IL DIRETTORE GENERALE 
                        dello sviluppo rurale 
 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
«norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto ministeriale 30 giugno  2016,  n.  17713,  con  il
quale e' stato istituito il  «Gruppo  di  lavoro  permanente  per  la
protezione delle piante»; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n.  104,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.  132,   inerente
«Disposizioni urgenti per il  trasferimento  di  funzioni  e  per  la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le  attivita'  culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del  turismo,  dello
sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e  dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,   nonche'   per   la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli  e  delle
carriere e per i compensi per lavoro  straordinario  delle  Forze  di
polizia e delle Forze armate e  per  la  continuita'  delle  funzioni
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni»; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2019, n. 179, inerente il  regolamento  di  riorganizzazione
del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  a
norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre  2019,  n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019,  n.
132; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo
2020,  n.  53,  recante  modifica  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri  5  dicembre  2019,  n.  179,  concernente  la
riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari  e
forestali; 
  Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300,  recante
«Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  4
gennaio 2021 registrato dalla Corte dei conti il 19 gennaio  2021  al
n. 41, recante il conferimento dell'incarico  di  direttore  generale
dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini; 
  Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 21, recante «Norme
per   la   produzione   a   scopo   di   commercializzazione   e   la
commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'art. 11
della legge 4 ottobre 2019, n. 117 per l'adeguamento della  normativa
nazionale alle disposizioni del  regolamento  (UE)  2016/2031  e  del
regolamento (UE) 2017/625»; 
  Visto in particolare l'art. 7 del decreto  legislativo  2  febbraio
2021, n. 20, con il quale sono istituiti registri  obbligatori  delle
varieta' di specie agrarie  ed  ortive  per  l'identificazione  delle
varieta' stesse; 
  Visto in particolare l'art. 14 del decreto legislativo  2  febbraio
2021, n. 20, che dispone che l'iscrizione di una varieta' sia  valida
sino  alla  fine  del  decimo  anno  civile   successivo   a   quello
dell'iscrizione medesima e che la medesima puo' essere rinnovata  per
periodi determinati previa presentazione, da  parte  del  costitutore
della varieta' di una domanda di rinnovo entro i due anni antecedenti
alla scadenza dell'iscrizione medesima; 
  Visto particolare l'art. 15, comma  1  del  decreto  legislativo  2
febbraio 2021, n. 20, che dispone la cancellazione di  una  varieta',
con decreto del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali,  qualora  la  validita'  dell'iscrizione  sia   giunta   a
scadenza; 
  Vista la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali del 1° marzo 2021, n. 99872, sull'azione amministrativa e
sulla gestione per l'anno 2021, in corso di registrazione; 
  Vista la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee  e
internazionali e dello sviluppo rurale del 22 marzo 2021, n.  134655,
con la quale, per l'attuazione degli  obiettivi  strategici  definiti
dal Ministro nella direttiva generale,  rientranti  nella  competenza
del Dipartimento delle politiche europee  e  internazionali  e  dello
sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai  titolari  delle  direzioni
generali gli obiettivi operativi e quantificate le  relative  risorse
finanziarie, in corso di registrazione; 
  Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale del
24 marzo 2021, n.  139583,  recante  l'attribuzione  degli  obiettivi
operativi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane assegnate per
la loro realizzazione, in corso di registrazione; 
  Viste le domande presentate ai  fini  del  rinnovo  dell'iscrizione
delle varieta' indicate all'art. 1 del presente dispositivo; 
  Atteso  che  le  varieta'  indicate  nell'art.   1   del   presente
dispositivo presentano i requisiti previsti dall'art.  9  del  citato
decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20; 
  Considerato che, per le varieta' indicate nell'art. 2 del  presente
dispositivo  non  sono  state  presentate  le  domande   di   rinnovo
dell'iscrizione  al  registro  nazionale  secondo  quanto   stabilito
dall'art. 14, comma 2 del citato decreto legislativo 2 febbraio 2021,
n. 20 e che le varieta' stesse non rivestono particolare interesse in
ordine generale; 
  Ritenuto di dover procedere in conformita'; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 2  febbraio  2021,
n. 20, l'iscrizione ai  registri  nazionali  di  varieta'  di  specie
ortive delle sotto elencate varieta', iscritte ai  predetti  registri
con i decreti ministeriali riportati e' rinnovata fino al 31 dicembre
2030: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico