IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia  e  delle  finanze,  con  cui  e'  stato   emanato   il
«Regolamento recante norme sull'organizzazione  ed  il  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art.  48,  comma  13,
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326»,  cosi'  come
modificato dal decreto 29  marzo  2012,  n.  53  del  Ministro  della
salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione  e
la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica
al regolamento e  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
(AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma  10,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente  con  deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della  salute,  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  nel  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per
il riordino della dirigenza statale e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia  italiana  del  farmaco   ed   il   relativo   contratto
individuale di lavoro  sottoscritto  in  data  2  marzo  2020  e  con
decorrenza in pari data; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernente i medicinali per uso umano; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Vista la determina 29 ottobre 2004 («Note  AIFA  2004  -  Revisione
delle  note  CUF»)  e  successive   modificazioni,   pubblicata   nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana n. 259 del 4 novembre 2004; 
  Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe
a) rimborsabili dal  Servizio  sanitario  nazionale  (SSN)  ai  sensi
dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24  novembre
2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
227 del 29 settembre  2006  («Manovra  per  il  governo  della  spesa
farmaceutica convenzionata e non convenzionata»); 
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  7  agosto   2012,   n.   135,   recante
«Disposizioni urgenti per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure  di  rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario» e,  in  particolare,
l'art. 15, comma 8, lettera b), con il quale  e'  stato  previsto  un
fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi; 
  Visto l'art. 1, comma 400, della legge 11 dicembre  2016,  n.  232,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»; 
  Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205  («Bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020») e, in particolare, l'art. 1, commi 408-409,  con
i quali e' stato previsto un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo
dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso
terapeutico-assistenziale complessivo; 
  Vista la  determina  AIFA  n.  18292/2019  del  18  febbraio  2019,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  54
del   5    marzo    2019    relativa    al    medicinale    «Vaborem»
(meropenem/vaborbactam); 
  Vista la domanda presentata in data 1° agosto  2019  con  la  quale
l'azienda Menarini International Operations Luxembourg S.A ha chiesto
la riclassificazione, ai fini della  rimborsabilita'  del  medicinale
«Vaborem»  (meropenem/vaborbactam)  relativamente   alla   confezione
avente A.I.C. n. 047422011/E; 
  Visto   il   parere   espresso   dalla    Commissione    consultiva
tecnico-scientifica dell'AIFA nella  sua  seduta  del  14-16  ottobre
2020; 
  Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA nella
sua seduta del 26-28 gennaio 2021; 
  Vista la deliberazione n. 17 del 18 febbraio 2021 del consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA,  adottata  su  proposta   del   direttore
generale, concernente l'approvazione delle specialita' medicinali  ai
fini    dell'autorizzazione    all'immissione    in    commercio    e
rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il  medicinale  VABOREM  (meropenem/vaborbactam)  nelle  confezioni
sotto indicate e' classificato come segue: 
  Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: 
    «"Vaborem"  e'  indicato  per  il  trattamento   delle   seguenti
infezioni negli adulti: 
      infezione  del  tratto  urinario  complicata  (cUTI),  compresa
pielonefrite 
      infezione intra-addominale complicata (cIAI) 
      polmonite nosocomiale  (HAP),  inclusa  polmonite  associata  a
ventilazione (VAP). 
    Trattamento di  pazienti  con  batteriemia  che  si  verifica  in
associazione o in  sospetta  associazione  con  una  qualsiasi  delle
infezioni sopra elencate. 
    "Vaborem" e' inoltre indicato per  il  trattamento  di  infezioni
dovute a organismi Gram-negativi aerobi in adulti che  dispongono  di
opzioni terapeutiche limitate. 
    Occorre  tenere  in  considerazione  le  linee  guida   ufficiali
sull'uso appropriato degli agenti antibatterici». 
  Confezione: «1g/1g - polvere  per  concentrato  per  soluzione  per
infusione - uso endovenoso  -  flaconcino  (vetro)»  6  flaconcini  -
A.I.C. n. 047422011/E (in base 10);  classe  di  rimborsabilita':  H;
prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 400,00; prezzo al pubblico (IVA
inclusa): euro 660,16. 
