IL DIRETTORE GENERALE 
                             DEL TESORO 
 
  Visto l'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n.  145  e  successive
modificazioni ed integrazioni, il quale: 
    nel comma  493,  ha  istituito  nello  stato  di  previsione  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   il   Fondo   indennizzo
risparmiatori (FIR), per l'erogazione  di  indennizzi  a  favore  dei
risparmiatori che hanno subito un pregiudizio ingiusto  da  parte  di
banche e loro controllate aventi sede  legale  in  Italia,  poste  in
liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015  e  prima
del 1° gennaio  2018,  in  ragione  delle  violazioni  massive  degli
obblighi  di  informazione,  diligenza,   correttezza,   buona   fede
oggettiva e trasparenza, ai sensi del testo unico delle  disposizioni
in  materia  di  intermediazione  finanziaria,  di  cui  al   decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 
    nel comma 501, ha stabilito, tra l'altro,  che  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalita'  di
presentazione  della  domanda  di  indennizzo  ed  e'   istituita   e
disciplinata una commissione tecnica per l'ammissione  all'indennizzo
del FIR e l'erogazione dello stesso da parte del FIR; 
    nel comma 501-bis, ha previsto che le attivita' di  supporto  per
l'espletamento delle funzioni della commissione  tecnica  di  cui  al
comma 501 sono affidate dal Ministero dell'economia e delle  finanze,
nel rispetto dei pertinenti principi dell'ordinamento nazionale e  di
quello  dell'Unione  europea,  a  societa'  a  capitale   interamente
pubblico, su cui l'amministrazione dello Stato esercita un  controllo
analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolge la propria
attivita'  quasi  esclusivamente   nei   confronti   della   predetta
amministrazione.  La  commissione  tecnica,  attraverso  la  societa'
predetta, puo' effettuare, anche successivamente alle  erogazioni,  i
riscontri necessari  per  verificare  la  sussistenza  del  requisito
relativo al patrimonio mobiliare di proprieta' del risparmiatore,  di
cui  al  comma  502-bis,  dichiarato  nella  domanda  di  indennizzo,
avvalendosi a tale fine delle informazioni  risultanti  dalle  banche
dati detenute  dall'Agenzia  delle  entrate,  comprese  quelle  della
sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'art.  7,  commi  sesto  e
undicesimo del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre
1973,  n.  605,  alimentata  ai  sensi  dell'art.  11,  comma  2  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214.  Per  la  verifica  della
sussistenza  del  requisito  relativo  al  patrimonio  mobiliare   di
proprieta'  del  risparmiatore,  con  provvedimento   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, su proposta della commissione  tecnica
e sentiti l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione  dei
dati  personali,  sono  individuate  le  tipologie  di   informazioni
riscontrabili mediante le suindicate banche dati  dell'Agenzia  delle
entrate, le modalita' di effettuazione dei controlli e le  misure  di
sicurezza  adeguate  ai  rischi  di  accesso  non  autorizzato  o  di
trattamento non  consentito  o  non  conforme  alle  finalita'  della
raccolta. L'attivita' posta in essere dall'Agenzia delle  entrate  e'
svolta nell'ambito delle risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali
disponibili a legislazione vigente; 
    nel comma 502-bis, ha previsto che hanno  diritto  all'erogazione
da parte del FIR di un indennizzo  forfettario  i  risparmiatori  che
soddisfano una delle seguenti condizioni: a) patrimonio mobiliare  di
proprieta' del risparmiatore di valore inferiore a 100.000  euro;  b)
ammontare  del  reddito  complessivo  del   risparmiatore   ai   fini
dell'imposta sul reddito delle persone  fisiche  inferiore  a  35.000
euro nell'anno 2018, al netto di eventuali prestazioni di  previdenza
complementare  erogate  sotto  forma  di  rendita.  Il   valore   del
patrimonio mobiliare di cui alla  suddetta  lettera  a)  risulta  dal
patrimonio mobiliare posseduto  al  31  dicembre  2018,  esclusi  gli
strumenti finanziari oggetto di indennizzo da parte del FIR,  nonche'
i contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista  sulla  vita,
calcolato secondo i criteri e le istruzioni approvati con decreto del
Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,  Direzione  generale
per l'inclusione e le politiche sociali, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze,  Dipartimento  delle  finanze  del  13
aprile 2017,  n.  138,  recante  approvazione  del  modello  tipo  di
dichiarazione  sostitutiva  unica  (DSU),  nonche'   delle   relative
istruzioni per la compilazione, ai sensi dell'art. 10,  comma  3  del
decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  del  5  dicembre
2013, n. 159; 
  Visto il decreto del 10 maggio 2019 del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, come modificato dal decreto  dell'8  agosto  2019,  il
quale: 
    ha disciplinato le modalita'  di  presentazione  dell'istanza  di
indennizzo e di accesso alle  prestazioni  del  FIR  in  applicazione
delle disposizioni di cui all'art. 1, commi da 493 a 507 della  legge
30 dicembre 2018, n. 145 e successive modificazioni ed integrazioni; 
