IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19» convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio  2020,
n. 77, che all'art.  221,  comma  11,  stabilisce  che  «Al  fine  di
consentire  il  deposito  telematico  degli  atti  nella  fase  delle
indagini preliminari, con decreto del Ministro  della  giustizia  non
avente natura regolamentare e' autorizzato il deposito con  modalita'
telematica, presso gli uffici del  pubblico  ministero,  di  memorie,
documenti, richieste e istanze di cui all'art. 415-bis, comma  3  del
codice di procedura penale, nonche' di  atti  e  documenti  da  parte
degli  ufficiali  e  agenti  di  polizia  giudiziaria,   secondo   le
disposizioni stabilite con provvedimento del direttore  generale  dei
sistemi informativi e automatizzati del  Ministero  della  giustizia,
anche in deroga  alle  disposizioni  del  decreto  emanato  ai  sensi
dell'art. 4, comma 1 del decreto-legge  29  dicembre  2009,  n.  193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010,  n.  24.
Il deposito  si  intende  eseguito  al  momento  del  rilascio  della
ricevuta di accettazione da parte dei sistemi  ministeriali,  secondo
le modalita' stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al primo
periodo. Il decreto di  cui  al  primo  periodo  e'  adottato  previo
accertamento da parte del direttore generale dei sistemi  informativi
e automatizzati del Ministero della giustizia della funzionalita' dei
servizi di comunicazione dei documenti informatici»; 
  Visto  il  provvedimento  del  direttore   generale   dei   sistemi
informativi e automatizzati n. 8086 del 28 luglio 2020, pubblicato in
pari  data  sul  portale  dei  servizi   telematici   contenente   le
disposizioni  relative   alle   modalita'   di   trasmissione   delle
comunicazioni agli uffici  del  pubblico  ministero  da  parte  degli
ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria di atti  e  documenti
con modalita' telematica; 
  Visto  il  provvedimento  del  direttore   generale   dei   sistemi
informativi e automatizzati n.  912.ID  del  1°  febbraio  2021,  che
accerta l'installazione e l'idoneita'  degli  strumenti  informatici,
unitamente alla funzionalita' dei servizi di comunicazione  da  parte
degli ufficiali e degli agenti  di  polizia  giudiziaria  di  atti  e
documenti con modalita'  telematica  alla  Procura  della  Repubblica
presso il Tribunale di Napoli; 
 
                                Emana 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' accertata la funzionalita' dei servizi per la comunicazione e
deposito, in conformita' alla previsione dell'art. 221, comma 11  del
decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  recante  «Misure  urgenti  in
materia di salute, sostegno al  lavoro  e  all'economia,  nonche'  di
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da  COVID-19»
convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77,  di
atti e documenti  da  parte  degli  ufficiali  e  agenti  di  polizia
giudiziaria presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Napoli. 
  2. Presso l'ufficio giudiziario di cui al comma 1, il  deposito  di
atti e documenti da parte degli ufficiali e degli agenti  di  polizia
giudiziaria puo' essere  effettuato  con  modalita'  telematica  come
previsto dall'art. 221, comma 3 del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, nella legge n. 77  del  17  luglio
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale -  n.  180
del 18 luglio 2020.