IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30; 
  Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio  2018,
n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2017,
con la quale e' stato  dichiarato,  fino  al  centottantesimo  giorno
dalla data dello stesso  provvedimento,  lo  stato  di  emergenza  in
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici  verificatisi  nei
giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei Comuni di Livorno, di
Rosignano Marittimo e di Collesalvetti, in Provincia di Livorno; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 16  marzo  2018  e
del 6 settembre 2018, con cui il predetto stato d'emergenza e'  stato
prorogato fino al 10 marzo 2019; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 482 del 20 settembre 2017, n. 491 del 29 novembre 2017,  n.
494 del 28 dicembre 2017, n. 552 del 22 ottobre 2018 e n. 565 del  27
dicembre 2018, con cui sono stati disposti gli interventi urgenti  di
protezione civile in conseguenza dei predetti eventi calamitosi; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 589 del 15 aprile 2019, recante: «Ordinanza di  protezione  civile
per favorire e regolare  il  subentro  della  Regione  Toscana  nelle
iniziative finalizzate a consentire il superamento  della  situazione
di criticita' determinatasi in conseguenza degli  eccezionali  eventi
meteorologici verificatisi nei giorni  9  e  10  settembre  2017  nel
territorio dei  Comuni  di  Livorno,  di  Rosignano  Marittimo  e  di
Collesalvetti, in Provincia di Livorno»; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzione di continuita', degli interventi finalizzati al superamento
del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di  necessaria
prevenzione da possibili situazioni di pericolo  per  la  pubblica  e
privata incolumita'; 
  Viste le note della Regione Toscana del 2 e dell'8 marzo 2021; 
  D'intesa con la Regione Toscana; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al fine di consentire la conclusione delle attivita' finalizzate
al superamento del contesto di criticita' di cui in premessa, nonche'
delle relative procedure amministrativo-contabili, la  vigenza  della
contabilita' speciale n. 6064, intestata  al  Dirigente  del  settore
protezione civile regionale della Regione Toscana ai sensi  dell'art.
1, comma 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della  protezione
civile n. 589 del 15 aprile 2019, e' prorogata fino al  15  settembre
2021. 
  2. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione  di  cui  all'art.
27, comma 4 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 2 aprile 2021 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio