IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Vista la legge 27 febbraio 1967, n.  48,  recante  «Attribuzioni  e
ordinamento  del  Ministero  del  bilancio  e  della   programmazione
economica  e  istituzione  del   Comitato   dei   Ministri   per   la
programmazione  economica»   e   successive   modificazioni   e,   in
particolare, l'art. 16, recante «La costituzione  e  le  attribuzioni
del Comitato interministeriale per la programmazione  economica»  (di
seguito  CIPE  o  Comitato)  nonche'   le   successive   disposizioni
legislative relative alla composizione dello stesso Comitato; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi», e successive modificazioni; 
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che  all'art.  1,  comma  5,
istituisce presso questo Comitato il «Sistema di  monitoraggio  degli
investimenti pubblici», con il  compito  di  fornire  tempestivamente
informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale
all'alimentazione di una banca  dati  tenuta  nell'ambito  di  questo
stesso Comitato; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  a  norma
dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la normativa vigente in materia di Codice unico  di  progetto
(di seguito CUP) e, in particolare: 
    1)  la  delibera  CIPE   27   dicembre   2002,   n.   143,   come
successivamente  integrata  e  modificata  dalla  delibera  CIPE   29
settembre 2004, n. 24, con la quale questo Comitato  ha  definito  il
sistema per l'attribuzione del CUP, ha  stabilito  che  il  CUP  deve
essere riportato su tutti i  documenti  amministrativi  e  contabili,
cartacei e informatici, relativi a progetti di investimento  pubblico
e  deve  essere  utilizzato  nelle  banche  dati  dei  vari   sistemi
informativi, comunque interessati ai suddetti progetti. Inoltre i CUP
devono essere chiesti e associati ai progetti  dalle  amministrazioni
titolari degli investimenti «... qualunque sia l'importo del progetto
d'investimento pubblico, ...» con la seguente specifica: 
      «per i lavori pubblici, entro  il  momento  dell'emissione  dei
provvedimenti amministrativi  che  ne  determinano  il  finanziamento
pubblico o ne autorizzano  l'esecuzione,  nel  caso  in  cui  risulti
indiretto il finanziamento pubblico; 
      per gli aiuti e le altre forme d'intervento, entro  il  momento
dell'approvazione dei provvedimenti amministrativi di  concessione  o
di decisione del finanziamento»; 
    2)  la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  «Disposizioni
ordinamentali  in  materia   di   pubblica   amministrazione»,   come
modificata dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,  che,  all'art.
11, dispone che ogni progetto di investimento  pubblico  deve  essere
dotato di un CUP e prevede, tra l'altro,  l'istituto  della  nullita'
degli atti di  finanziamento  o  di  autorizzazione  di  investimenti
pubblici in  assenza  dei  corrispondenti  codici  che  costituiscono
elemento essenziale dell'atto stesso; 
    3) la legge 13 agosto 2010, n. 136  e  successive  modificazioni,
che, tra l'altro,  definisce  le  sanzioni  applicabili  in  caso  di
mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione  digitale»  e  successive   modificazioni,   con
particolare riferimento all'art. 12, comma 2, ove e' previsto che  le
pubbliche amministrazioni utilizzano, nei rapporti interni, con altre
amministrazioni e con i privati, le  tecnologie  dell'informazione  e
della comunicazione, garantendo  l'interoperabilita'  dei  sistemi  e
l'integrazione   dei   processi   di   servizio   fra   le    diverse
amministrazioni. Inoltre, all'art. 50, comma  2,  il  citato  decreto
legislativo n. 82 del 2005, dispone che qualunque  dato  trattato  da
una pubblica amministrazione, con le esclusioni di  cui  all'art.  2,
comma 6, salvi i casi previsti dall'art. 24,  della  legge  7  agosto
1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione
dei dati  personali,  e'  reso  accessibile  e  fruibile  alle  altre
amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo
