IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
  Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30; 
  Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 30 dicembre  2020,
con la quale e'  stato  dichiarato  per dodici  mesi  dalla  data  di
deliberazione, lo stato di  emergenza  in  conseguenza  degli  eventi
meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 9  dicembre  2020  nel
territorio della Provincia di  Belluno  e  dei  Comuni  di  Torre  di
Quartesolo, Vicenza e Longare in Provincia di Vicenza. 
  Considerato che  i  summenzionati  eventi  hanno  causato  numerosi
allagamenti, fenomeni franosi, alcune rotte arginali,  danneggiamenti
alle infrastrutture viarie e ad edifici pubblici e  privati,  nonche'
alla rete dei servizi essenziali; 
  Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione  degli  interventi
urgenti  finalizzati  a   fronteggiare   l'emergenza   in   rassegna,
consentendo  la  ripresa  delle  normali  condizioni  di  vita  delle
popolazioni, nonche' la messa in  sicurezza  dei  territori  e  delle
strutture interessati dall'evento in questione; 
  Atteso che la situazione emergenziale  in  atto,  per  i  caratteri
d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi'
richiede l'utilizzo di poteri straordinari  in  deroga  alla  vigente
normativa; 
  Sentita l'Associazione bancaria italiana; 
  Acquisita l'intesa della Regione Veneto; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
        Nomina Commissario delegato e piano degli interventi 
 
  1.   Per   fronteggiare   l'emergenza   derivante   dagli    eventi
meteorologici di cui in premessa, il  Direttore  generale  di  Veneto
Agricoltura - Agenzia veneta per il  settore  primario  dott.  Nicola
Dell'Acqua e' nominato Commissario delegato. 
  2.  Per  l'espletamento  delle  attivita'  di  cui  alla   presente
ordinanza, il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, puo'
avvalersi  della  collaborazione  delle  strutture  e  degli   uffici
regionali, di Veneto Agricoltura -  Agenzia  veneta  per  il  settore
primario e degli enti strumentali regionali, provinciali, comunali, e
delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle Forze
armate, nonche' individuare soggetti attuatori, ivi comprese R.F.I. e
Anas, societa' a capitale interamente pubblico  o  miste  partecipate
dagli enti locali interessati, che agiscono sulla base di  specifiche
direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  3. Il Commissario delegato, predispone, nel  limite  delle  risorse
finanziarie di cui all'art. 10,  entro  quarantacinque  giorni  dalla
pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi  da
sottoporre  all'approvazione  del   Capo   del   Dipartimento   della
protezione civile. Gli  interventi  necessari  per  salvaguardare  la
pubblica e privata incolumita' della popolazione  coinvolta  potranno
essere avviati ancora prima dell'approvazione  del  piano.  Con  tale
piano  si  dispone,  anche  con  procedure  di  somma  urgenza,  alla
realizzazione degli interventi e delle misure piu' urgenti volti: 
    a) al soccorso  e  all'assistenza  alla  popolazione  interessata
dagli eventi - ivi compresi i contributi di cui all'art.  2  -  oltre
alla rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata
incolumita', compresi,  con  priorita',  i  costi  per  l'accoglienza
temporanea di persone residenti in strutture  socio  assistenziali  o
ospedaliere che svolgono servizio pubblico; 
    b) al ripristino della funzionalita' dei  servizi  pubblici,  con
priorita' per  le  strutture  sanitarie  e  socio  assistenziali  che
svolgono  servizio  pubblico   e   delle   infrastrutture   di   reti
strategiche; alle attivita' di gestione dei rifiuti,  delle  macerie,
del materiale vegetale, alluvionale, delle terre e rocce da  scavo  e
delle  terre  prodotti  dagli  eventi;  a  garantire  la  continuita'
amministrativa nei comuni e nei territori interessati, anche mediante
interventi di natura temporanea. 
  4. Il piano  di  cui  al  comma  3  deve,  altresi',  contenere  la
descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa durata, con
l'indicazione dell'oggetto della criticita', l'indicazione del CUP  -
ove  previsto  dalle  vigenti  disposizioni  in  materia,  anche   in
relazione a quanto previsto dall'art. 41 del decreto-legge n. 76  del
16 luglio 2020 convertito in  legge  1°  settembre  2020,  n.  120  -
nonche' il dettaglio delle singole stime di costo. 
  5. Il predetto piano, articolato anche  per  stralci,  puo'  essere
successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle  risorse  di
cui all'art. 10, nonche'  delle  ulteriori  risorse  finanziarie  che
potranno essere rese disponibili anche ai sensi  di  quanto  previsto
dall'art. 24, comma 2, del decreto legislativo n.  1  del  2018,  ivi
comprese quelle per gli interventi  di  cui  alle  lettere  c)  e  d)
dell'art. 25, comma 2 del citato decreto.  In  tale  caso,  il  piano
viene sottoposto all'approvazione del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile  entro  trenta  giorni  dalla  pubblicazione  della
delibera del Consiglio dei ministri di stanziamento  delle  ulteriori
risorse  economiche.  Analogamente,  nel  caso  di  risorse  messe  a
disposizione ai sensi dell'art.  10,  comma  3,  il  medesimo  piano,
rimodulato,  viene   sottoposto   all'approvazione   del   Capo   del
Dipartimento  della  protezione  civile  entro trenta  giorni   dalla
pubblicazione dell'ordinanza di trasferimento di dette risorse  sulla
contabilita' speciale di cui all'art. 10, comma 4. 
  6. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al  comma
2  e  sono  rendicontate  mediante  presentazione  di  documentazione
comprovante  la   spesa   sostenuta,   nonche'   attestazione   della
sussistenza del nesso di causalita' con gli eventi  in  rassegna.  Su
richiesta dei soggetti attuatori  degli  interventi,  il  Commissario
delegato puo' erogare anticipazioni  volte  a  consentire  la  pronta
realizzazione degli  interventi.  Tale  rendicontazione  deve  essere
supportata da documentazione in originale, anche in formato digitale,
da allegare al rendiconto complessivo del Commissario delegato. 
  7. Gli interventi di cui alla presente  ordinanza  sono  dichiarati
urgenti,  indifferibili  e  di  pubblica  utilita'  e,  ove  occorra,
costituiscono variante agli strumenti  urbanistici  vigenti.  A  tali
interventi si applica l'art. 34, commi 7 e 8,  del  decreto-legge  11
settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla  legge  11
novembre 2014, n. 164. 
  8. Al fine di garantire l'espletamento degli interventi di  cui  al
comma 7, il Commissario  delegato,  anche  avvalendosi  dei  soggetti
attuatori, provvede, per le occupazioni d'urgenza e per le  eventuali
espropriazioni delle  aree  occorrenti  per  la  realizzazione  degli
interventi, alla redazione dello stato di consistenza e  del  verbale
di immissione del possesso dei suoli anche con la  sola  presenza  di
due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e
prescindendo da ogni altro adempimento.