IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 e in particolare l'articolo
1, commi 732, 733 e 734;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 ottobre 2019;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri in data 7 agosto
2020;
Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentiti il
Ministro dell'universita' e della ricerca e il Ministro dell'economia
e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Statuto della fondazione «Istituto di Ricerche
Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile»
1. E' approvato lo statuto della fondazione «Istituto di Ricerche
Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile» nel testo
allegato al presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 11 settembre 2020
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Patuanelli, Ministro dello sviluppo
economico
Manfredi, Ministro dell'universita'
e della ricerca
Gualtieri, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2020
Ufficio di controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 998
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma della Costituzione
conferisce, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempreche' non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti perla disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari .
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Si riporta l'art. 1, commi 732, 733, 734 della legge
30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale
per il triennio 2019-2021):
«732. Per l'istituzione e l'inizio dell'operativita'
della fondazione denominata "Istituto di Ricerche Tecnopolo
Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile", con sede in
Taranto, e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, da iscrivere nello
stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.
733. La fondazione "Istituto di Ricerche Tecnopolo
Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile", di seguito
denominata "Tecnopolo", e' istituita per lo svolgimento
delle funzioni e dei compiti conoscitivi, di ricerca,
tecnico-scientifici, di trasferimento tecnologico e di
valorizzazione delle innovazioni e della proprieta'
intellettuale generata, nel campo dello studio e
dell'utilizzo delle tecnologie pulite, delle fonti
energetiche rinnovabili, dei nuovi materiali, dell'economia
circolare, strumentali alla promozione della crescita
sostenibile del Paese e al miglioramento della
competitivita' del sistema produttivo nazionale. Per le
finalita' di cui al presente comma, il Tecnopolo instaura
rapporti con organismi omologhi, nazionali e
internazionali, e assicura l'apporto di ricercatori
italiani e stranieri operanti presso istituti esteri di
eccellenza.
734. Lo statuto del Tecnopolo definisce gli obiettivi
della fondazione e il modello organizzativo, individua gli
organi, stabilendone la composizione, ed e' approvato con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il
Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca svolge
compiti di vigilanza sul Tecnopolo.».
- Il decreto-legge 9 gennaio 2020 , n. 1 (Disposizioni
urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e
del Ministero dell'universita' e della ricerca), convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.
12 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9
gennaio 2020.