IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visti  gli  articoli  32  e  117,  secondo  e  terzo  comma,  della
Costituzione; 
  Visto l'articolo 16 della Costituzione,  che  consente  limitazioni
della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020,  n.  137,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  18  dicembre  2020,  n.  176,   recante
«Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno
ai  lavoratori  e  alle  imprese,  giustizia  e  sicurezza,  connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 14  gennaio  2021,  n.  2,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29,  recante  «Ulteriori
disposizioni  urgenti  in  materia  di  contenimento  e   prevenzione
dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19  e  di  svolgimento  delle
elezioni per l'anno 2021»; 
  Visto il decreto-legge  13  marzo  2021,  n.  30,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e  interventi  di
sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in
quarantena»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2  marzo
2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  25
marzo 2020, n. 19, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
maggio  2020,  n.  35,  recante  "Misure  urgenti  per   fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16  maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio
2020, n. 74,  recante  "Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica  da  COVID-19",  e  del  decreto-legge  23
febbraio 2021, n. 15,  recante  "Ulteriori  disposizioni  urgenti  in
materia di spostamenti sul territorio nazionale per  il  contenimento
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"»; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con  le
quali e' stato dichiarato e  prorogato  lo  stato  di  emergenza  sul
territorio  nazionale  relativo   al   rischio   sanitario   connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Considerato  l'evolversi  della  situazione  epidemiologica  e   il
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia; 
  Ritenuta la straordinaria necessita'  e  urgenza  di  integrare  il
quadro delle vigenti  misure  di  contenimento  alla  diffusione  del
predetto virus, adottando adeguate e immediate misure di  prevenzione
e contrasto all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni  per  garantire  in  maniera  omogenea  sul   territorio
nazionale le attivita' dirette al contenimento dell'epidemia  e  alla
riduzione  dei  rischi  per  la  salute  pubblica,  con   riferimento
soprattutto alle categorie piu' fragili, anche alla luce dei  dati  e
delle  conoscenze  medico-scientifiche  acquisite  per   fronteggiare
l'epidemia da  COVID-19  e  degli  impegni  assunti,  anche  in  sede
internazionale, in termini di profilassi e di copertura vaccinale; 
  Ritenuto necessario disporre misure inderogabili per assicurare  su
tutto  il  territorio  nazionale  lo  svolgimento   delle   attivita'
scolastiche e didattiche dei primi gradi dell'istruzione; 
  Considerata la straordinaria necessita' e urgenza di  accrescere  e
migliorare  la  capacita'  di  risposta  del  settore  pubblico  alle
esigenze del Paese anche attraverso la semplificazione e la  maggiore
celerita' delle procedure concorsuali; 
  Considerata  la  necessita'  di  provvedere  alla  proroga  e  alla
definizione di termini di prossima scadenza al fine di  garantire  la
continuita' delle funzioni amministrativa e giurisdizionale; 
  Considerato l'avviso espresso dal Comitato  tecnico-scientifico  di
cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3
febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni, nelle riunioni del
26 e 29 marzo 2021; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 31 marzo 2021; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri   della   salute,   della    giustizia,    della    pubblica
amministrazione e del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Ulteriori   misure   per   contenere   e   contrastare    l'emergenza
                     epidemiologica da COVID-19 
 
  1. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, si applicano le misure di cui al
provvedimento  adottato  in  data  2  marzo   2021,   in   attuazione
dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25  marzo  2020,  n.  19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22  maggio  2020,  n.  35,
salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto. 
  2. Dal 7 aprile  al  30  aprile  2021,  nelle  regioni  e  province
autonome di Trento e Bolzano i cui territori  si  collocano  in  zona
gialla, ai sensi dell'articolo 1, comma 16-septies, lettera  d),  del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, si applicano le  misure  stabilite
per la zona  arancione  di  cui  all'articolo  1,  comma  16-septies,
lettera b), del medesimo decreto-legge n. 33  del  2020.  In  ragione
dell'andamento dell'epidemia, nonche' dello stato di  attuazione  del
piano strategico nazionale dei vaccini di cui all'articolo  1,  comma
457,  della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,   con   particolare
riferimento  alle  persone  anziane  e  alle  persone  fragili,   con
deliberazione   del   Consiglio   dei   ministri    sono    possibili
determinazioni in deroga al primo periodo e possono essere modificate
le misure stabilite dal provvedimento di cui al comma 1 nel  rispetto
di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n.  19
del 2020. 
  3. Resta fermo  quanto  disposto  dall'articolo  2,  comma  2,  del
decreto-legge  n.  19  del  2020,  e,  fatto  salvo  quanto  previsto
dall'articolo  2,  comma  1,   dall'articolo   1,   comma   16,   del
decreto-legge n. 33 del 2020. 
  4. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, le misure stabilite per la  zona
rossa di cui  all'articolo  1,  comma  16-septies,  lettera  c),  del
decreto-legge n. 33 del 2020, si  applicano  anche  nelle  regioni  e
province autonome di Trento e Bolzano individuate con  ordinanza  del
Ministro della salute ai sensi dell'articolo  1,  comma  16-bis,  del
medesimo decreto-legge  n.  33  del  2020,  nelle  quali  l'incidenza
cumulativa settimanale dei contagi  e'  superiore  a  250  casi  ogni
100.000  abitanti,  sulla  base   dei   dati   validati   dell'ultimo
monitoraggio disponibile. 
  5. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, i  Presidenti  delle  regioni  e
delle  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  possono   disporre
l'applicazione delle misure stabilite  per  la  zona  rossa,  nonche'
ulteriori, motivate, misure  piu'  restrittive  tra  quelle  previste
dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n.  19  del  2020,  fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1: 
    a) nelle province in cui l'incidenza cumulativa  settimanale  dei
contagi e' superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti; 
    b) nelle aree in cui la circolazione di  varianti  di  SARS-CoV-2
determina alto rischio di diffusivita' o induce malattia grave. 
  6. Dal 7 aprile  al  30  aprile  2021,  nelle  regioni  e  province
autonome di Trento e Bolzano  nelle  quali  si  applicano  le  misure
stabilite per la zona arancione, e' consentito, in  ambito  comunale,
lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata,  una  volta
al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore  5,00  e  le  ore
22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto  a  quelle  ivi
gia' conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui  quali  tali  persone
esercitino  la  responsabilita'  genitoriale  e  alle   persone   con
disabilita' o non autosufficienti conviventi. Lo spostamento  di  cui
al presente comma non  e'  consentito  nei  territori  nei  quali  si
applicano le misure stabilite per la zona rossa. 
  7. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo  e'
sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020.