svolgimento   dei    compiti    istituzionali    dell'amministrazione
richiedente, senza oneri a  carico  di  quest'ultima,  salvo  per  la
prestazione di elaborazioni aggiuntive; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  21
giugno 2007,  istitutivo  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri del Dipartimento per la programmazione  e  il  coordinamento
della politica economica (di seguito DIPE), con il quale  sono  state
attribuite allo stesso anche competenze in merito  ad  attivita'  di:
segreteria del CIPE, regolazione dei servizi di pubblica utilita' non
regolamentati da una specifica autorita' di settore, coordinamento  e
monitoraggio  degli  investimenti  pubblici,  gestione  e  cura   dei
rapporti istituzionali, analisi e valutazioni in materia di andamenti
economici; 
  Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  21
ottobre 2015, art. 1, comma 1, e art. 2, comma 2,  e  del  Segretario
generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 1°  dicembre
2015, di organizzazione interna del DIPE, con il quale  e'  soppresso
il Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali  e  delle
aree urbane (DISET), le cui funzioni residue sono trasferite al DIPE; 
  Visto l'art. 8 del decreto del Segretario generale della Presidenza
del Consiglio dei ministri  del  1°  dicembre  2015,  che  istituisce
l'Ufficio monitoraggio degli investimenti pubblici; 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, che  prevede  all'art.  1,
comma 209, l'obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti con  le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e con gli
enti pubblici nazionali; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, ove  dispone  all'art.  13
che, al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli
andamenti della  finanza  pubblica,  le  amministrazioni  inseriscono
all'interno della Banca dati amministrazioni  pubbliche  (di  seguito
BDAP) i  dati  concernenti  i  bilanci  di  previsione,  le  relative
variazioni, i  conti  consuntivi,  quelli  relativi  alle  operazioni
gestionali, nonche' tutte le informazioni  necessarie  all'attuazione
della legge stessa; 
  Visto il decreto legislativo 29  dicembre  2011,  n.  229,  recante
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g),  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  procedure  di  monitoraggio
sullo  stato  di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di   verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
Fondo opere e del Fondo progetti»; 
  Visto in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera d),  del  predetto
decreto legislativo n. 229 del 2011, ove si  prevede  che  il  Codice
identificativo di gara (di seguito CIG) non  puo'  essere  rilasciato
dall'Autorita' per la vigilanza sui  contratti  pubblici  di  lavori,
servizi e forniture  nei  confronti  di  contratti  finalizzati  alla
realizzazione di progetti d'investimento pubblico sprovvisti del CUP,
obbligatorio ai sensi del citato art. 11, della legge n. 3 del 2003 e
successive modificazioni; 
  Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita' 2014),
ove si dispone all'art. 1,  comma  245,  che  il  monitoraggio  degli
interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo 2014-2020,
e'  assicurato  dal  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze   -
Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,  attraverso  il
proprio sistema di monitoraggio unitario, al cui centro e'  posta  la
Banca  dati  unitaria  (di  seguito  BDU)  gestita   dall'Ispettorato
generale per i rapporti con l'Unione europea; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  15
dicembre 2014 che istituisce, presso la Presidenza del Consiglio  dei
ministri, il Dipartimento per le  politiche  di  coesione,  al  quale
vengono  attribuite  le  competenze  fino  a  prima  riconosciute  al
Dipartimento  per  le  politiche  di  sviluppo  del  Ministero  dello
sviluppo economico; 
  Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita' per il
