IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare,
l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero
dell'universita' e della ricerca, con conseguente soppressione del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo
modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare
gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater,
concernenti l'istituzione del Ministero dell'universita' e della
ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti
allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca
scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica
musicale e coreutica», nonche' la determinazione delle aree
funzionali e l'ordinamento del Ministero;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, «Riforma degli ordinamenti
didattici universitari»;
Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto l'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al
regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;
Viste le linee guida europee per l'assicurazione della qualita'
nello Spazio europeo dell'istruzione superiore, adottate dai Ministri
europei dell'istruzione superiore alla Conferenza di Yerevan nel
maggio 2015, che modificano le precedenti adottate a Bergen nel 2005;
Visto il documento relativo all'approccio europeo per
l'assicurazione della qualita' dei programmi congiunti, approvato dai
Ministri europei dell'istruzione superiore alla Conferenza di
Yerevan, maggio 2015;
Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 2005 (prot. n. 15), e
successive modificazioni, relativo alla Banca dati offerta formativa
e alla verifica del possesso dei requisiti minimi;
Visti i decreti ministeriali con i quali sono state definite, ai
sensi del predetto decreto n. 270 del 2004, le classi dei corsi di
laurea e dei corsi di laurea magistrale;
Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2007 (prot. n. 386)
«Definizione delle linee guida per l'istituzione e l'attivazione, da
parte delle universita', dei corsi di studio (attuazione decreti
ministeriali del 16 marzo 2007, di definizione delle nuove classi dei
corsi di laurea e di laurea magistrale)», pubblicato nel Supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 246 del 22 ottobre 2007, e in
particolare l'allegato 1;
Visto il decreto 7 gennaio 2019 (prot. n. 6) «Autovalutazione,
accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio
e valutazione periodica», come modificato dal decreto 8 gennaio 2021
(prot. n. 8) e, in particolare, l'art. 8 «Flessibilita' dell'offerta
formativa e corsi di laurea sperimentali ad orientamento
professionale»;
Ritenuto di valorizzare l'autonomia universitaria nella
determinazione degli ordinamenti didattici dei corsi di studio per
quanto attiene alle attivita' formative affini o integrative e
consentire una maggiore flessibilita' nella determinazione dei
percorsi formativi;
Vista l'imminente conclusione delle procedure di approvazione degli
ordinamenti didattici dei nuovi corsi di studio per il prossimo anno
accademico;
Ritenuto, quindi, di procedere in tempo utile per il prossimo anno
accademico;
Decreta:
Art. 1
1. Le Istituzioni universitarie, nella loro autonomia, definiscono
le attivita' affini o integrative, di cui all'art. 10, comma 5, del
regolamento adottato con decreto 22 ottobre 2004, n. 270, nel
regolamento didattico del corso di studio, in coerenza con gli
obiettivi del percorso formativo. Nell'ordinamento didattico sono
esclusivamente indicati i CFU complessivamente assegnati a tali
attivita'.
2. Possono far parte delle attivita' affini o integrative tutte le
attivita' formative relative a settori scientifico-disciplinari non
previsti per le attivita' di base e/o caratterizzanti, come definite
dai decreti ministeriali di determinazione delle classi di laurea e
delle classi di laurea magistrale, che assicurino una formazione
multi e interdisciplinare dello studente.
3. Le attivita' formative affini e integrative possono essere
organizzate sotto forma di corsi di insegnamento, laboratori,
esercitazioni, seminari o altre attivita' purche' finalizzate
all'acquisizione di conoscenze e abilita' funzionalmente correlate al
profilo culturale e professionale identificato dal corso di studio.