IL DIRETTORE GENERALE
per gli incentivi alle imprese
Visto l'art. 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che
stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14 della
legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello
sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita
sostenibile»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 113
del 16 maggio 2013, con il quale sono individuate, ai sensi del
richiamato art. 23, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012, le
priorita', le forme e le intensita' massime di aiuto concedibili
nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile e, in particolare,
l'art. 3, comma 2, lettera b), del predetto decreto ministeriale, ove
e' previsto che il Fondo per la crescita sostenibile sostiene
interventi diretti «al rafforzamento della struttura produttiva del
Paese, al riutilizzo degli impianti produttivi e al rilancio di aree
che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed
integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Disposizioni per la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997,
n. 59»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 3 gennaio 2015, n. 2, recante l'istituzione di un nuovo regime di
aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di societa'
cooperative di piccola e media dimensione;
Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi alle
imprese del Ministero dello sviluppo economico 16 aprile 2015, con il
quale sono stati individuati i termini per la presentazione delle
richieste di finanziamento da parte delle societa' cooperative e
stabiliti il modello di domanda, lo schema di contratto di
finanziamento agevolato, i format per la relazione annuale nonche'
fornite ulteriori precisazioni e chiarimenti in merito all'attuazione
degli interventi previsti dal predetto decreto 4 dicembre 2014;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4
gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 44 del 22 febbraio 2021 con il quale, al fine di
rafforzare il sostegno alla nascita, allo sviluppo e al
consolidamento, su tutto il territorio nazionale, delle societa'
cooperative e' stato istituito un nuovo regime di aiuti in
sostituzione di quello disciplinato dal citato decreto del Ministro
dello sviluppo economico del 4 dicembre 2014;
Considerato che l'art. 15 del suddetto decreto prevede, al comma 1,
che con provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle
imprese del Ministero dello sviluppo economico, siano forniti gli
schemi, i criteri, le modalita' e i termini per la presentazione
delle richieste di finanziamento agevolato, per la stipula del
contratto di finanziamento agevolato, per l'erogazione delle
agevolazioni, nonche' le procedure relative alla revoca delle
agevolazioni e forniti chiarimenti e dettagli per una migliore
attuazione dell'intervento;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti
definizioni:
a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
b) «legge n. 241/1990»: la legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modifiche e integrazioni recante «Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi»;
c) «decreto»: decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4
gennaio 2021 che, ai sensi dell'art. 1, comma 845, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni,
istituisce un nuovo regime di aiuti volto a rafforzare il sostegno
alla nascita, allo sviluppo e al consolidamento delle societa'
cooperative, con lo scopo di favorire lo sviluppo economico e la
crescita dei livelli di occupazione del Paese;
d) «decreto legislativo n. 123/1998»: il decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni ed integrazioni,
recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di
sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera
c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
e) «societa' finanziarie»: le societa' finanziarie partecipate
dal Ministero ai sensi di quanto previsto dall'art. 17, comma 2,
della legge 27 febbraio 1985, n. 49 e successive modificazioni ed
integrazioni;
f) «societa' cooperative»: le societa' cooperative, di piccola e
media dimensione secondo quanto previsto nell'allegato 1 al
Regolamento di esenzione, nelle quali la societa' finanziaria che
concede il finanziamento agevolato acquisisca ovvero abbia gia'
acquisito una partecipazione temporanea di minoranza, ai sensi
dell'art. 17, comma 5, della legge 27 febbraio 1985, n. 49;
g) «Regolamento di esenzione»: il regolamento (UE) n. 651/2014
della Commissione del 17 giugno 2014 e successive modifiche ed
integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
h) «Regolamento di esenzione agricoltura»: il regolamento (UE) n.
702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 e successive modifiche
ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea L 193 del 1° luglio 2014, che dichiara compatibili con il
mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di
aiuti «nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che
abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
i) «Regolamenti de minimis»: il regolamento de minimis, il
regolamento de minimis agricoltura e il regolamento de minimis pesca;
l) «Regolamento de minimis»: il regolamento (UE) n. 1407/2013
della Commissione del 18 dicembre 2013 e successive modifiche ed
integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli
aiuti «de minimis»;
m) «Regolamento de minimis agricoltura»: il regolamento (UE) n.
1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 e successive
modifiche ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
agricolo, come modificato dal regolamento (UE) 2019/316 della
Commissione del 21 febbraio 2019;
n) «Regolamento de minimis pesca»: il regolamento (UE) n.
717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014 e successive modifiche
ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea L 190 del 28 giugno 2014, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
o) «produzione agricola primaria»: l'attivita' definita dal punto
9 dell'art. 2 del regolamento di esenzione, ovvero la produzione di
prodotti del suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, senza ulteriori
interventi volti a modificare la natura di tali prodotti;
p) «trasformazione di prodotti agricoli»: qualsiasi trattamento
di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre
un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attivita' svolte
nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o
vegetale alla prima vendita;
q) «commercializzazione di prodotti agricoli»: la detenzione o
l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere
in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro
modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un
produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e
qualsiasi attivita' che prepara il prodotto per tale prima vendita;
la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali e'
considerata commercializzazione di un prodotto agricolo se avviene in
locali separati, adibiti a tale scopo;
r) «Regolamento registro nazionale aiuti»: il decreto del
Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, concernente
il regolamento recante la disciplina per il funzionamento del
Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma
6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed
integrazioni;
s) «Registri SIAN e SIPA»: le sezioni applicative del SIAN
(Sistema informativo agricolo nazionale istituito ai sensi dell'art.
15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, presso il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali) e del SIPA (Sistema
italiano della pesca e dell'acquacoltura, realizzato nell'ambito del
SIAN) dedicate alla registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti
«de minimis» nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e
nel settore della pesca e dell'acquacoltura.