Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/013477/XVJ(53) del 24 marzo
2021, su istanza del sig. Stefano Perini,  titolare  in  nome  e  per
conto della societa' «Leonardo S.p.a.» delle licenze ex articoli 28 e
47 T.U.L.P.S. presso il balipedio  Cottrau,  localita'  Le  Grazie  -
Portovenere (SP), l'articolo  pirotecnico  denominato  «cartuccia  da
segnalazione 26,5 mm Erika» (massa  attiva  g  22±8),  ai  sensi  del
combinato disposto dell'art. 1,  comma  2,  lettera  a)  del  decreto
legislativo del 29 luglio 2015, n. 123 e dell'art. 53 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza,  e'  riconosciuto  e  classificato
nella IV categoria di cui all'art. 82  del  regio  decreto  6  maggio
1940, n. 635 ed iscritto nell'allegato «A» al medesimo regio decreto. 
    Tale prodotto e' destinato ad esclusivo uso delle Forze armate  e
di polizia. 
    Gli esplosivi denominati: «cartuccia 7,62 x  39  mm  Al  Galala»,
«cartuccia cal. 9 mm Al Galala» e «cartuccia 7,62 mm M64 Al  Galala»,
ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera a)  del
decreto legislativo del 19 maggio 2016, n.  81  e  dell'art.  53  del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,  sono  riconosciuti  e
classificati nella V categoria - gruppo «A» di cui  all'art.  82  del
regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritti nell'allegato «A»  al
medesimo regio decreto. 
    Tali prodotti sono destinati ad esclusivo uso delle Forze  armate
e di polizia. 
    Avverso  tale  provvedimento  e',  dunque,   esperibile   ricorso
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale  ai  sensi  del
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa,  ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199,  nel  termine,
rispettivamente, di sessanta e centoventi  giorni  dalla  data  della
notificazione o comunicazione o dalla data in  cui  l'interessato  ne
abbia avuto piena cognizione.