IL DIRIGENTE 
                    dell'area pre-autorizzazione 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e  delle
finanze, 20 settembre  2004,  n.  245,  e  successive  modificazioni,
recante norme sull'organizzazione e il funzionamento AIFA; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale dell'AIFA, adottato dal  consiglio  di
amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale
di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in  pari
data; 
  Vista la determina  direttoriale  n.  257  del  13  marzo  2020  di
conferma della determina  direttoriale  di  delega  n.  1792  del  13
novembre 2018,  con  cui  la  dott.ssa  Sandra  Petraglia,  dirigente
dell'area  pre-autorizzazione,  e'  stata  delegata   dal   direttore
generale all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione della spesa
di farmaci orfani per malattie rare e di  farmaci  che  rappresentano
una speranza  di  cura,  in  attesa  della  commercializzazione,  per
particolari e gravi patologie, nei limiti  della  disponibilita'  del
«Fondo del 5%», di cui all'art. 48, commi 18 e  19,  lettera  a)  del
decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni  dalla  legge
n. 326/2003 e dei provvedimenti per l'aggiornamento  dell'elenco  dei
medicinali  erogabili  a  totale  carico   del   Servizio   sanitario
nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha
costituito  la  Commissione  consultiva   tecnico-scientifica   (CTS)
dell'AIFA; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 20 settembre 2018 che ha
ricostituito  la  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica  (CTS)
dell'AIFA; 
  Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996,  n.  536,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.  648,  relativo  alle
misure per il contenimento della spesa farmaceutica  e  la  determina
del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in particolare, l'art. 1, comma
4, che dispone l'erogazione a totale carico  del  Servizio  sanitario
nazionale per i medicinali innovativi la cui  commercializzazione  e'
autorizzata in altri Stati  ma  non  sul  territorio  nazionale,  dei
medicinali non ancora autorizzati  ma  sottoposti  a  sperimentazione
clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione  terapeutica
diversa da quella autorizzata; 
  Visto il provvedimento della Commissione unica del  farmaco  (CUF),
del 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19
settembre 2000 con errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del
4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei  medicinali
erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale  ai  sensi
della legge 23 dicembre 1996, n. 648; 
  Visto il provvedimento CUF del  31  gennaio  2001,  concernente  il
monitoraggio clinico dei medicinali inseriti  nel  succitato  elenco,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2001, n. 70; 
  Vista la determina AIFA n. 1334 dell'11 novembre  2014,  pubblicata
in Gazzetta Ufficiale  n.  267  del  17  novembre  2014,  riguardante
l'inserimento nel suddetto elenco della immunoglobulina  sottocutanea
per  i  pazienti  affetti  da  polineuropatia  cronica  infiammatoria
demielinizzante  (CIDP)  nei  quali  sia  opportuno   proseguire   il
trattamento gia' iniziato per via sottocutanea; 
  Vista la determina n. 65 del  14  gennaio  2020,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 21 del  27  gennaio  2020,  con  cui  e'  stato
definito  il  regime  di  rimborsabilita'  e  prezzo  del  medicinale
Hizentra per la seguente indicazione: trattamento di pazienti affetti
da polineuropatia demielinizzante infiammatoria cronica (CIDP),  come
terapia di mantenimento dopo stabilizzazione con immunoglobuline  per
via endovenosa; 
  Considerato che, attualmente, il mantenimento nel  suddetto  elenco
dei medicinali  a  base  di  immunoglobulina  umana  autorizzati  sul
territorio  italiano  per  indicazioni  diverse  dal  trattamento  di
pazienti  affetti  da  polineuropatia  demielinizzante  infiammatoria
cronica (CIDP), non presenta margini di vantaggio economico  rispetto
al prezzo negoziato del medicinale Hizentra; 
  Viste   le   decisioni   assunte   dalla   Commissione   consultiva
tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nelle riunioni  del  16-18  e  23
settembre 2020 - stralcio verbale n. 30 e nelle riunioni del 11, 12 e
13 novembre 2020 - stralcio verbale n. 34; 
  Vista la delibera di approvazione del  consiglio  d'amministrazione
di AIFA del 18 marzo 2021, n. 21 - punto n. 3; 
  Ritenuto, pertanto, di  provvedere  all'esclusione  del  medicinale
immunoglobulina sottocutanea dall'elenco dei medicinali  erogabili  a
totale carico del Servizio sanitario nazionale,  istituito  ai  sensi
della legge 23 dicembre 1996, n. 648; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  Il medicinale immunoglobulina sottocutanea e'  escluso  dall'elenco
dei medicinali erogabili  a  totale  carico  del  Servizio  sanitario
nazionale, di cui alla richiamata legge 23 dicembre 1996, n. 648  per
i  pazienti   affetti   da   polineuropatia   cronica   infiammatoria
demielinizzante  (CIDP)  nei  quali  sia  opportuno   proseguire   il
trattamento gia' iniziato per via sottocutanea.