IL DIRETTORE GENERALE
per la vigilanza sugli enti cooperativi
sulle societa' e sul sistema camerale
Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;
Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17
gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di
bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art.
2545-septiesdecies del codice civile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19
giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del
Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di
vigilanza sugli enti cooperativi;
Viste le risultanze della mancata revisione relative alla societa'
cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono
richiamate;
Considerato che l'ente si e' sottratto alla vigilanza e che
pertanto si ravvisano i presupposti di cui all'art. 12, comma 3 del
decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;
Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il
registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei
bilanci per piu' di due anni consecutivi;
Ritenuto che esistano, pertanto, i presupposti per l'adozione del
provvedimento di cui all'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Considerato che e' stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del
procedimento;
Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria,
avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale
rappresentante della societa' al corrispondente indirizzo, cosi' come
risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma
puo' comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra
citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto
funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta
elettronica certificata;
Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste
dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative
in data 20 luglio 2020 favorevole all'adozione del provvedimento di
scioglimento per atto d'autorita' con nomina di commissario
liquidatore;
Ritenuta l'opportunita' di disporre il provvedimento di
scioglimento per atto d'autorita' ai sensi dell'art.
2545-septiesdecies del codice civile, con contestuale nomina del
commissario liquidatore;
Considerato che il nominativo del professionista cui affidare
l'incarico di commissario liquidatore e' stato individuato tramite
processo di estrazione informatico, a cura della competente direzione
generale, da un elenco selezionato su base regionale e in
considerazione delle dichiarazioni di disponibilita' all'assunzione
dell'incarico presentate dai professionisti interessati,
conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore
generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti
interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli
2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma
e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet
del Ministero;
Decreta:
Art. 1
La societa' cooperativa «La Salcerella societa' cooperativa» con
sede in Santena (TO) (codice fiscale n. 10381350015), e' sciolta per
atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice
civile.