  Attribuzione    del    requisito    dell'innovazione    terapeutica
condizionata alle seguenti  indicazioni  secondo  quanto  previsto  e
specificato nella scheda di  prescrizione  ospedaliera  del  farmaco:
«trattamento di  pazienti  adulti  con  accertate  o  sospette  gravi
infezioni sostenute da Enterobacteriaceae resistenti  ai  carbapenemi
(CRE): infezione accertata del  tratto  urinario  complicata  (cUTI),
compresa    pielonefrite;    infezione    accertata    o     sospetta
intra-addominale  complicata  (cIAI);  polmonite  nosocomiale  (HAP),
inclusa  polmonite  associata  a  ventilazione  (VAP)   accertata   o
sospetta; batteriemia che si verifica in associazione o  in  sospetta
associazione  con  una  qualsiasi  delle  infezioni  sopra  elencate;
trattamento di infezioni accertate dovute a  organismi  Gram-negativi
aerobi in adulti che dispongono di opzioni terapeutiche limitate»  da
cui consegue: 
    l'applicazione delle riduzioni temporanee di legge  di  cui  alle
determine AIFA del 3 luglio 2006 e del 27 settembre 2006; 
    l'inserimento nei prontuari  terapeutici  regionali  nei  termini
previsti dalla normativa vigente (art. 10, comma 2, decreto-legge  n.
158/2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 189/2012); 
    l'inserimento negli  elenchi  dei  farmaci  innovativi  ai  sensi
dell'art. 1, commi 1  e  2,  dell'accordo  sottoscritto  in  data  18
novembre 2010 (Rep. Atti n. 197/CSR). 
  Alla specialita' medicinale in oggetto si applica un tetto di spesa
complessivo sull'ex factory pari a euro 18,5 Mln/24 mesi,  decorrente
dalla data di entrata in vigore  della  determina  che  recepisce  le
condizioni di cui al presente accordo. In caso di  superamento  della
soglia 18,5 Mln di fatturato nei 24 mesi la societa' e'  chiamata  al
ripiano  dello  sfondamento  attraverso  payback.   Ai   fini   della
determinazione dell'importo dell'eventuale  sfondamento,  il  calcolo
dello stesso verra' determinato sulla base dei consumi ed in base  al
fatturato (al netto degli eventuali payback del 5%  e  dell'1,83%,  e
dei payback effettivamente versati, al momento della  verifica  dello
sfondamento, derivanti dall'applicazione dei MEAs previsti) trasmessi
attraverso il flusso della tracciabilita',  di  cui  al  decreto  del
Ministro della salute del 15 luglio 2004, per i canali ospedaliero  e
diretta e DPC, ed il flusso OSMED, istituito ai sensi della legge  n.
448/1998, successivamente  modificata  dal  decreto  ministeriale  n.
245/2004, per la Convenzionata.  E'  fatto,  comunque,  obbligo  alla
Parte di  fornire  semestralmente  i  dati  di  vendita  relativi  ai
prodotti soggetti al vincolo  del  tetto  e  il  relativo  trend  dei
consumi nel periodo di vigenza dell'accordo,  segnalando,  nel  caso,
eventuali sfondamenti anche prima  della  scadenza  contrattuale.  Ai
fini del monitoraggio del tetto di spesa, il periodo di  riferimento,
per i prodotti gia' commercializzati, avra'  inizio  dal  mese  della
pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale, mentre, per
i prodotti di nuova autorizzazione, dal mese di inizio dell'effettiva
commercializzazione. In caso di richiesta di rinegoziazione del tetto
di  spesa  che  comporti  un  incremento   dell'importo   complessivo
attribuito alla specialita' medicinale e/o  molecola,  il  prezzo  di
rimborso della stessa (comprensivo dell'eventuale sconto obbligatorio
al  S.S.N.)  dovra'  essere  rinegoziato  in  riduzione  rispetto  ai
precedenti valori. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi.