IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' 
                           E DELLA RICERCA 
 
  Visto il decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12,  e,  in  particolare,
l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e  il  Ministero
dell'universita' e della ricerca, con  conseguente  soppressione  del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo
modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare
gli articoli  2,  comma  1,  n.  12),  51-bis,  51-ter  e  51-quater,
concernenti l'istituzione  del  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti  spettanti
allo  Stato  in  materia  di  istruzione  universitaria,  di  ricerca
scientifica, tecnologica e artistica e di alta  formazione  artistica
musicale  e  coreutica»,  nonche'  la   determinazione   delle   aree
funzionali e l'ordinamento del Ministero; 
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, «Riforma degli ordinamenti
didattici universitari»; 
  Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127; 
  Visto l'art.  1-ter  del  decreto-legge  31  gennaio  2005,  n.  7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43; 
  Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al
regolamento recante norme  concernenti  l'autonomia  didattica  degli
atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»; 
  Viste le linee guida europee  per  l'assicurazione  della  qualita'
nello Spazio europeo dell'istruzione superiore, adottate dai Ministri
europei dell'istruzione superiore  alla  Conferenza  di  Yerevan  nel
maggio 2015, che modificano le precedenti adottate a Bergen nel 2005; 
  Visto   il   documento   relativo   all'approccio    europeo    per
l'assicurazione della qualita' dei programmi congiunti, approvato dai
Ministri  europei  dell'istruzione  superiore  alla   Conferenza   di
Yerevan, maggio 2015; 
  Visto il decreto ministeriale 27 gennaio  2005  (prot.  n.  15),  e
successive modificazioni, relativo alla Banca dati offerta  formativa
e alla verifica del possesso dei requisiti minimi; 
  Visti i decreti ministeriali con i quali sono  state  definite,  ai
sensi del predetto decreto n. 270 del 2004, le classi  dei  corsi  di
laurea e dei corsi di laurea magistrale; 
  Visto il  decreto  ministeriale  26  luglio  2007  (prot.  n.  386)
«Definizione delle linee guida per l'istituzione e l'attivazione,  da
parte delle universita', dei  corsi  di  studio  (attuazione  decreti
ministeriali del 16 marzo 2007, di definizione delle nuove classi dei
corsi di laurea e di laurea magistrale)», pubblicato nel  Supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 246 del 22 ottobre  2007,  e  in
particolare l'allegato 1; 
  Visto il decreto 7 gennaio  2019  (prot.  n.  6)  «Autovalutazione,
accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di  studio
e valutazione periodica», come modificato dal decreto 8 gennaio  2021
(prot. n. 8) e, in particolare, l'art. 8 «Flessibilita'  dell'offerta
formativa  e   corsi   di   laurea   sperimentali   ad   orientamento
professionale»; 
  Ritenuto   di   valorizzare   l'autonomia    universitaria    nella
determinazione degli ordinamenti didattici dei corsi  di  studio  per
quanto attiene  alle  attivita'  formative  affini  o  integrative  e
consentire  una  maggiore  flessibilita'  nella  determinazione   dei
percorsi formativi; 
  Vista l'imminente conclusione delle procedure di approvazione degli
ordinamenti didattici dei nuovi corsi di studio per il prossimo  anno
accademico; 
  Ritenuto, quindi, di procedere in tempo utile per il prossimo  anno
accademico; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Le Istituzioni universitarie, nella loro autonomia,  definiscono
le attivita' affini o integrative, di cui all'art. 10, comma  5,  del
regolamento adottato  con  decreto  22  ottobre  2004,  n.  270,  nel
regolamento didattico del  corso  di  studio,  in  coerenza  con  gli
obiettivi del percorso  formativo.  Nell'ordinamento  didattico  sono
esclusivamente indicati  i  CFU  complessivamente  assegnati  a  tali
attivita'. 
  2. Possono far parte delle attivita' affini o integrative tutte  le
attivita' formative relative a settori  scientifico-disciplinari  non
previsti per le attivita' di base e/o caratterizzanti, come  definite
dai decreti ministeriali di determinazione delle classi di  laurea  e
delle classi di laurea  magistrale,  che  assicurino  una  formazione
multi e interdisciplinare dello studente. 
  3. Le attivita'  formative  affini  e  integrative  possono  essere
organizzate  sotto  forma  di  corsi  di  insegnamento,   laboratori,
esercitazioni,  seminari  o  altre  attivita'   purche'   finalizzate
all'acquisizione di conoscenze e abilita' funzionalmente correlate al
profilo culturale e professionale identificato dal corso di studio.