IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della
Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;
Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo
Stato in materia di tutela della salute;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in
materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e successive
modificazioni, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2, comma 2;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e successive
modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 1,
commi 16-bis e seguenti;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina
del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica»;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di
consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuita'
operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione
della direttiva (UE) n. 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni
urgenti in materia di riscossione esattoriale»;
Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle
elezioni per l'anno 2021»;
Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante «Misure
urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di
sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in
quarantena»;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di
vaccinazioni anti SARS-Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici», e
in particolare, l'art. 1, comma 1, il quale prevede che «dal 7 aprile
al 30 aprile 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento
adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'art. 2, comma 1,
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, salvo quanto
diversamente disposto dal presente decreto»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo
2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23
febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in
materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 12 marzo 2021, recante
«Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Emilia
Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13
marzo 2021, n. 62;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 13 marzo 2021, recante
«Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Marche e
nella Provincia autonoma di Trento», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 13 marzo 2021, n. 63;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 26 marzo 2021, recante
«Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Emilia
Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, Puglia,
Marche e nella Provincia autonoma di Trento», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 27 marzo 2021, n. 75,
con la quale, sono state rinnovate, fino al 6 aprile 2021, le citate
ordinanze del Ministro della salute 12 e 13 marzo 2021;
Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante
«Adozione dei criteri relativi alle attivita' di monitoraggio del
rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;
Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il
quale e' stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina
di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al
decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le
quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da COVID-19;
Visto il documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19:
evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione
per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla Conferenza delle
regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020;
Visto il verbale del 2 aprile 2021 della Cabina di regia di cui al
richiamato decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020,
unitamente all'allegato report n. 46, dal quale risulta, tra l'altro,
che la Regione Marche e la Provincia autonoma di Trento presentano
uno scenario di «tipo 1» e un livello di rischio «moderato ad alta
probabilita' di progressione» e la Regione Veneto presenta uno
scenario di «tipo 2» e un livello di rischio «alto»;
Visto il documento recante «Aggiornamento nazionale focus
incidenza», allegato al citato verbale del 2 aprile 2021 della Cabina
di regia, dal quale si evince che, nella settimana compresa tra il 26
marzo 2021 e il 1° aprile 2021, le Regioni Marche e Veneto e la
Provincia autonoma di Trento, presentano un'incidenza settimanale dei
contagi inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;
Vista la nota del 2 aprile 2021 del Comitato tecnico-scientifico di
cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3
febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni ed integrazioni;
Preso atto, sulla base dei dati validati dall'ultimo monitoraggio
disponibile, del venir meno del parametro relativo all'incidenza
settimanale dei contagi di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge
13 marzo 2021, n. 30, cosi' come richiamato dall'art. 1, comma 4, del
citato decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44;
Sentiti i presidenti delle Regioni Marche e Veneto e della
Provincia autonoma di Trento;
Emana
la seguente ordinanza:
Art. 1
Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria
nelle Regioni Marche e Veneto e nella Provincia autonoma di Trento.
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
SARS-Cov-2, nelle Regioni Marche e Veneto e nella Provincia autonoma
di Trento, cessano di avere efficacia le misure di cui alle ordinanze
del Ministro della salute 12 e 13 marzo 2021, come rinnovate con
ordinanza ministeriale 26 marzo 2021, e, a decorrere dal 6 aprile
2021, si applicano le misure di cui alla c.d. «zona arancione», come
disciplinate dal capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 2 marzo 2021, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44.