IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
relativo alla semplificazione degli strumenti di attrazione degli
investimenti e di sviluppo d'impresa;
Visto l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente il
rifinanziamento dei contratti di sviluppo, che prevede, al comma 4,
che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto,
provvede a ridefinire le modalita' e i criteri per la concessione
delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui al
citato art. 43 del decreto-legge n. 112 del 2008, anche al fine di
accelerare le procedure per la concessione delle agevolazioni, di
favorire la rapida realizzazione dei programmi d'investimento e di
prevedere specifiche priorita' in favore dei programmi che ricadono
nei territori oggetto di accordi, stipulati dal Ministero dello
sviluppo economico, per lo sviluppo e la riconversione di aree
interessate dalla crisi di specifici comparti produttivi o di
rilevanti complessi aziendali;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 28 aprile 2014, n. 97, recante l'attuazione del citato art. 3,
comma 4, del decreto-legge n. 69 del 2013, in materia di riforma
della disciplina relativa ai contratti di sviluppo;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 29 gennaio 2015, n. 23, recante l'adeguamento alle nuove norme in
materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651 del
2014 dello strumento dei contratti di sviluppo e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto l'art. 3, comma 1, del decreto 9 dicembre 2014 che prevede
che l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia (nel seguito «Agenzia»),
soggetto gestore dello strumento agevolativo, opera sulla base delle
direttive del Ministero dello sviluppo economico e l'art. 8, comma 6,
del medesimo decreto che prevede che il Ministero comunica
all'Agenzia, ai fini dello svolgimento delle attivita' istruttorie,
l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili indicandone la
fonte finanziaria e le specifiche finalita';
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023» che, all'art. 1, comma 84,
prevede che, al fine di sostenere il settore del turismo, promuovendo
la realizzazione di programmi in grado di ridurre il divario
socio-economico tra le aree territoriali del Paese e di contribuire
ad un utilizzo efficiente del patrimonio immobiliare nazionale,
nonche' di favorire la crescita della catena economica e
l'integrazione settoriale:
a) la soglia di accesso allo strumento agevolativo dei contratti
di sviluppo, pari a 20 milioni di euro, e' ridotta a 7,5 milioni di
euro per i programmi di investimento che prevedono interventi da
realizzare nelle aree interne del Paese ovvero il recupero e la
riqualificazione di strutture edilizie dismesse. Per i medesimi
programmi, l'importo minimo dei progetti d'investimento del
proponente e' conseguentemente ridotto a 3 milioni di euro;
b) i programmi di sviluppo riguardanti esclusivamente l'attivita'
di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli possono
essere accompagnati da investimenti finalizzati alla creazione, alla
ristrutturazione e all'ampliamento di strutture idonee alla
ricettivita' e all'accoglienza dell'utente, finalizzati
all'erogazione di servizi di ospitalita' connessi alle attivita' di
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Ai
predetti investimenti si applicano le rispettive discipline
agevolative vigenti;
Visti, altresi', i commi 85 e 86 del medesimo art. 1 che, ai fini
dell'attuazione delle disposizioni recate dal comma 84, prevedono,
rispettivamente, che il Ministero dello sviluppo economico impartisce
all'Agenzia le direttive eventualmente necessarie e un'autorizzazione
di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 30 milioni di
euro per l'anno 2022;
Ritenuto necessario, alla luce di quanto previsto dal richiamato
art. 1, comma 85, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fornire
all'Agenzia le opportune direttive per perseguire la corretta
attuazione delle previsioni recate dalla predetta disposizione
normativa;
Emana
la seguente direttiva:
Art. 1
1. Ai fini della corretta attuazione delle disposizioni recate
dall'art. 1, comma 84, lettera a), della legge 30 dicembre 2020, n.
178, si applicano le seguenti previsioni:
a) le aree interne del Paese sono quelle individuate dall'Accordo
di partenariato approvato dalla Commissione europea con decisione di
esecuzione C(2014) 8021 final del 29 ottobre 2014 e successive
modificazioni e integrazioni. L'elenco dei comuni rientranti nelle
predette aree e' riportato nella competente sezione del sito internet
del Ministero dello sviluppo economico www.mise.gov.it e dell'Agenzia
www.invitalia.it
b) ai fini della verifica della sussistenza del requisito
connesso al recupero e alla riqualificazione di strutture edilizie
dismesse, le imprese devono fornire all'Agenzia idonea documentazione
dalla quale possa essere accertata l'ultima attivita' esercitata nel
sito interessato, la data di dismissione, l'attuale proprieta' e lo
stato conservativo del sito;
c) nel caso di programmi di sviluppo composti da piu' progetti
d'investimento, ciascun progetto deve necessariamente essere ubicato
nelle aree interne del Paese o riguardare il recupero e la
riqualificazione di strutture edilizie dismesse. Resta fermo che
l'Agenzia, nell'ambito delle valutazioni istruttorie di competenza,
procedera' a valutare puntualmente la sussistenza di un vincolo di
stretta connessione e funzionalita' tra i singoli progetti per una
migliore fruizione del prodotto turistico e per la caratterizzazione
del territorio di riferimento di cui all'art. 7, comma 1, del decreto
del 9 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni.
2. Ai fini della corretta attuazione delle disposizioni recate
dall'art. 1, comma 84, lettera b), della legge 30 dicembre 2020, n.
178, si applicano le seguenti previsioni:
a) gli investimenti funzionali all'erogazione di servizi di
ospitalita' devono essere realizzati dai medesimi soggetti,
proponente o aderenti, che realizzano i progetti concernenti la
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Ai fini
del rispetto dei limiti dimensionali previsti dal decreto del 9
dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni per il
complessivo programma di sviluppo e per i progetti di investimento
del soggetto proponente e delle eventuali imprese aderenti, sono
computati esclusivamente gli investimenti concernenti le attivita' di
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Ai fini
della verifica dei predetti limiti dimensionali, non vengono
computati gli investimenti funzionali all'erogazione di servizi di
ospitalita', per i quali non sono previsti limiti dimensionali
minimi;
b) le disposizioni di cui alla lettera a) si applicano anche nel
caso in cui il programma di sviluppo sia proposto da piu' soggetti in
forma congiunta tramite lo strumento del contratto di rete; ogni
impresa retista deve presentare almeno un progetto di investimento
riguardante l'attivita' di trasformazione e commercializzazione dei
prodotti agricoli;
c) il progetto di investimento riguardante l'attivita' di
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli presentato
dal soggetto proponente o dall'impresa aderente deve risultare di
dimensione significativa rispetto agli investimenti previsti per la
ricettivita' e l'accoglienza proposti dai medesimi soggetti, anche
con riferimento agli effetti economici derivanti dalle diverse
componenti del progetto di investimento.
3. Resta fermo che, ad avvenuto esaurimento delle risorse destinate
dall'art. 1, comma 86, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le
istanze con le caratteristiche previste dalla medesima legge saranno
esaminate ed accolte, nel rispetto dell'ordine cronologico di
presentazione, nei limiti della capienza della dotazione generale
dello strumento agevolativo.
Roma, 19 marzo 2021
Il Ministro: Giorgetti