2015), ove si dispone, all'art. 1, comma  703,  lettera  l),  che  la
verifica dello stato  di  avanzamento  della  spesa  riguardante  gli
interventi finanziati con le risorse del FSC viene effettuata tramite
lo stesso sistema di monitoraggio unitario di cui all'art.  1,  comma
245, della citata legge n. 147 del 2013, sulla base  di  un  apposito
protocollo di colloquio telematico; 
  Visto il decreto  del  Segretario  generale  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri del  1°  dicembre  2015  sull'ordinamento  del
Dipartimento  per  la  programmazione  e   il   coordinamento   degli
investimenti  pubblici,  in  particolare,  l'art.  8  che  istituisce
l'Ufficio V «Monitoraggio degli investimenti pubblici»; 
  Visto l'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 2  gennaio  2018,
n. 1, recante il «Codice della protezione  civile»,  concernente  gli
interventi di protezione civile  caratterizzati  dalla  necessita'  e
dall'urgenza di garantire prioritariamente la tutela della pubblica e
privata incolumita', da effettuare durante la vigenza dello stato  di
emergenza, deliberato ai sensi dell'art. 24 del medesimo codice; 
  Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,  in  particolare
l'art.  26,  che  disciplina  le  modalita'  di  completamento  degli
interventi, di cui  all'art.  25,  alla  cessazione  dello  stato  di
emergenza; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  recante  il
«Codice dei contratti pubblici», in particolare, l'art. 163, i  commi
da 1 a 5, relativi agli interventi di  somma  urgenza  di  protezione
civile, e i commi da 6 a 9, riguardanti gli  interventi  emergenziali
di protezione civile; 
  Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82,  con  la  quale  e'
stato   modificato   il    «Regolamento    interno    del    Comitato
interministeriale  per  la  programmazione  economica»  di  cui  alla
delibera CIPE 30 aprile 2012, n. 62; 
  Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 13
giugno  2019,  recante  «Linee  di  indirizzo  sulle   modalita'   di
programmazione   e   l'organizzazione   dei   lavori   del   Comitato
interministeriale per  la  programmazione  economica  (CIPE)  per  il
rilancio degli investimenti pubblici (anno 2019)»; 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con
modificazioni, con legge 11 settembre 2020, n. 120, recante, all'art.
41, «Semplificazione del sistema di monitoraggio  degli  investimenti
pubblici  e  riduzione  degli  oneri  informativi  a   carico   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Considerato che il CIPE e'  l'organo  deputato  a  disciplinare  le
modalita' e le procedure relative alla richiesta e  all'utilizzo  del
CUP, ai sensi del citato art. 11, comma 2, della legge n. 3 del 2003; 
  Considerato che, al fine di rafforzare i  sistemi  di  monitoraggio
degli investimenti  pubblici,  anche  per  garantire  la  trasparenza
dell'azione  amministrativa,  attuare  pienamente   i   principi   di
interoperabilita' e unicita' dell'invio dei dati  e  semplificare  le
modalita' dell'utilizzo del sistema  vigente  di  monitoraggio  degli
investimenti pubblici,  il  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
all'art. 41, comma 1, ha disposto l'integrazione dell'art. 11,  della
legge 16 gennaio 2003, n. 3, con  i  commi  2-bis,  2-ter,  2-quater,
2-quinquies e 2-sexies; 
  Considerato, in particolare, il comma 2-bis  del  suddetto  decreto
che dispone la nullita' per «Gli atti amministrativi anche di  natura
regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che  dispongono  il
finanziamento pubblico o  autorizzano  l'esecuzione  di  progetti  di
investimento pubblico... in assenza dei corrispondenti codici (Codici
unici di progetto, CUP) di cui al comma 1, che costituiscono elemento
essenziale dell'atto stesso.»; 
  Considerato il comma 2-ter, che amplia la portata del provvedimento
stabilendo che «Le amministrazioni che  emanano  atti  amministrativi
che dispongono il finanziamento pubblico o  autorizzano  l'esecuzione
di progetti di investimento pubblico, associano negli atti stessi, il
