IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze  del
20  settembre  2004,  n.  245,  recante  «Regolamento  recante  norme
sull'organizzazione e  il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla  legge  21
novembre 2003, n. 326»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale
di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in  pari
data; 
  Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea  (TFUE)  e,
in particolare, l'art. 36; 
  Visto l'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito
dalla legge 25 giugno 2019, n. 60; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano,  nonche'  della  direttiva  2003/94/CE»  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visti, in particolare, l'art.  1,  comma  1,  lettera  s),  secondo
periodo, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 sopra citato,
ai sensi del quale «non possono essere sottratti, alla  distribuzione
e alla vendita per il territorio nazionale, i medicinali per i  quali
sono stati adottati specifici provvedimenti al fine  di  prevenire  o
limitare stati di carenza o indisponibilita', anche  temporanee,  sul
mercato o in assenza di valide alternative terapeutiche; al  medesimo
fine, l'Agenzia italiana  del  farmaco,  dandone  previa  notizia  al
Ministero  della  salute,  pubblica  un   provvedimento   di   blocco
temporaneo delle esportazioni di farmaci nel caso  in  cui  si  renda
necessario  per   prevenire   o   limitare   stati   di   carenza   o
indisponibilita'»; nonche' l'art. 34, comma 6, e l'art. 105, comma 2; 
  Visto  il  documento  della  Commissione  europea  sull'obbligo  di
fornitura continua inteso a contrastare il problema della carenza  di
medicinali approvato in sede di riunione tecnica ad  hoc  nell'ambito
del comitato farmaceutico sulla carenza di medicinali  il  25  maggio
2018; 
  Considerato che, come riconosciuto da  tale  documento,  gli  Stati
membri possono adottare misure per prevenire la carenza di medicinali
o per far fronte a tale situazione limitando la  libera  circolazione
delle  merci  nell'ambito  dell'UE,   introducendo   in   particolare
limitazioni alla fornitura di medicinali da  parte  dei  distributori
all'ingrosso verso operatori in altri Stati  membri,  purche'  queste
restrizioni siano giustificate in funzione della tutela della  salute
e della vita delle persone prevenendo l'insorgere  della  carenza  di
medicinali; 
  Vista la determina AIFA n.  1317  del  14  dicembre  2020,  recante
«Elenco  dei  medicinali  che  non  possono  essere  sottratti   alla
distribuzione e alla vendita per il territorio nazionale al  fine  di
prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilita'», pubblicata
in Gazzetta Ufficiale n. 316 del 21 dicembre 2020; 
  Tenuto conto che AIFA  pubblica  nel  suo  sito  periodicamente  un
elenco aggiornato dei farmaci temporaneamente carenti per i quali, in
considerazione dell'interruzione della commercializzazione comunicata
dal titolare A.I.C., dell'assenza di analoghi sul mercato italiano  e
del rilievo dell'uso in terapia, viene rilasciata al titolare o  alle
strutture sanitarie  l'autorizzazione  all'importazione  per  analogo
autorizzato all'estero; 
  Considerato l'obbligo di  segnalazione  alle  autorita'  competenti
delle mancate forniture di medicinali di  cui  al  citato  art.  105,
comma 3-bis, del decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219  sopra
citato; 
  Vista la comunicazione prot. AIFA 25458 del 3 marzo 2021 con cui la
MSD  Italia  S.r.l.,  titolare  A.I.C.  del  medicinale  SINEMET,  ha
comunicato la carenza del medicinale Sinemet con A.I.C.  023145042  a
causa di un imprevisto aumento della domanda; 
  Considerate le evidenze di  un  rilevante  flusso  di  esportazione
registrate nei primi mesi del 2021  per  il  medicinale SINEMET nelle
confezioni con A.I.C. 023145028  e  023145042,  confermato  dai  dati
relativi ai flussi di  movimentazione  forniti  dal  Ministero  della
salute; 
  Considerato che l'assoggettamento delle sole confezioni con  A.I.C.
023145028    e    023145042    del    medicinale SINEMET al    blocco
dell'esportazione potrebbe determinare il trasferimento  del  rischio
di esportazione sulle confezioni con A.I.C. 023145030 e 023145016; 
  Preso  atto  della  conclusione  dello  stato  di  carenza  per  il
medicinale BUCCOLAM (A.I.C. 042021042) notificata dal titolare A.I.C.
Laboratorios Lesvi S.L. con nota prot. AIFA 33325 del 18 marzo 2021 e
considerata la criticita' di tale medicinale e la possibilita' che si
verifichino esportazioni a seguito del lungo periodo di carenza; 
  Preso  atto  della  conclusione  dello  stato  di  carenza  per  il
medicinale TESTOVIRON  (A.I.C.  002922060)  notificata  dal  titolare
A.I.C. Bayer S.p.A con nota prot. AIFA 33128  del  18  marzo  2021  e
considerata la criticita' di tale medicinale e la possibilita' che si
verifichino esportazioni a seguito del lungo periodo di carenza; 
  Ritenuto, pertanto, necessario ed urgente, a  tutela  della  saluta
pubblica, aggiornare l'elenco allegato alla determina n. 1317 del  14
dicembre 2020, istitutiva della misura del  blocco  temporaneo  delle
esportazioni ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s),  del  decreto
legislativo n. 219/2006, inserendo tra i medicinali assoggettati alla
suddetta   i   medicinali SINEMET   (A.I.C.   023145030,   023145028,
023145042,  023145016), BUCCOLAM  (A.I.C.   042021042)   e TESTOVIRON
(A.I.C. 002922060); 
  Informato il Ministero della salute in data 7 aprile 2021; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Al  fine  di  tutelare  la  salute  pubblica  e  garantire   un
assortimento di medicinali sufficiente a rispondere alle esigenze  di
cura sul territorio nazionale, e' disposto il blocco temporaneo delle
esportazioni da parte dei distributori all'ingrosso e, per quanto  di
competenza, da parte  del  Titolare  A.I.C.,  dei  medicinali SINEMET
(A.I.C. 023145030, 023145028, 023145042, 023145016), BUCCOLAM (A.I.C.
042021042) e TESTOVIRON (A.I.C. 002922060). 
  2. A tal fine i medicinali SINEMET  (A.I.C.  023145030,  023145028,
023145042  e  023145016), BUCCOLAM  (A.I.C.  042021042)  e TESTOVIRON
(A.I.C.  002922060)  vengono  inseriti  nell'elenco   allegato   alla
presente determina e ne costituiscono parte integrante.