IL DIRETTORE GENERALE 
                        dello sviluppo rurale 
 
  Visto il  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  194  che,  in
attuazione della direttiva n. 91/414/CEE, disciplina l'immissione  in
commercio dei prodotti fitosanitari; 
  Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4  del  predetto
decreto  legislativo  n.  194/1995,   sulla   base   dei   quali   il
riconoscimento degli organismi ufficiali preposti alla  effettuazione
delle prove di campo, ai  fini  dell'autorizzazione  di  un  prodotto
fitosanitario, e' effettuato con decreto del Ministro  delle  risorse
agricole, alimentari e  forestali,  su  richiesta  documentata  degli
interessati e il mantenimento di tale riconoscimento  e'  subordinato
all'esito favorevole di ispezioni periodiche e regolari; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' del 28  settembre  1995
che modifica gli allegati II e III del suddetto  decreto  legislativo
n. 194/1995; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  27  novembre  1996  che,  in
attuazione di quanto disposto dal comma  6  dell'art.  4  del  citato
decreto legislativo n. 194/1995, definisce  i  principi  delle  buone
pratiche per l'esecuzione  delle  prove  di  campo  che  i  requisiti
necessari  al  riconoscimento  ufficiale  dell'idoneita'  degli  enti
preposti a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei
prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
«norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n.  104,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.   132,   recante
«Disposizioni urgenti per il  trasferimento  di  funzioni  e  per  la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le  attivita'  culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del  turismo,  dello
sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e  dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,   nonche'   per   la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli  e  delle
carriere e per i compensi per lavoro  straordinario  delle  Forze  di
polizia e delle Forze armate e  per  la  continuita'  delle  funzioni
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni»; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2019, n. 179, inerente il  regolamento  di  riorganizzazione
del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  a
norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre  2019,  n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019,  n.
132; 
  Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300,  recante
«Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  4
gennaio 2021 registrato dalla Corte dei conti il 19 gennaio  2021  al
n. 41, recante il conferimento dell'incarico  di  direttore  generale
dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini; 
  Visto il decreto-legge 12 febbraio 2021, n.  12,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 36 del 12  febbraio  2021  e
recante «Ulteriori disposizioni urgenti in  materia  di  contenimento
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Vista la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali del 1° marzo 2021, n. 99872, sull'azione amministrativa e
sulla gestione per l'anno 2021, in corso di registrazione; 
  Vista la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee  e
internazionali e dello sviluppo rurale del 22 marzo 2021, n.  134655,
con la quale, per l'attuazione degli  obiettivi  strategici  definiti
dal Ministro nella direttiva generale,  rientranti  nella  competenza
del Dipartimento delle politiche europee  e  internazionali  e  dello
sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai  titolari  delle  direzioni
generali gli obiettivi operativi e quantificate le  relative  risorse
finanziarie, in corso di registrazione; 
  Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale del
24 marzo 2021, n.  139583,  recante  l'attribuzione  degli  obiettivi
operativi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane assegnate per
la loro realizzazione, in corso di registrazione; 
  Considerato  che,  in  osservanza   alle   misure   contenute   nel
decreto-legge  di  cui  sopra,  non  sussistono  le  condizioni   per
completare le ispezioni finalizzate alla verifica dell'idoneita'  dei
Centri di saggio preposti ad  effettuare  l'esecuzione  di  prove  di
campo per valutare l'efficacia  di  prodotti  fitosanitari  di  nuova
formulazione; 
  Considerato, inoltre, che: 
    permane l'interesse pubblico alla continuita' e permanenza  delle
funzioni degli organismi ufficiali preposti alla effettuazione  delle
prove di campo; 
    che la grave situazione epidemiologica e le misure anti COVID non
consentono  alla  scrivente  amministrazione  l'effettuazione   delle
ispezioni richieste ai fini della idoneita'; 
    con riferimento alla soc. CBC (Europe)  s.r.l.  la  scadenza  dei
termini  di  idoneita'  intervenuta  il  23  febbraio  2021  non   e'
imputabile a negligenza o colpa della stessa; 
    conseguentemente l'idoneita' debba essere prorogata  a  sanatoria
dal 23 febbraio 2021 fino alla data del  presente  provvedimento  con
contestuale  fissazione  di  un  termine  di  scadenza  di  idoneita'
stabilito al 31 dicembre 2021; 
  Considerato che i Centri di saggio riconosciuti da questo Ministero
per  l'esecuzione  delle  prove  di  che  trattasi,  devono  comunque
garantire ai committenti la propria idoneita'; 
  Ritenuto necessario prorogare l'idoneita' dei Centri di  saggio  in
scadenza nel corso del corrente anno, sino al 31  dicembre  2021,  al
fine di modulare l'espletamento delle previste  verifiche  ispettive,
compatibilmente con l'andamento epidemiologico della pandemia; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. L'idoneita' ad effettuare prove ufficiali di campo dei Centri di
saggio di cui all'allegato 1 del presente decreto e'  prorogata  fino
al 31 dicembre 2021. 
  2. Le visite ispettive, previste ai sensi del  decreto  legislativo
n. 194/1995, finalizzate alla verifica dei Centri di  saggio  di  cui
all'allegato   1,   saranno   espletate    nel    corso    dell'anno,
compatibilmente  e  in  conformita'  alle  disposizioni   legate   al
contenimento  e  gestione   del   COVID-19   sull'intero   territorio
nazionale. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 25 marzo 2021 
 
                                      Il direttore generale: Angelini