IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 26  febbraio  2021
con la quale e' stato dichiarato,  per  dodici  mesi  dalla  data  di
deliberazione, lo stato di  emergenza  in  conseguenza  degli  eventi
meteorologici verificatisi nei giorni dal 2 al  4  ottobre  2020  nel
territorio dei Comuni di Andalo, di Arco, di  Bleggio  Superiore,  di
Bocenago, di Borgo Lares, di Bresimo, di Caderzone Terme, di  Caldes,
di Carisolo, di Cavedine, di Cavizzana, di Cis, di Comano  Terme,  di
Commezzadura, di Croviana, di Dimaro Folgarida, di Drena, di Dro,  di
Fiave', di Giustino, di Ledro, di Livo, di  Madruzzo,  di  Male',  di
Massimeno, di Mezzana, di Molveno, di  Nago-Torbole,  di  Ossana,  di
Peio, di Pellizzano, di Pelugo, di Pinzolo, di Strembo, di Rabbi,  di
Rumo, di Tenno, di Terzolas, di Tione di Trento,  di  Tre  Ville,  di
Vallelaghi e di Vermiglio della Provincia autonoma di Trento; 
  Considerato che i  predetti  eventi  hanno  determinato  una  grave
situazione di pericolo per  l'incolumita'  delle  persone  e  per  la
sicurezza dei beni pubblici e privati; 
  Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione  degli  interventi
urgenti  finalizzati  a   fronteggiare   l'emergenza   in   rassegna,
consentendo  la  ripresa  delle  normali  condizioni  di  vita  della
popolazione, nonche' la messa in  sicurezza  dei  territori  e  delle
strutture interessati dall'evento in questione; 
  Atteso che la situazione emergenziale  in  atto,  per  i  caratteri
d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi'
richiede l'utilizzo di poteri straordinari  in  deroga  alla  vigente
normativa; 
  Acquisita l'intesa della Provincia autonoma di Trento; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                       Piano degli interventi 
 
  1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli  eventi  calamitosi
di cui in premessa, la  Provincia  autonoma  di  Trento  provvede  ad
effettuare le attivita' previste dalla presente ordinanza. 
  2.  Per  l'espletamento  delle  attivita'  di  cui  alla   presente
ordinanza, la Provincia  autonoma  di  Trento  puo'  avvalersi  delle
strutture  e  degli   uffici   dei   comuni   interessati   e   delle
amministrazioni  centrali  e   periferiche   dello   Stato,   nonche'
individuare soggetti attuatori, ivi comprese societa'  «in  house»  e
partecipate dagli  enti  territoriali  che  agiscono  sulla  base  di
specifiche direttive, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. 
  3. La Provincia autonoma di Trento  predispone,  nel  limite  delle
risorse disponibili di cui all'art.  9,  entro  trenta  giorni  dalla
pubblicazione della presente ordinanza,  un  piano  degli  interventi
urgenti da sottoporre  all'approvazione  del  Capo  del  Dipartimento
della  protezione  civile.  Tale  piano  contiene  le  misure  e  gli
interventi, anche realizzati con procedure di somma urgenza, volti: 
    a) al soccorso ed  all'assistenza  alla  popolazione  interessata
dagli eventi, ivi comprese le misure di cui all'art.  2,  oltre  alla
rimozione delle situazioni di pericolo  per  la  pubblica  e  privata
incolumita'; 
    b) al ripristino della funzionalita' dei servizi pubblici e delle
infrastrutture di reti strategiche, alle attivita'  di  gestione  dei
rifiuti, delle macerie, del  materiale  vegetale,  alluvionale  delle
terre e rocce da scavo e delle terre  prodotti  dagli  eventi,  anche
mediante interventi di natura temporanea. 
  4. Il piano  di  cui  al  comma  3  deve,  altresi',  contenere  la
descrizione tecnica di ciascuna  misura  con  la  relativa  durata  e
l'indicazione  dell'oggetto  della  criticita',  l'indicazione  delle
singole stime di costo, nonche' il CUP, ove  previsto  dalle  vigenti
disposizioni  in  materia,  anche  in  relazione  a  quanto  disposto
dall'art. 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. 
  5. Il predetto piano, articolato anche  per  stralci,  puo'  essere
successivamente rimodulato ed integrato, nei limiti delle risorse  di
cui all'art. 9,  nonche'  delle  ulteriori  risorse  finanziarie  che
saranno rese disponibili anche ai sensi di quanto previsto  dall'art.
24, comma 2, del decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ivi
comprese quelle che saranno rese disponibili per  gli  interventi  di
cui alle lettere c) e d) dell'art. 25, comma 2 decreto legislativo  2
gennaio 2018, n. 1, e sottoposto  alla  preventiva  approvazione  del
Capo del Dipartimento della protezione civile. La  rimodulazione  del
Piano deve essere predisposta dalla Provincia autonoma di Trento  nel
medesimo termine di cui al comma 3 a  far  data  dalla  pubblicazione
dell'eventuale delibera del Consiglio  dei  ministri  di  concessione
delle ulteriori risorse economiche. 
  6. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al  comma
2 previo rendiconto  delle  spese  sostenute  ed  attestazione  della
sussistenza del nesso di causalita' con la situazione di emergenza in
argomento.  Su  richiesta  motivata  dei  soggetti  attuatori   degli
interventi,  la   Provincia   autonoma   di   Trento   puo'   erogare
anticipazioni volte a consentire il pronto avvio degli interventi. 
  7. Gli interventi di cui alla presente  ordinanza  sono  dichiarati
urgenti, indifferibili  e  di  pubblica  utilita'  ed,  ove  occorra,
costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti. 
  8. Al fine di garantire l'espletamento degli interventi di cui alla
presente  ordinanza,  la  Provincia   autonoma   di   Trento,   anche
avvalendosi dei soggetti  attuatori,  provvede,  per  le  occupazioni
d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per
la realizzazione degli interventi,  alla  redazione  dello  stato  di
consistenza e del verbale di immissione del possesso dei suoli  anche
con la sola presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di
occupazione d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento.