli", III Servizio di anestesia e  rianimazione,  via  Antonio
Cardarelli 9, Napoli; 
          2. Centro  antiveleni,  Azienda  ospedaliera  universitaria
Careggi, U.O. Tossicologia medica, via Largo Brambilla 3, Firenze; 
          3.  Centro  antiveleni,  Centro  nazionale   d'informazione
tossicologica, IRCCS Fondazione Salvatore Maugeri Clinica del  lavoro
e della riabilitazione, via Salvatore Maugeri 10, Pavia; 
          4. Centro  antiveleni,  Azienda  ospedaliera  Niguarda  Ca'
Grande, piazza Ospedale Maggiore 3, Milano; 
          5. Centro antiveleni, Azienda  ospedaliera  "Papa  Giovanni
XXIII", tossicologia clinica,  Dipartimento  di  farmacia  clinica  e
farmacologia, piazza OMS 1, Bergamo; 
          6.  Centro  antiveleni  Policlinico   "Umberto   I",   PRGM
tossicologia d'urgenza, viale del Policlinico 155, Roma; 
          7. Centro antiveleni del  Policlinico  "Agostino  Gemelli",
Servizio di tossicologia clinica, largo Agostino Gemelli 8, Roma; 
          8. Centro  antiveleni,  Azienda  ospedaliera  universitaria
riuniti, viale Luigi Pinto 1, Foggia; 
          9. Centro antiveleni, Ospedale  pediatrico  Bambino  Gesu',
Dipartimento emergenza e accettazione  DEA,  piazza  Sant'Onofrio  4,
Roma; 
          10.    Centro    antiveleni    dell'Azienda     ospedaliera
universitaria integrata  (AOUI)  di  Verona  sede  di  Borgo  Trento,
piazzale Aristide Stefani, 1 - 37126 Verona». 
  4. L'obbligo di cui al comma 3,  lettera  c),  e'  adempiuto  entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.