IL DIRETTORE GENERALE 
               per la vigilanza sugli enti cooperativi 
                sulle societa' e sul sistema camerale 
 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267; 
  Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data  17
gennaio 2007 concernente la  determinazione  dell'importo  minimo  di
bilancio   ai   fini   dello   scioglimento   d'ufficio    ex    art.
2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  19
giugno 2019, n. 93, recante  il  regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in  materia  di
vigilanza sugli enti cooperativi; 
  Viste le  risultanze  della  mancata  revisione,  concluse  con  la
proposta di gestione  commissariale  ex  art.  2545-sexiesdecies  del
codice civile nei confronti della societa' sotto indicata; 
  Considerato che dalla  visura  camerale  aggiornata  si  evince  il
mancato deposito dei bilanci per piu' di due anni consecutivi  e  che
essendo l'ultimo bilancio depositato risalente all'esercizio 2017 non
si ravvisano i  presupposti  per  la  continuita'  aziendale,  tipici
dell'istituto di cui all'art. 2545-sexiesdecies; 
  Considerato, altresi', che l'ente si e' sottratto alla vigilanza  e
che pertanto si ravvisano i presupposti di cui all'art. 12,  comma  3
del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Ritenuto che esistano, pertanto i presupposti  per  l'adozione  del
provvedimento di cui all'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Considerato che e' stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7  della
legge 7 agosto 1990,  n.  241,  dando  comunicazione  dell'avvio  del
procedimento di scioglimento per atto dell'autorita' e che il  legale
rappresentante non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni; 
  Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni  previste
dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto il parere espresso dal Comitato centrale per  le  cooperative
in data 20 luglio 2020 favorevole all'adozione del  provvedimento  di
scioglimento  per  atto  d'autorita'  con   nomina   di   commissario
liquidatore; 
  Ritenuta   l'opportunita'   di   disporre   il   provvedimento   di
scioglimento   per    atto    d'autorita'    ai    sensi    dell'art.
2545-septiesdecies del codice  civile,  con  contestuale  nomina  del
commissario liquidatore; 
  Considerato che  il  nominativo  del  professionista  cui  affidare
l'incarico di commissario liquidatore e'  stato  individuato  tramite
processo di estrazione informatico, a cura della competente direzione
generale,  da  un  elenco  selezionato  su  base   regionale   e   in
considerazione delle dichiarazioni di  disponibilita'  all'assunzione
dell'incarico    presentate    dai    professionisti     interessati,
conformemente a  quanto  prescritto  dalla  circolare  del  direttore
generale del 4 aprile 2018 recante  «Banca  dati  dei  professionisti
interessati   alla   attribuzione   di    incarichi    ex    articoli
2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo  comma
e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito  internet
del Ministero; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La   societa'   cooperativa   «G.Coop   societa'   cooperativa   in
liquidazione» con sede in Novara (codice fiscale n. 02414740031),  e'
sciolta per atto d'autorita' ai  sensi  dell'art.  2545-septiesdecies
del codice civile.