IL DIRETTORIO 
                        DELLA BANCA D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999,
n. 507, che prevede l'emanazione di un regolamento del Ministro della
giustizia, sentita la Banca d'Italia ed il Garante per la  protezione
dei  dati  personali,  per   la   disciplina   delle   modalita'   di
trasmissione,  rettifica  ed  aggiornamento  dei  dati  da   inserire
nell'archivio previsto dal comma 1 del medesimo articolo nonche'  per
l'individuazione  delle  modalita'  con  cui   la   Banca   d'Italia,
attenendosi ai dati trasmessi, provvede  al  loro  trattamento  e  ne
consente la consultazione; 
  Visto l'art. 36, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999,
n. 507, che  prevede  l'emanazione  di  un  regolamento  della  Banca
d'Italia per la disciplina delle modalita' e delle procedure relative
alle attivita' previste dal regolamento ministeriale di cui al citato
art. 36, comma 2, del medesimo decreto legislativo 30 dicembre  1999,
n. 507, nonche' per la determinazione dei  criteri  generali  per  la
quantificazione  dei  costi  per   l'accesso   e   la   consultazione
dell'archivio da parte delle banche, degli  intermediari  vigilati  e
degli uffici postali; 
  Visto il decreto del Ministro della giustizia 7 novembre  2001,  n.
458, adottato ai sensi dell'art. 36, comma 2, del decreto legislativo
30 dicembre 1999, n. 507, recante il  regolamento  sul  funzionamento
dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e  delle
carte di pagamento; 
  Visto il regolamento della Banca d'Italia del 29 gennaio 2002, come
modificato il 31 luglio 2018, adottato ai sensi dell'art.  36,  comma
3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 che disciplina le
modalita'  e  le  procedure  relative  alle  attivita'  previste  dal
medesimo regolamento ministeriale; 
  Visto l'art. 10-ter, comma 1, lettera c), della legge  15  dicembre
1990, n. 386, introdotto dall'art. 6, comma 3,  del lgs. 15  dicembre
2017, n. 218, che  prevede  l'obbligo  di  annotazione  nell'archivio
dell'avvenuto pagamento del debito da parte  del  titolare  di  carta
revocata; 
  Visto l'art. 146 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385
(testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia); 
  Considerato  che  il  concessionario  dell'archivio  informatizzato
degli assegni bancari  e  postali  e  delle  carte  di  pagamento  ha
completato l'adeguamento della struttura  tecnica  dell'archivio  per
consentire l'annotazione di cui all'art. 10-ter, comma 1, lettera c),
della legge 15 dicembre 1990, n. 386 e  che  la  Banca  d'Italia,  ai
sensi dell'art. 10-ter, comma 2, della legge  15  dicembre  1990,  n.
386, introdotto dall'art. 6, comma 3, del lgs. 15 dicembre  2017,  n.
218, comunichera' la data da cui sara'  operativo  detto  adeguamento
mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana e sul proprio sito web; 
  Ritenuta la necessita' di  adeguare  il  citato  regolamento  della
Banca d'Italia del 29 gennaio 2002  sul  funzionamento  dell'archivio
informatizzato degli assegni bancari  e  postali  e  delle  carte  di
pagamento al nuovo  quadro  normativo  che  disciplina  l'obbligo  di
annotazione a carico degli emittenti delle carte di pagamento cui  al
comma 1, lettera c) dell'art. 10-ter della legge 15 dicembre 1990, n.
386; 
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Sostituzione dell'art. 8 del regolamento della Banca d'Italia del  29
                            gennaio 2002 
 
  L'art. 8 del regolamento della Banca d'Italia del 29 gennaio  2002,
come  modificato  il  31  luglio  2018,  6  sostituito  dal  seguente
articolo: «Art. 8 (Revoche dell'autorizzazione all'utilizzo di  carte
di pagamento). 1. Gli  emittenti  carte  di  pagamento  che  revocano
l'autorizzazione all'utilizzo di una  carta  di  pagamento  segnalano
alla sezione centrale dell'archivio, per  i  rispettivi  segmenti,  i
dati relativi alla carta medesima e  alle  generalita'  del  titolare
nello stesso giorno in cui 6 disposta la revoca. 
  2. Gli emittenti segnalano  in  archivio  l'avvenuto  pagamento  di
tutte le ragioni di debito nei propri confronti inerenti la carta  di
pagamento revocata, eseguito successivamente alla segnalazione di cui
al comma 1. 
  3. La segnalazione di avvenuto pagamento di cui al comma 2  non  ha
effetti  sulla  durata  dell'iscrizione   dei   dati   identificativi
personali di cui all'art. 10, comma 2, del decreto 7  novembre  2001,
n. 458. 
  4. La segnalazione di cui al comma  2  viene  effettuata  entro  il
giorno successivo al pagamento.».