IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre
1992,  concernente  l'applicazione   del   principio   della   libera
prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra gli  Stati  membri
(cabotaggio marittimo), e in particolare l'articolo 4; 
  Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84; 
  Vista  la  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e  in  particolare
l'articolo 1, comma 998; 
  Visto il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  20  novembre  2009,  n.  166,   e,   in
particolare, l'articolo 19-ter; 
  Visto il decreto-legge 5  agosto  2010,  n.  125,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2010, n. 163, e in  particolare
l'articolo 1, comma 5-bis; 
  Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  e  in  particolare
l'articolo 6, comma 19; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50; 
  Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98; 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e  in  particolare,
l'articolo 205; 
  Considerata la necessita' ed urgenza di evitare l'interruzione  dei
servizi di continuita' marittima con la Sardegna,  la  Sicilia  e  le
isole Tremiti nellemore della conclusione delle procedure bandite per
l'imposizione di oneri di servizio pubblico  e  per  l'aggiudicazione
dei contratti di servizio in applicazione del citato articolo  4  del
regolamento  (CEE)  n.  3577/92,  e  di  garantire  il  diritto  alla
mobilita' delle persone ealla circolazione  delle  merci  sull'intero
territorio nazionale; 
  Considerata   la   necessita'   ed   urgenza   di    favorire    la
digitalizzazione dei  servizi  strumentali  al  raggiungimento  degli
obiettivi   istituzionali   e   funzionali   del   Ministero    delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili; 
  Considerata, altresi', la  necessita'  ed  urgenza  di  individuare
modalita' di svolgimento dell'attivita' crocieristica e di  trasporto
marittimo delle merci nel territorio di Venezia e  della  sua  laguna
compatibili con la salvaguardia dell'unicita' e delle eccellenze  del
patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale di detto territorio; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 31 marzo 2021; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro delle infrastrutture e della  mobilita'  sostenibili  e  del
Ministro della cultura; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni urgenti in materia di collegamento marittimo  in  regime
di servizio pubblico con le isole maggiori e minori 
 
  1. Al fine di assicurare l'erogazione dei  servizi  di  continuita'
marittima con la Sardegna,  la  Sicilia  e  le  isole  Tremiti  e  di
garantire il diritto alla mobilita' delle persone e alla circolazione
delle merci sull'intero territorio nazionale, le  disposizioni  della
convenzione stipulata in data 18 luglio 2012 per l'effettuazione  dei
servizi di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico  con
le isole maggiori e minori, ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  998,
della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  e  dell'articolo  19-ter  del
decreto-legge  25   settembre   2009,   n.   135,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n.  166,  continuano  ad
applicarsi per il  tempo  strettamente  necessario  a  consentire  la
conclusione delle procedure bandite per  l'imposizione  di  oneri  di
servizio pubblico e per l'aggiudicazione dei contratti di servizio in
applicazione dell'articolo 4 del regolamento  (CEE)  n.  3577/92  con
esclusivo riferimento alle linee  interessate  da  tali  procedure  e
comunque non oltre la data del 31 maggio 2021.  In  caso  di  mancata
conclusione delle procedure di cui  al  primo  periodo  entro  il  31
maggio 2021 e limitatamente ai collegamenti marittimi  con  le  isole
maggiori e minori non adeguatamente assicurati mediante  l'erogazione
di servizi di trasporto a mercato di persone e di merci, con  decreto
del Ministero delle infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili,
adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle  finanze,
l'efficacia della convenzione puo'  essere  prorogata  per  ulteriori
trenta giorni. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1  si  provvede  con  le  risorse
disponibili a legislazione vigente preordinate a tale scopo.