IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
  Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30; 
  Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1; 
  Visto il decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 26 febbraio  2021,
con la  quale  e'  stato  dichiarato,  per tre  mesi  dalla  data  di
deliberazione,  lo  stato   di   emergenza   in   conseguenza   delle
precipitazioni nevose verificatesi nei giorni dal  2  al  10  gennaio
2021  nel  territorio  dei  comuni  colpiti  della  Regione  autonoma
Friuli-Venezia  Giulia  di  cui  all'allegato  elenco  alla  delibera
medesima; 
  Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione  degli  interventi
urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in  rassegna  per  gli
interventi di cui all'art. 25, comma 2, lettere a) e b)  del  decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; 
  Atteso che la situazione emergenziale  in  atto,  per  i  caratteri
d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi'
richiede l'utilizzo di poteri straordinari  in  deroga  alla  vigente
normativa; 
  Acquisita l'intesa della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                     Nomina Commissario delegato 
                      e piano degli interventi 
 
  1.   Per   fronteggiare   l'emergenza   derivante   dagli    eventi
meteorologici  di  cui  in  premessa,  il  Presidente  della  Regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia e' nominato Commissario delegato. 
  2.  Per  l'espletamento  delle  attivita'  di  cui  alla   presente
ordinanza il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito,  puo'
avvalersi  della  collaborazione  delle  strutture  e  degli   uffici
regionali,  provinciali,  comunali,  delle  unioni  montane  e  delle
amministrazioni  centrali  e   periferiche   dello   Stato,   nonche'
individuare soggetti attuatori, ivi compresi i consorzi di bonifica e
le societa' a capitale interamente pubblico  partecipate  dagli  enti
locali interessati, che agiscono sulla base di specifiche  direttive,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  3. Il Commissario delegato predispone,  nel  limite  delle  risorse
finanziarie  di  cui  all'art.  4,  entro   quindici   giorni   dalla
pubblicazione della presente ordinanza,  un  piano  degli  interventi
urgenti da sottoporre  all'approvazione  del  Capo  del  Dipartimento
della protezione civile. Tale piano  contiene  gli  interventi  e  le
misure prioritari, anche realizzati con procedure di  somma  urgenza,
volti: 
    a) al soccorso e  all'assistenza  della  popolazione  interessata
dagli eventi nonche' alla rimozione delle situazioni di pericolo  per
la pubblica e privata incolumita'; 
    b) al ripristino della funzionalita' dei servizi pubblici e delle
infrastrutture di rete strategiche nonche' a garantire la continuita'
amministrativa nel territorio interessato, anche mediante  interventi
di natura temporanea. 
  4. Il piano  di  cui  al  comma  3  deve,  altresi',  contenere  la
descrizione tecnica di ciascuna misura con la  relativa  durata,  con
l'indicazione dell'oggetto della criticita', il Comune, la localita',
le  coordinate  geografiche,  nonche'  l'indicazione  del  CUP,   ove
previsto dalle vigenti disposizioni in materia, anche in relazione  a
quanto disposto dall'art. 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
nonche' l'indicazione delle singole stime di costo. 
  5. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al  comma
2  e  sono  rendicontate  mediante  presentazione  di  documentazione
comprovante  la   spesa   sostenuta,   nonche'   attestazione   della
sussistenza del nesso di causalita' con gli eventi  in  rassegna.  Su
richiesta dei soggetti attuatori  degli  interventi,  il  Commissario
delegato puo' erogare anticipazioni  volte  a  consentire  il  pronto
avvio degli interventi. Tale rendicontazione deve  essere  supportata
da documentazione in originale anche in formato digitale, da allegare
al rendiconto complessivo del Commissario delegato. 
  6. Gli interventi di cui alla presente  ordinanza  sono  dichiarati
urgenti,  indifferibili  e  di  pubblica  utilita'  e,  ove  occorra,
costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti. 
  7. Al fine di garantire l'espletamento degli interventi di  cui  al
comma 6, il Commissario  delegato,  anche  avvalendosi  dei  soggetti
attuatori, provvede, per le occupazioni d'urgenza e per le  eventuali
espropriazioni delle  aree  occorrenti  per  la  realizzazione  degli
interventi, alla redazione dello stato di consistenza e  del  verbale
di immissione del possesso dei suoli anche con la  sola  presenza  di
due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e
prescindendo da ogni altro adempimento.