    in particolare, nell'art. 4, comma 3, lettera a), ha previsto che
alla richiesta di indennizzo forfettario previsto dal  comma  502-bis
dell'art. 1 della  legge  n.  145  del  2018,  deve  essere  allegata
dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'  attestante  la
consistenza del patrimonio mobiliare di proprieta' del  risparmiatore
di valore inferiore a 100.000 euro posseduto al 31  dicembre  2018  -
esclusi gli strumenti finanziari oggetto di indennizzo da  parte  del
FIR, nonche' i contratti di assicurazione a capitalizzazione o  mista
sulla vita - calcolato secondo i criteri e  le  istruzioni  approvati
con decreto del Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,
Direzione generale  per  l'inclusione  e  le  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento
delle finanze del 13 aprile 2017, n. 138,  recante  approvazione  del
modello tipo di dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nonche'  delle
relative istruzioni per la compilazione, ai sensi dell'art. 10, comma
3 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  5  dicembre
2013, n. 159, oppure l'ammontare del reddito complessivo  dell'avente
diritto ai  fini  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche
inferiore a  35.000  euro  nell'anno  2018,  al  netto  di  eventuali
prestazioni  di  previdenza  complementare  erogate  sotto  forma  di
rendita; 
    nell'art.  7,  ha  istituito  la  commissione  tecnica   prevista
dall'art. 1, comma 501, legge 30 dicembre 2018, n. 145  e  successive
modifiche, competente all'ammissione delle domande di indennizzo  del
FIR; 
    nell'art. 8, comma 5, ha stabilito che l'attivita' di  segreteria
tecnica e' svolta, organizzata e gestita da Consap  -  Concessionaria
servizi assicurativi pubblici S.p.a., con capitale sociale totalmente
partecipato dal Ministero dell'economia e delle finanze; 
  Visto  il  disciplinare  del  2  ottobre  2019,  stipulato  tra  il
Ministero dell'economia e delle finanze  e  Consap  -  Concessionaria
servizi assicurativi pubblici  S.p.a.,  il  quale  ha  affidato  alla
medesima lo svolgimento di attivita' strumentali ed  operative  della
segreteria tecnica di supporto alla commissione tecnica del  FIR,  in
applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi da 493 a 507
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e  successive  modificazioni  ed
integrazioni; 
  Visto il  decreto  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, Direzione generale per l'inclusione e le politiche  sociali,
di  concerto  con  il  Ministero  dell'economia  e   delle   finanze,
Dipartimento delle finanze  del  13  aprile  2017,  n.  138,  recante
approvazione del modello  tipo  di  dichiarazione  sostitutiva  unica
(DSU), nonche' delle relative  istruzioni  per  la  compilazione,  ai
sensi dell'art. 10, comma 3 del decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159; 
  Tenuto conto che occorre dare  attuazione  a  quanto  disposto  dal
terzo e quarto periodo del comma 501-bis  del  citato  art.  1  della
legge n. 145 del 2018 e successive modificazioni ed integrazioni, per
la verifica della sussistenza del requisito  relativo  al  patrimonio
mobiliare di proprieta' del  risparmiatore,  di  valore  inferiore  a
100.000 euro posseduto al 31 dicembre 2018,  mediante  emanazione  di
decreto del Ministero dell'economia e delle  finanze,  con  il  quale
sono individuate le tipologie di informazioni riscontrabili  mediante
le predette banche dati dell'Agenzia delle entrate, le  modalita'  di
effettuazione dei controlli e le  misure  di  sicurezza  adeguate  ai
rischi di accesso non autorizzato o di trattamento non  consentito  o
non conforme alle finalita' della raccolta; 
  Viste  le  attribuzioni  del  Dipartimento  del  Tesoro   stabilite
dall'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dell'economia e delle finanze» e successive modificazioni; 
  Vista la proposta del  1°  dicembre  2020  formulata  dalla  citata
commissione tecnica, istituita dall'art. 7 del decreto del 10  maggio
2019 del Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Visto il parere espresso dall'Agenzia  delle  entrate  in  data  16
dicembre 2020; 
  Visto il parere del Garante per la protezione  dei  dati  personali
dell'11 febbraio 2021, n. 44; 
  Considerato che ricorrono  le  condizioni  per  la  emanazione  del
provvedimento previsto dal terzo e quarto periodo del  comma  501-bis
del  citato  art.  1  della  legge  n.  145  del  2018  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente decreto disciplina le  modalita'  per  la  verifica,
mediante le informazioni  detenute  dalle  banche  dati  dell'Agenzia
delle entrate e rese consultabili sulla base di apposita convenzione,
menzionate nell'art. 3, comma 1 del presente decreto,  del  requisito
relativo al patrimonio mobiliare di proprieta' del risparmiatore,  di
valore inferiore a  100.000  euro  posseduto  al  31  dicembre  2018,
dichiarato dagli aventi diritto previsti dall'art. 3 del decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze del 10 maggio  2019,  ai  fini
della  erogazione  da  parte  del  FIR  dell'indennizzo   forfettario
previsto dal comma 502-bis dell'art. 1 della legge 30 dicembre  2018,
n. 145 e successive modificazioni ed integrazioni.