Codice unico di progetto dei progetti  autorizzati  al  programma  di
spesa con l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su  dette
misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e  del  valore
complessivo  dei  singoli  investimenti»  e  che  «A  tal   fine   il
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della  politica
economica, il Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato  ed
il Dipartimento per le politiche di coesione concordano modalita' per
fornire  il  necessario   supporto   tecnico   per   lo   svolgimento
dell'attivita' di cui al periodo precedente al fine di  garantire  la
corretta programmazione e il  monitoraggio  della  spesa  di  ciascun
programma e dei relativi progetti finanziati.»; 
  Considerato  che  il  CUP  e'  l'elemento  deputato   dalla   legge
all'identificazione  univoca  degli  investimenti  programmati,  come
disposto dalla citata legge n. 3 del 2003; 
  Considerato che,  ai  sensi  del  combinato  disposto  delle  norme
illustrate in premessa, la nullita'  degli  atti  amministrativi  che
dispongono il finanziamento pubblico o  autorizzano  l'esecuzione  di
progetti di investimento pubblico non identificati dal  CUP  discende
da un difetto sostanziale nella individuazione dei  singoli  progetti
di investimento pubblico oggetto della finalizzazione  delle  risorse
pubbliche; 
  Considerato che, in applicazione del principio della  conservazione
degli atti e dei valori giuridici, di cui all'art.  21-novies,  della
legge 7 agosto 1990, n. 241, ed a tutela dell'interesse pubblico e di
quello dei singoli soggetti coinvolti, e' possibile  interpretare  la
norma di cui al comma 2-bis, dell'art. 11, della legge n. 3 del 2003,
consentendo all'amministrazione di provvedere, di propria  iniziativa
e senza contraddittorio con gli interessati, ma tenendo  conto  degli
interessi degli stessi, a rimuovere unilateralmente gli ostacoli  che
si frappongono tra un provvedimento amministrativo  ed  il  risultato
cui essa mira; 
  Considerato  che   in   attuazione   dei   predetti   principi   il
provvedimento   di    assegnazione/autorizzazione    delle    risorse
finanziarie rimane efficace per tutti i progetti individuati  da  CUP
validi e correttamente associati; 
  Considerato che il DIPE, in quanto struttura servente  del  CIPE  e
titolare del sistema CUP, il Dipartimento della  Ragioneria  generale
dello Stato (di seguito RGS)  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,  titolare  delle  principali  banche  dati  di  monitoraggio
attuativo, e il Dipartimento per le politiche di coesione (di seguito
DPCoe) della Presidenza del Consiglio dei ministri, competente per la
programmazione e il monitoraggio delle politiche  di  coesione,  sono
individuate dal comma 2-ter, del citato art. 11, della legge n. 3 del
2003, quali strutture deputate a fornire un adeguato supporto tecnico
alle amministrazioni emananti, previo coordinamento fra  le  medesime
delle opportune modalita'; 
  Considerato che  il  coordinamento  fra  le  tre  citate  strutture
avviene nel rispetto delle rispettive competenze amministrative; 
  Considerata la necessita' di garantire la cooperazione  applicativa
tra il DIPE, RGS e il DPCoe, in  attuazione  del  comma  2-quinquies,
dell'art. 11,  della  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  al  fine  di
migliorare e dare maggiore qualita'  ed  efficienza  al  monitoraggio
degli investimenti pubblici, razionalizzare la spesa per programma  e
garantire la trasparenza dell'azione amministrativa; 
  Considerato che il DIPE, titolare del sistema CUP, ha il compito di
fornire supporto alle pubbliche  amministrazioni  relativamente  alla
generazione e alla gestione dei codici CUP, fra cui il controllo  dei
CUP  identificativi  dei  progetti  finanziati/autorizzati  con  atti
amministrativi; 
  Considerata l'istituzione della Struttura di supporto CUP (delibera
CIPE 27 dicembre 2002, n. 143, punto 1.7) con compiti,  tra  l'altro,
di assistenza alla gestione del sistema CUP; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 11, comma 2-quater, della legge
