IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura; Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile; Vista la delibera della Giunta comunale del Comune di Ischia in data 12 gennaio 2021, n. 2, concernente il divieto di afflusso e di circolazione nell'Isola di Ischia, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della Regione Campania; Vista la delibera della Giunta comunale del Comune di Lacco Ameno in data 4 marzo 2021, n. 17, concernente il divieto di afflusso e di circolazione nell'Isola di Ischia, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della Regione Campania; Vista la delibera della Giunta comunale del Comune di Casamicciola Terme in data 5 marzo 2021, n. 16, concernente il divieto di afflusso e di circolazione nell'Isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della Regione Campania, con esclusione di quelli appartenenti ai residenti della Regione Campania che dimostrino di soggiornare almeno quindici giorni in casa privata con regolare contratto di affitto, o per sette giorni in un albergo del Comune di Casamicciola Terme, limitatamente ad un solo veicolo per ciascun nucleo familiare; Vista la delibera della Giunta municipale del Comune di Forio in data 23 febbraio 2021, n. 19, concernente il divieto di afflusso e di circolazione nell'Isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della Regione Campania, con esclusione di quelli appartenenti ai residenti della Regione Campania che dimostrino di soggiornare almeno quindici giorni in casa privata o per sette giorni in un albergo situato nella frazione Panza in Forio, limitatamente ad un solo veicolo per ciascun nucleo familiare; Vista la delibera della Giunta comunale del Comune di Barano d'Ischia in data 4 marzo 2021, n. 29, concernente il divieto di afflusso e di circolazione nell'Isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della Regione Campania con esclusione di quelli appartenenti ai residenti nella Regione Campania che dimostrino di soggiornare almeno quindici giorni in casa privata con regolare contratto di affitto, o sette giorni in un albergo del Comune di Barano d'Ischia, limitatamente ad un solo veicolo per ciascun nucleo familiare; Vista la delibera della Giunta comunale del Comune di Serrara Fontana in data 22 febbraio 2021, n. 17, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'Isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della Regione Campania con esclusione di quelli appartenenti ai residenti nella Regione Campania che dimostrino di soggiornare almeno quindici giorni in casa privata con regolare contratto di affitto, o sette giorni in un albergo del Comune di Serrara Fontana, limitatamente ad un solo veicolo per ciascun nucleo familiare; Vista la nota della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli n. 71496 del 5 marzo 2021; Vista la nota n. 7042 del 1° ottobre 2020 e la nota di sollecito n. 1415 del 18 febbraio 2021, con le quali si richiedeva alla Regione Campania, l'emissione del parere di competenza; Vista l'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - Sez. 3° - n. 1109 del 18 giugno 1999 che considera i soggetti non residenti proprietari di abitazioni ubicate nei comuni dell'Isola di Ischia, come facenti parte della «popolazione stabile dell'isola stessa»; Vista l'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania Sez. 1° - n. 2972/2000 del 21 giugno 2000 che ritiene che la soluzione di riduzione dei veicoli appartenenti alla popolazione residente, proposta dal Comune di Barano d'Ischia, in favore di una deroga per gli affittuari di appartamenti, costituisca un equilibrato contemperamento degli interessi di sicurezza stradale e di promozione turistica; Ritenuto opportuno adottare il richiesto provvedimento restrittivo della circolazione stradale di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche nelle more dell'acquisizione del parere della Regione Campania; Preso atto della situazione epidemiologica da COVID-19, che ha determinato l'adozione di misure urgenti, atte a contenerne la diffusione, restrittive degli spostamenti delle persone fisiche; Visti gli atti emanati dal Governo recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e in particolare, il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021», il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamento nel territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», e, da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"»; Considerata la possibilita' che gli attuali divieti di circolazione delle persone fisiche, disposti a seguito della situazione epidemiologica da COVID-19, possano essere modificati in relazione all'evoluzione delle fasi emergenziali; Decreta: Art. 1 Divieti 1. Dal 2 aprile 2021 al 31 ottobre 2021 sono vietati l'afflusso e la circolazione nell'Isola di Ischia, Comuni di Casamicciola Terme, Barano d'Ischia, Serrara Fontana, Forio, Ischia e Lacco Ameno, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della Regione Campania o condotti da persone residenti sul territorio della Regione Campania con esclusione di quelli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile dell'Isola. 2. Nel medesimo periodo il divieto di cui al comma 1 e' esteso agli autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 26 t, anche se circolanti a vuoto, appartenenti a persone non residenti nel territorio della Regione Campania.