IL DIRETTORE GENERALE 
                  per la promozione della qualita' 
                    agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  607/2009  della   Commissione   e
successive  modifiche,  recante   modalita'   di   applicazione   del
regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio  per  quanto  riguarda  le
denominazioni  di  origine  protette  e  le  indicazioni  geografiche
protette,   le   menzioni   tradizionali,   l'etichettatura   e    la
presentazione di determinati prodotti vitivinicoli; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17
ottobre 2018  che  integra  il  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande  di
protezione  delle  denominazioni  di   origine,   delle   indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel  settore  vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni  dell'uso,  le  modifiche
del disciplinare di produzione,  la  cancellazione  della  protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34  della  Commissione
del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  per  quanto
riguarda le domande di protezione  delle  denominazioni  di  origine,
delle indicazioni  geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  nel
settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le  modifiche  del
disciplinare  di  produzione,  il  registro  dei  nomi  protetti,  la
cancellazione della protezione  nonche'  l'uso  dei  simboli,  e  del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli; 
  Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28  dicembre  2016,  e
successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina  organica
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio  del
vino; 
  Visto il decreto ministeriale 7  novembre  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del  24  novembre
2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e
l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP  dei  vini  e  di
modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007
e del decreto legislativo n. 61/2010; 
  Considerato che, ai  sensi  dell'art.  90  della  citata  legge  n.
238/2016, fino all'emanazione dei decreti  applicativi  della  stessa
legge e dei citati regolamento UE n. 33/2019 e n. 34/2019, continuano
ad essere applicabili  per  le  modalita'  procedurali  nazionali  in
questione  le  disposizioni  del  predetto  decreto  ministeriale   7
novembre 2012; 
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica 28  maggio  1968,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  186
del  23  luglio  1968  con  il  quale  e'   stata   riconosciuta   la
denominazione  di  origine  controllata  dei  vini   «Bardolino»   ed
approvato il relativo disciplinare di produzione; 
  Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito
internet del Ministero - Sezione Qualita' - Vini DOP e  IGP  e  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  295  -  20  dicembre
2011, con il quale e' stato consolidato il disciplinare della DOP dei
vini «Bardolino»; 
  Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato  sul  citato
sito internet del Ministero Sezione Qualita' - Vini DOP e IGP, con il
quale e' stato da, ultimo, aggiornato il disciplinare  di  produzione
della DOP dei vini «Bardolino»; 
  Esaminata la documentata domanda presentata per  il  tramite  della
Regione Veneto, su istanza del  Consorzio  per  la  tutela  del  vino
Bardolino DOC con sede in  Bardolino  (VR),  intesa  ad  ottenere  la
modifica  del  disciplinare  di  produzione  della   DOP   dei   vini
«Bardolino» nel rispetto della procedura di  cui  al  citato  decreto
ministeriale 7 novembre 2012; 
  Atteso che la citata richiesta di modifica,  considerata  «modifica
ordinaria» che comporta  variazioni  al  documento  unico,  ai  sensi
dell'art. 17, del regolamento UE  n.  33/2019,  e'  stata  esaminata,
nell'ambito della procedura nazionale preliminare prevista dal citato
decreto ministeriale 7 novembre 2012, articoli 6, 7, e  10,  relativa
alle modifiche  «non  minori»  di  cui  alla  preesistente  normativa
dell'Unione europea, e in particolare: 
    e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Veneto; 
    e' stato acquisito il parere favorevole  del  Comitato  nazionale
vini DOP  e  IGP  espresso  nella  riunione  del  15  dicembre  2020,
nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato  la  proposta
di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della  DOC  dei
vini «Bardolino»; 
    conformemente  alle  indicazioni  diramate   con   la   circolare
ministeriale  n.  6694  del  30  gennaio  2019  e   successiva   nota
integrativa n. 9234 dell'8 febbraio 2019, la proposta di modifica del
disciplinare  in  questione  e'  stata  pubblicata   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 21 del  27  gennaio  2021,  al
fine  di  dar  modo  agli  interessati  di  presentare  le  eventuali
osservazioni entro 30 giorni dalla citata data; 
    entro il predetto termine non sono pervenute  osservazioni  sulla
citata proposta di modifica; 
  Vista la richiesta presentata dal Consorzio per la tutela del  vino
Bardolino DOC in data 5 febbraio 2021, prot. n. 01-21ptb,  intesa  ad
applicare le modifiche  al  disciplinare  in  questione  relative  al
riconoscimento delle sottozone anche per le produzioni dei vini  atti
a diventare «Bardolino»  DOC  derivanti  dalla  campagna  vendemmiale
2020/2021,  a  condizione  che  siano  in  possesso   dei   requisiti
prescritti  dall'allegato  1  all'annesso  disciplinare   per   dette
sottozone, nonche' per stabilire un termine per lo smaltimento  delle
etichette detenute dalle ditte interessate  che  non  siano  conformi
alle   nuove   disposizioni   stabilite   all'art.   7   dell'annesso
disciplinare; 
  Ritenuto che a seguito dell'esito positivo della predetta procedura
nazionale di valutazione, conformemente  all'art.  17,  par.  2,  del
regolamento UE n.  33/2019  e  all'art.  10  del  regolamento  UE  n.
