IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FINANZE
Visti gli articoli da 1 a 45 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, che disciplinano l'imposta regionale sulle attivita'
produttive - IRAP;
Visto l'art. 16 del decreto legislativo n. 446 del 1997, che
individua le aliquote dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive e che, al comma 3, riconosce alle regioni la facolta' di
variare l'aliquota di cui ai commi 1 e 1-bis fino ad un massimo di
0,92 punti percentuali, con possibilita' di differenziarla per
settori di attivita' e per categorie di soggetti passivi;
Visto l'art. 5 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, che
integra la disciplina dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, prevedendo, al comma 1, che ciascuna regione a statuto
ordinario, con propria legge, puo' ridurre le aliquote dell'imposta
regionale fino ad azzerarle e disporre deduzioni dalla base
imponibile, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e degli
orientamenti giurisprudenziali della Corte di giustizia dell'Unione
europea e che resta in ogni caso fermo il potere di variazione
dell'aliquota di cui all'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446;
Visto, in particolare, il comma 4 dell'art. 5 del decreto
legislativo n. 68 del 2011, il quale dispone che restano fermi gli
automatismi fiscali previsti dalla vigente legislazione nel settore
sanitario nei casi di squilibrio economico, nonche' le disposizioni
in materia di applicazione di incrementi delle aliquote fiscali per
le regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari;
Visto l'art. 1, comma 174 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che
dispone, tra l'altro, l'applicazione delle maggiorazioni
dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive in
caso di mancata adozione dei provvedimenti necessari alla copertura
del disavanzo di gestione nel settore sanitario;
Visto l'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in
materia di adozione da parte della regione interessata di apposito
Piano di rientro dal deficit sanitario;
Visto l'art. 1, comma 796, lettera b) della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, che disciplina, tra l'altro, l'applicazione delle
maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive durante la vigenza del Piano di rientro dal deficit
sanitario;
Visto l'art. 2, comma 77 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che
disciplina le condizioni di obbligatorieta' per la presentazione di
un Piano di rientro dai deficit sanitari e i successivi commi 78 e 79
che dispongono, tra l'altro, oltre l'applicazione delle misure
previste dall'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311
anche l'incremento automatico in misura fissa di 0,15 punti
percentuali dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive;
Visto l'art. 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che
dispone, tra l'altro, che per la regione sottoposta al Piano di
rientro resta fermo l'obbligo del mantenimento, per l'intera durata
del Piano, delle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive ove scattate automaticamente ai sensi
dell'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e che la
stessa regione, ove ricorrano determinate condizioni indicate nella
medesima norma e verificate dai competenti tavoli tecnici di cui agli
articoli 9 e 12 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano, fermo restando quanto previsto
dall'art. 1, comma 796, lettera b), ottavo periodo, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, ha la possibilita', sempre nei limiti indicati
dai predetti tavoli tecnici, di ridurre le suddette maggiorazioni
ovvero di destinare il relativo gettito a finalita' extra sanitarie
riguardanti lo svolgimento di servizi pubblici essenziali e
l'attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 8 aprile
2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno
2013, n. 64;
Visto l'art. 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il
quale prevede, tra l'altro, in caso di mancato raggiungimento degli
obiettivi del Piano di rientro accertato in sede di verifica annuale
dai competenti tavoli tecnici, l'ulteriore incremento automatico in
misura fissa di 0,15 punti percentuali dell'aliquota dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive;
Visto l'art. 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in
materia di prosecuzione dei Piani di rientro;
Visto l'art. 16, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che
prevede la possibilita' per la Regione Campania di destinare
l'aumento dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive disposto dall'art. 2, comma 86, della legge n. 191 del
2009 o anche il raddoppio dell'aumento stesso alla copertura del
Piano di rientro dal disavanzo nel settore del trasporto;
Visto l'art. 11, comma 15, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, il
quale prevede che per la Regione Campania, a decorrere dal 2014, e'
disposta l'applicazione delle maggiorazioni fiscali di cui all'art.
2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e che il relativo
gettito fiscale e' finalizzato prioritariamente all'ammortamento dei
prestiti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 35 del 2013
e, in via residuale, all'ammortamento del corrispondente prestito di
cui al comma 13 dello stesso art. 11, destinato al Piano di rientro
di cui all'art. 16, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2012, per
l'intera durata dell'ammortamento dei medesimi prestiti;
Visti gli statuti delle regioni a statuto speciale e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano;
Visto il comma 3-bis dell'art. 16, del decreto legislativo n. 446
del 1997, aggiunto dall'art. 1, comma 1107 della 30 dicembre 2020, n.
178, che stabilisce che allo scopo di semplificare gli adempimenti
tributari dei contribuenti e le funzioni dei centri di assistenza
fiscale nonche' degli altri intermediari, le regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 marzo dell'anno a cui
l'imposta si riferisce, inviano al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento delle finanze, i dati rilevanti per la
determinazione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze
emanato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, mediante
l'inserimento degli stessi nell'apposita sezione del portale del
federalismo fiscale ai fini della pubblicazione nel sito informatico
di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre
1998, n. 360 e che il mancato inserimento nel suddetto sito
informatico dei dati rilevanti ai fini della determinazione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive comporta
l'inapplicabilita' di sanzioni e di interessi;
Considerato che il sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del
decreto legislativo n. 360 del 1998, e' quello individuato dal
decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del
Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002 nel sito
internet www.finanze.it finalizzato, fra l'altro, a divulgare le
informazioni in materia di tributi erariali, regionali e locali;
Considerata la necessita' di individuare i dati contenuti nei
provvedimenti di variazione dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive e di stabilire le modalita' applicative per l'invio e la
pubblicazione degli stessi;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le
norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Sentita l'Agenzia delle entrate;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella
seduta del 25 marzo 2021;
Decreta:
Art. 1
Disposizioni in materia di pubblicazione dei dati rilevanti ai fini
della determinazione dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive - IRAP.
1. A decorrere dall'anno 2021 le regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano ai fini della pubblicazione nel sito internet
www.finanze.gov.it trasmettono, entro il 31 marzo di ogni anno, i
dati rilevanti per la determinazione dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive dovuta per l'anno in corso, mediante il loro
inserimento in un'apposita applicazione denominata «Gestione IRAP»,
che, previa abilitazione, e' resa disponibile nell'area riservata del
portale del federalismo fiscale www.portalefederalismofiscale.gov.it,
nella quale devono essere compilati i campi dedicati alle aliquote
complessivamente applicabili per le singole fattispecie, alle
deduzioni, alle detrazioni, ai crediti d'imposta, alle norme
nazionali e regionali di riferimento, agli aiuti di Stato, con
separata evidenza di quelli non subordinati all'emanazione di
provvedimenti di concessione previsti dall'art. 10 del decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e
forestali, 31 maggio 2017, n. 115, alle relative note esplicative e
agli eventuali chiarimenti applicativi.
2. Ai fini della pubblicazione di cui al comma 1, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano tengono conto di eventuali
disposizioni statali che stabiliscono la sospensione dell'efficacia
delle leggi regionali o provinciali nella parte in cui prevedono
aumenti dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
3. Nel caso in cui intervengano successive variazioni dei dati
trasmessi, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
reinseriscono i suddetti dati entro trenta giorni dalla data di
adozione dei relativi provvedimenti modificativi.
4. La Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del
Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle
finanze provvede alla pubblicazione dei dati inseriti dalle regioni e
dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nel sito
www.finanze.gov.it entro quindici giorni lavorativi successivi alla
data del loro inserimento.