IL DIRETTORE GENERALE 
               per la vigilanza sugli enti cooperativi 
                sulle societa' e sul sistema camerale 
 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267; 
  Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data  17
gennaio 2007 concernente la determina dell'importo minimo di bilancio
ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art.  2545-septiesdecies  del
codice civile; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  19
giugno 2019, n. 93, recante  il  regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in  materia  di
vigilanza sugli enti cooperativi; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  178
del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento  di  riorganizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2,  comma  16,
del  decreto-legge  21  settembre  2019,  n.  104,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; 
  Viste  le  risultanze  della  revisione  effettuata  dal   revisore
incaricato dalla Confederazione cooperative Italiane e relative  alla
societa' cooperativa sotto indicata, cui  si  rinvia  e  che  qui  si
intendono richiamate; 
  Considerato che la cooperativa e' impossibilitata a raggiungere  lo
scopo mutualistico in quanto non ha  dato  inizio  ai  lavori  su  un
terreno assegnato, ne' approvato il bilancio  relativo  all'esercizio
2016 e rinnovato le cariche sociali; 
  Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso  il
registro delle imprese, dai quali risulta  il  mancato  deposito  dei
bilanci per piu' di due anni consecutivi e che  dall'ultimo  bilancio
depositato, riferito all'esercizio 2015, emergono pendenze attive  da
liquidare; 
  Considerato che e' stato assolto l'obbligo di cui all' art. 7 della
legge 7 agosto 1990,  n.  241,  dando  comunicazione  dell'avvio  del
procedimento  e  che  il  legale  rappresentante  non  ha   formulato
osservazioni e/o controdeduzioni; 
  Vista la nota del 19 febbraio 2021 con la quale  la  Confederazione
cooperative italiane ha comunicato che la  cooperativa  in  argomento
non e' piu' iscritta negli elenchi dell'associazione stessa; 
  Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni  previste
dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto il parere espresso dal Comitato centrale per  le  cooperative
in data 21 settembre 2020 favorevole all'adozione  del  provvedimento
di scioglimento  per  atto  d'autorita'  con  nomina  di  commissario
liquidatore; 
  Ritenuta   l'opportunita'   di   disporre   il   provvedimento   di
scioglimento   per    atto    d'autorita'    ai    sensi    dell'art.
2545-septiesdecies del codice  civile,  con  contestuale  nomina  del
commissario liquidatore; 
  Considerato che  il  nominativo  del  professionista  cui  affidare
l'incarico di commissario liquidatore e' stato estratto  dalla  banca
dati informatica sotto richiamata, a cura della competente  direzione
generale,  da  un  cluster  selezionato  su  base  regionale   e   in
considerazione delle dichiarazioni di  disponibilita'  all'assunzione
dell'incarico    presentate    dai    professionisti     interessati,
conformemente a  quanto  prescritto  dalla  circolare  del  direttore
generale del 4 aprile 2018 recante  «Banca  dati  dei  professionisti
interessati   alla   attribuzione   di    incarichi    ex    articoli
2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo  comma
e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito  internet
del Ministero; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La societa' cooperativa «Tevere 78 - societa' cooperativa edilizia»
con sede in Magliano Sabina (RI)  (codice  fiscale  00126740570),  e'
sciolta per atto d'autorita' ai  sensi  dell'art.  2545-septiesdecies
del codice civile.