34/2019, sussistono  i  requisiti  per  approvare,  con  il  presente
decreto, le modifiche ordinarie contenute  nella  citata  domanda  di
modifica del disciplinare di produzione della  produzione  della  DOP
dei vini «Bardolino» ed il relativo documento unico  consolidato  con
le stesse modifiche, nonche' per rendere applicabili le modifiche  in
questione anche nei riguardi delle le partite di vini derivanti dalla
vendemmia 2020 per talune tipologie vini e per lo  smaltimento  delle
etichette nei termini di cui alla richiamata richiesta del  Consorzio
di tutela del vino Bardolino del 5 febbraio 2021; 
  Considerato inoltre che tra le  predette  modifiche  ordinarie  del
disciplinare in questione vi figura  anche  il  riconoscimento  della
sottozona «Montebaldo», che e' riferita  all'entita'  geografica  del
Monte Baldo che  ricade  anche  sul  territorio  della  Provincia  di
Trento; 
  Visto l'accordo stipulato in data 20  giugno  2019  tra  il  citato
Consorzio di tutela del vino  «Bardolino»,  il  Consorzio  di  tutela
«Vini dei Forti», con sede in Avio (TN) e il Consorzio di tutela  dei
vini del Trentino, con sede in Trento, intesa a condividere il citato
nome geografico «Monte Baldo» anche  per  l'eventuale  riconoscimento
della omonima sottozona  di  taluni  vini  DOP  tutelati  dai  citati
Consorzi e ricadenti  in  Provincia  di  Trento,  qualora  la  stessa
sottozona venga espressamente prevista nei  rispettivi  disciplinari,
alle condizioni stabilite dall'art.  29,  comma  2,  della  legge  n.
238/2016 e nel rispetto delle relative norme procedurali; 
  Ritenuto che, coerentemente al predetto accordo, il  riconoscimento
della citata sottozona «Montebaldo» per la DOC dei vini  «Bardolino»,
di cui alle modifiche ordinarie da approvare con il presente decreto,
non pregiudica l'eventuale futuro riconoscimento di  altre  sottozone
riferite al nome geografico «Monte  Baldo»  per  altre  denominazioni
d'origine ricadenti nella Provincia di  Trento,  nel  rispetto  delle
condizioni stabilite dalla richiamata normativa nazionale; 
  Ritenuto  altresi'  di  dover  procedere  alla  pubblicazione   del
presente  decreto  di  approvazione  delle  modifiche  ordinarie  del
disciplinare di produzione in  questione  e  del  relativo  documento
unico consolidato, nonche' alla comunicazione delle stesse  modifiche
ordinarie alla Commissione UE, tramite il sistema informativo messo a
disposizione  ai  sensi  dell'art.  30,  par.  1,  lettera   a)   del
regolamento UE n. 34/2019; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al disciplinare di produzione della DOP  dei  vini  «Bardolino»,
cosi' come consolidato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 e
da ultimo  modificato  con  il  decreto  ministeriale  7  marzo  2014
richiamati in premessa, sono approvate le modifiche ordinarie di  cui
alla proposta pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 21 del 27 gennaio 2021. 
  2. Il disciplinare di produzione della DOP  dei  vini  «Bardolino»,
consolidato con le modifiche ordinarie di  cui  al  comma  1,  ed  il
relativo documento unico consolidato, figurano  rispettivamente  agli
allegati A e B del presente decreto.