n. 3 del 2003,  i  soggetti  titolari  di  progetti  di  investimento
pubblico sono tenuti a pubblicare annualmente,  in  apposita  sezione
dei propri siti  istituzionali,  l'elenco  dei  progetti  finanziati,
indicandone il CUP, l'importo  totale  del  finanziamento,  le  fonti
finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato  di  attuazione
finanziario e procedurale; 
  Considerato  che  i  dati  riportati,  ai  fini  di  trasparenza  e
accountability, nei siti istituzionali delle amministrazioni titolari
e riguardanti lo stato di attuazione  dei  progetti  di  investimento
pubblico,  per  motivi  di  correttezza,  coerenza   e   razionalita'
amministrativa, non possono essere diversi da quelli conferiti  dalle
medesime amministrazioni titolari ai sistemi  di  monitoraggio  delle
pubbliche amministrazioni in ottemperanza agli obblighi di legge; 
  Considerata la necessita' di garantire la certezza  e  la  coerenza
dei dati amministrativi diffusi ai cittadini; 
  Raggiunta l'intesa, ai sensi del comma 2-ter, dell'art.  11,  della
citata legge n. 3 del 2011,  tra  il  DIPE,  il  DPCoe  e  l'RGS  del
Ministero dell'economia e delle finanze; 
  Vista la nota DIPE del 26 novembre 2020, n. 6516,  predisposta  per
la seduta del Comitato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri  -
DIPE,  cosi'  come  integrata  dalle   osservazioni   del   Ministero
dell'economia e delle  finanze,  e  posta  a  base  dell'esame  della
proposta; 
  Su proposta del Sottosegretario  di  Stato  on.  Mario  Turco,  con
delega in materia di coordinamento  della  politica  economica  e  di
programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale, di
cui alla nota DIPE del 16 novembre 2020, n. 6236; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
Nullita'   degli   atti   di    finanziamento/autorizzazione    degli
  investimenti pubblici derivante dalla mancata apposizione dei CUP. 
 
  1. Ai sensi dell'art. 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3,  comma
2-bis, come modificato dall'art. 41, comma 1,  del  decreto-legge  16
luglio 2020, n. 76, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
settembre 2020, n. 120, gli atti  amministrativi  che  dispongono  il
finanziamento pubblico o  autorizzano  l'esecuzione  di  progetti  di
investimento pubblico, non identificati dal Codice unico di  progetto
(di seguito CUP) sono nulli,  ivi  compresi  quelli  a  valere  sulle
misure di attuazione del programma Next Generation EU,  di  cui  alle
conclusioni adottate dal Consiglio europeo nella riunione del 17, 18,
19, 20 e 21 luglio 2020. Sono  esclusi  dall'ambito  di  applicazione
della norma gli atti che dispongono una ripartizione di risorse senza
identificare  la  destinazione  finale  delle   risorse   a   singoli
interventi. Sono parimenti escluse dalla disciplina di cui  al  comma
2-bis, le materie relative al finanziamento ed all'approvazione delle
spese per armamenti e quella dei c.d. «contratti  secretati»  di  cui
all'art. 162, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
  2. In applicazione del principio della conservazione degli  atti  e
dei valori giuridici ed a tutela dell'interesse pubblico e di  quello
dei singoli soggetti coinvolti e' possibile interpretare la  norma  -
conformemente agli articoli 21-septies, 21-octies e 21-nonies,  della
legge 7 agosto 1990, n. 241 - in modo tale da: 
    a) ritenere che,  laddove  l'atto  amministrativo  contempli  una
pluralita' di progetti di investimento pubblico, l'eventuale nullita'
attenga ai  soli  progetti  sprovvisti  di  CUP  e  non  agli  altri,
individuati da CUP correttamente associati,  che  rimangono  ad  ogni
effetto validi ed efficaci; 
    b) puo' consentirsi all'amministrazione di provvedere, di propria
iniziativa ed anche senza contraddittorio  con  gli  interessati,  ma
tenendo   conto   degli   interessi   degli   stessi,   a   rimuovere
unilateralmente gli ostacoli che si frappongono tra il  provvedimento
amministrativo ed il risultato da esso atteso.