IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della
Costituzione;
Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni
della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante
«Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno
ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle
elezioni per l'anno 2021»;
Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante «Misure
urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di
sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in
quarantena»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo
2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23
febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in
materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"»;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le
quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e il
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di integrare il
quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del
predetto virus, adottando adeguate e immediate misure di prevenzione
e contrasto all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni per garantire in maniera omogenea sul territorio
nazionale le attivita' dirette al contenimento dell'epidemia e alla
riduzione dei rischi per la salute pubblica, con riferimento
soprattutto alle categorie piu' fragili, anche alla luce dei dati e
delle conoscenze medico-scientifiche acquisite per fronteggiare
l'epidemia da COVID-19 e degli impegni assunti, anche in sede
internazionale, in termini di profilassi e di copertura vaccinale;
Ritenuto necessario disporre misure inderogabili per assicurare su
tutto il territorio nazionale lo svolgimento delle attivita'
scolastiche e didattiche dei primi gradi dell'istruzione;
Considerata la straordinaria necessita' e urgenza di accrescere e
migliorare la capacita' di risposta del settore pubblico alle
esigenze del Paese anche attraverso la semplificazione e la maggiore
celerita' delle procedure concorsuali;
Considerata la necessita' di provvedere alla proroga e alla
definizione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la
continuita' delle funzioni amministrativa e giurisdizionale;
Considerato l'avviso espresso dal Comitato tecnico-scientifico di
cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3
febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni, nelle riunioni del
26 e 29 marzo 2021;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 31 marzo 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei
Ministri della salute, della giustizia, della pubblica
amministrazione e del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19
1. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, si applicano le misure di cui al
provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione
dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,
salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto.
2. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, nelle regioni e province
autonome di Trento e Bolzano i cui territori si collocano in zona
gialla, ai sensi dell'articolo 1, comma 16-septies, lettera d), del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, si applicano le misure stabilite
per la zona arancione di cui all'articolo 1, comma 16-septies,
lettera b), del medesimo decreto-legge n. 33 del 2020. In ragione
dell'andamento dell'epidemia, nonche' dello stato di attuazione del
piano strategico nazionale dei vaccini di cui all'articolo 1, comma
457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con particolare
riferimento alle persone anziane e alle persone fragili, con
deliberazione del Consiglio dei ministri sono possibili
determinazioni in deroga al primo periodo e possono essere modificate
le misure stabilite dal provvedimento di cui al comma 1 nel rispetto
di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19
del 2020.
3. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del
decreto-legge n. 19 del 2020, e, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 2, comma 1, dall'articolo 1, comma 16, del
decreto-legge n. 33 del 2020.
4. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, le misure stabilite per la zona
rossa di cui all'articolo 1, comma 16-septies, lettera c), del
decreto-legge n. 33 del 2020, si applicano anche nelle regioni e
province autonome di Trento e Bolzano individuate con ordinanza del
Ministro della salute ai sensi dell'articolo 1, comma 16-bis, del
medesimo decreto-legge n. 33 del 2020, nelle quali l'incidenza
cumulativa settimanale dei contagi e' superiore a 250 casi ogni
100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell'ultimo
monitoraggio disponibile.
5. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, i Presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e Bolzano possono disporre
l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa, nonche'
ulteriori, motivate, misure piu' restrittive tra quelle previste
dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020, fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1:
a) nelle province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei
contagi e' superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;
b) nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2
determina alto rischio di diffusivita' o induce malattia grave.
6. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, nelle regioni e province
autonome di Trento e Bolzano nelle quali si applicano le misure
stabilite per la zona arancione, e' consentito, in ambito comunale,
lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta
al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore
22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi
gia' conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone
esercitino la responsabilita' genitoriale e alle persone con
disabilita' o non autosufficienti conviventi. Lo spostamento di cui
al presente comma non e' consentito nei territori nei quali si
applicano le misure stabilite per la zona rossa.
7. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo e'
sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020.