IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
  Visto l'art. 8 del decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,
concernente limitazioni all'afflusso ed  alla  circolazione  stradale
nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno  o
di cura; 
  Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta  al  Ministro
delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili,  sentite  le
regioni e i comuni interessati, la facolta' di vietare  nei  mesi  di
piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione  nelle
piccole isole di veicoli appartenenti a  persone  non  facenti  parte
della popolazione stabile; 
  Vista la delibera della Giunta comunale del  Comune  di  Ischia  in
data 12 gennaio 2021, n. 2, concernente il divieto di afflusso  e  di
circolazione nell'Isola di Ischia, degli autoveicoli,  motoveicoli  e
ciclomotori, appartenenti a persone residenti  nel  territorio  della
Regione Campania; 
  Vista la delibera della Giunta comunale del Comune di  Lacco  Ameno
in data 4 marzo 2021, n. 17, concernente il divieto di afflusso e  di
circolazione nell'Isola di Ischia, degli autoveicoli,  motoveicoli  e
ciclomotori, appartenenti a persone residenti  nel  territorio  della
Regione Campania; 
  Vista la delibera della Giunta comunale del Comune di  Casamicciola
Terme in data 5 marzo 2021, n. 16, concernente il divieto di afflusso
e di circolazione nell'Isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli
e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio  della
Regione Campania, con esclusione di quelli appartenenti ai  residenti
della Regione Campania che dimostrino di soggiornare almeno  quindici
giorni in casa privata con regolare contratto di affitto, o per sette
giorni in un albergo del Comune di Casamicciola Terme,  limitatamente
ad un solo veicolo per ciascun nucleo familiare; 
  Vista la delibera della Giunta municipale del Comune  di  Forio  in
data 23 febbraio 2021, n. 19, concernente il divieto di afflusso e di
circolazione nell'Isola di Ischia degli  autoveicoli,  motoveicoli  e
ciclomotori, appartenenti a persone residenti  nel  territorio  della
Regione Campania, con esclusione di quelli appartenenti ai  residenti
della Regione Campania che dimostrino di soggiornare almeno  quindici
giorni in casa privata o per sette giorni in un albergo situato nella
frazione Panza in Forio, limitatamente ad un solo veicolo per ciascun
nucleo familiare; 
  Vista la delibera  della  Giunta  comunale  del  Comune  di  Barano
d'Ischia in data 4 marzo 2021,  n.  29,  concernente  il  divieto  di
afflusso e di circolazione nell'Isola di  Ischia  degli  autoveicoli,
motoveicoli e  ciclomotori,  appartenenti  a  persone  residenti  nel
territorio  della  Regione  Campania   con   esclusione   di   quelli
appartenenti ai residenti nella Regione Campania  che  dimostrino  di
soggiornare almeno quindici  giorni  in  casa  privata  con  regolare
contratto di affitto, o sette giorni in  un  albergo  del  Comune  di
Barano d'Ischia, limitatamente ad un solo veicolo per ciascun  nucleo
familiare; 
  Vista la delibera della  Giunta  comunale  del  Comune  di  Serrara
Fontana in data 22 febbraio 2021, n. 17, concernente  il  divieto  di
afflusso e di circolazione sull'Isola di  Ischia  degli  autoveicoli,
motoveicoli e  ciclomotori,  appartenenti  a  persone  residenti  nel
territorio  della  Regione  Campania   con   esclusione   di   quelli
appartenenti ai residenti nella Regione Campania  che  dimostrino  di
soggiornare almeno quindici  giorni  in  casa  privata  con  regolare
contratto di affitto, o sette giorni in  un  albergo  del  Comune  di
Serrara Fontana, limitatamente ad un solo veicolo per ciascun  nucleo
familiare; 
  Vista la nota della Prefettura - Ufficio territoriale  del  Governo
di Napoli n. 71496 del 5 marzo 2021; 
  Vista la nota n. 7042 del 1° ottobre 2020 e la nota di sollecito n.
1415 del 18 febbraio 2021, con le quali si  richiedeva  alla  Regione
Campania, l'emissione del parere di competenza; 
  Vista l'ordinanza del Tribunale  amministrativo  regionale  per  il
Lazio - Sez. 3° - n. 1109 del 18 giugno 1999 che considera i soggetti
non residenti proprietari di abitazioni ubicate nei comuni dell'Isola
di Ischia, come facenti parte della «popolazione  stabile  dell'isola
stessa»; 
  Vista l'ordinanza del Tribunale  amministrativo  regionale  per  la
Campania Sez. 1° - n. 2972/2000 del 21 giugno 2000 che ritiene che la
soluzione di riduzione  dei  veicoli  appartenenti  alla  popolazione
residente, proposta dal Comune di Barano d'Ischia, in favore  di  una
deroga per gli affittuari di appartamenti, costituisca un equilibrato
contemperamento degli interessi di sicurezza stradale e di promozione
turistica; 
  Ritenuto opportuno adottare il richiesto provvedimento  restrittivo
della circolazione stradale di cui all'art. 8 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, anche nelle more dell'acquisizione del parere
della Regione Campania; 
  Preso atto della situazione  epidemiologica  da  COVID-19,  che  ha
determinato l'adozione  di  misure  urgenti,  atte  a  contenerne  la
diffusione, restrittive degli spostamenti delle persone fisiche; 
  Visti gli atti  emanati  dal  Governo  recanti  misure  urgenti  in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19, e in particolare, il decreto-legge 14 gennaio 2021,  n.  2,
recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento  e
prevenzione  dell'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19   e   di
svolgimento delle elezioni per  l'anno  2021»,  il  decreto-legge  23
febbraio 2021, n. 15,  recante  «Ulteriori  disposizioni  urgenti  in
materia di spostamento nel territorio nazionale per  il  contenimento
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», e, da ultimo, il  decreto
del Presidente del Consiglio  dei  ministri  2  marzo  2021,  recante
«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,
recante "Misure urgenti per fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica
da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020,  n.  33,  convertito,
con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2020,  n.  74,  recante
"Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19", e del decreto-legge 23 febbraio 2021,  n.  15,  recante
"Ulteriori  disposizioni  urgenti  in  materia  di  spostamenti   sul
territorio   nazionale    per    il    contenimento    dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19"»; 
  Considerata la possibilita' che gli attuali divieti di circolazione
delle  persone  fisiche,  disposti   a   seguito   della   situazione
epidemiologica da COVID-19, possano essere  modificati  in  relazione
all'evoluzione delle fasi emergenziali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Divieti 
 
  1. Dal 2 aprile 2021 al 31 ottobre 2021 sono vietati  l'afflusso  e
la circolazione nell'Isola di Ischia, Comuni di  Casamicciola  Terme,
Barano d'Ischia, Serrara Fontana, Forio, Ischia e Lacco Ameno,  degli
autoveicoli,  motoveicoli  e  ciclomotori,  appartenenti  a   persone
residenti nel territorio della Regione Campania o condotti da persone
residenti sul territorio della Regione  Campania  con  esclusione  di
quelli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile
dell'Isola. 
  2. Nel medesimo periodo il divieto di cui al comma 1 e' esteso agli
autoveicoli di massa complessiva a pieno carico  superiore  a  26  t,
anche se circolanti a vuoto, appartenenti a persone non residenti nel
territorio della Regione Campania.