IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30; Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 2020, con la quale e' stato dichiarato per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 9 dicembre 2020 nel territorio della Provincia di Belluno e dei Comuni di Torre di Quartesolo, Vicenza e Longare in Provincia di Vicenza. Considerato che i summenzionati eventi hanno causato numerosi allagamenti, fenomeni franosi, alcune rotte arginali, danneggiamenti alle infrastrutture viarie e ad edifici pubblici e privati, nonche' alla rete dei servizi essenziali; Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione degli interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in rassegna, consentendo la ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni, nonche' la messa in sicurezza dei territori e delle strutture interessati dall'evento in questione; Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi' richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa; Sentita l'Associazione bancaria italiana; Acquisita l'intesa della Regione Veneto; Dispone: Art. 1 Nomina Commissario delegato e piano degli interventi 1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi meteorologici di cui in premessa, il Direttore generale di Veneto Agricoltura - Agenzia veneta per il settore primario dott. Nicola Dell'Acqua e' nominato Commissario delegato. 2. Per l'espletamento delle attivita' di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, puo' avvalersi della collaborazione delle strutture e degli uffici regionali, di Veneto Agricoltura - Agenzia veneta per il settore primario e degli enti strumentali regionali, provinciali, comunali, e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle Forze armate, nonche' individuare soggetti attuatori, ivi comprese R.F.I. e Anas, societa' a capitale interamente pubblico o miste partecipate dagli enti locali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 3. Il Commissario delegato, predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 10, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Gli interventi necessari per salvaguardare la pubblica e privata incolumita' della popolazione coinvolta potranno essere avviati ancora prima dell'approvazione del piano. Con tale piano si dispone, anche con procedure di somma urgenza, alla realizzazione degli interventi e delle misure piu' urgenti volti: a) al soccorso e all'assistenza alla popolazione interessata dagli eventi - ivi compresi i contributi di cui all'art. 2 - oltre alla rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita', compresi, con priorita', i costi per l'accoglienza temporanea di persone residenti in strutture socio assistenziali o ospedaliere che svolgono servizio pubblico; b) al ripristino della funzionalita' dei servizi pubblici, con priorita' per le strutture sanitarie e socio assistenziali che svolgono servizio pubblico e delle infrastrutture di reti strategiche; alle attivita' di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale, alluvionale, delle terre e rocce da scavo e delle terre prodotti dagli eventi; a garantire la continuita' amministrativa nei comuni e nei territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea. 4. Il piano di cui al comma 3 deve, altresi', contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa durata, con l'indicazione dell'oggetto della criticita', l'indicazione del CUP - ove previsto dalle vigenti disposizioni in materia, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 41 del decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020 convertito in legge 1° settembre 2020, n. 120 - nonche' il dettaglio delle singole stime di costo. 5. Il predetto piano, articolato anche per stralci, puo' essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 10, nonche' delle ulteriori risorse finanziarie che potranno essere rese disponibili anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, ivi comprese quelle per gli interventi di cui alle lettere c) e d) dell'art. 25, comma 2 del citato decreto. In tale caso, il piano viene sottoposto all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile entro trenta giorni dalla pubblicazione della delibera del Consiglio dei ministri di stanziamento delle ulteriori risorse economiche. Analogamente, nel caso di risorse messe a disposizione ai sensi dell'art. 10, comma 3, il medesimo piano, rimodulato, viene sottoposto all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza di trasferimento di dette risorse sulla contabilita' speciale di cui all'art. 10, comma 4. 6. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al comma 2 e sono rendicontate mediante presentazione di documentazione comprovante la spesa sostenuta, nonche' attestazione della sussistenza del nesso di causalita' con gli eventi in rassegna. Su richiesta dei soggetti attuatori degli interventi, il Commissario delegato puo' erogare anticipazioni volte a consentire la pronta realizzazione degli interventi. Tale rendicontazione deve essere supportata da documentazione in originale, anche in formato digitale, da allegare al rendiconto complessivo del Commissario delegato. 7. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilita' e, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti. A tali interventi si applica l'art. 34, commi 7 e 8, del decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. 8. Al fine di garantire l'espletamento degli interventi di cui al comma 7, il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per la realizzazione degli interventi, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione del possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento.