IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito
con modificazioni dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, relativo
all'ordinamento delle professioni di avvocato;
Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la nuova
disciplina dell'ordinamento della professione forense;
Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante «misure
urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per
l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», in corso di conversione;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n.
574, contenente le norme di attuazione dello statuto speciale per la
Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari e successive
modificazioni;
Visto il decreto ministeriale del 14 settembre 2020, con il quale
e' stata indetta una sessione di esami per l'iscrizione all'albo
degli avvocati presso le sedi di Corti di appello di Ancona, Bari,
Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania,
Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli,
Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino,
Trento, Trieste, Venezia e presso la sezione distaccata di Bolzano
della Corte di appello di Trento per l'anno 2020;
Visto il decreto ministeriale del 20 gennaio 2021 di nomina delle
sottocommissioni di cui all'art. 22, quarto comma, del regio
decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 e all'art. 47, commi 2 e 3,
della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
Ritenuta la necessita' di procedere alla integrazione e
rimodulazione delle sottocommissioni, ai sensi dell'art. 3, comma 2,
del decreto-legge n. 31 del 2021;
Viste le designazioni del Consiglio nazionale forense relative agli
avvocati da nominare quali componenti delle predette commissioni;
Ritenuto, in considerazione della necessita' di procedere in tempi
strettissimi alla integrazione e rimodulazione delle sottocommissioni
onde consentire il tempestivo svolgimento delle prove, che la
comunicazione di avvio del procedimento possa essere esclusa,
ricorrendo le particolari esigenze di celerita' di cui all'art. 7
della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Ritenuta la necessita' di nominare, per le Corti di appello per le
quali non sono pervenute designazioni da parte delle competenti
Universita', i professori e ricercatori universitari componenti delle
sottocommissioni di esame scegliendoli secondo il criterio delle
materie oggetto di insegnamento e, in secondo luogo, applicando il
criterio della turnazione, alla luce delle pregresse partecipazioni
e, a parita', della minore eta' anagrafica;
Considerata, inoltre, la necessita' di fornire le indicazioni
relative alla data di inizio delle prove, alle modalita' di sorteggio
per l'espletamento delle prove orali, alla pubblicita' delle sedute
di esame, all'accesso e alla permanenza nelle sedi di esame, alle
prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione dal
rischio del contagio da COVID-19, nonche' alle modalita' di
comunicazione della rinuncia alla domanda di ammissione all'esame e
alle modalita' di comunicazione delle materie scelte dal candidato
per la prima e la seconda prova orale, ai sensi dell'art. 3, comma 2,
del decreto-legge n. 31 del 2021;
Decreta:
Art. 1
Data di inizio delle prove
1. Lo svolgimento della prima prova orale per l'esame di
abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per la
sessione 2020 ha inizio a decorrere dal 20 maggio 2021.