Estratto determina AAM/A.I.C. n. 49 del 1° aprile 2021 
 
    Descrizione   del   medicinale   e   attribuzione   n.    A.I.C.:
e' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale:  VITAMINA  K
SALF,  nella  forma  e  confezione   alle   condizioni   e   con   le
specificazioni di seguito indicate. 
    Titolare A.I.C.: S.A.L.F. Spa Laboratorio Farmacologico con  sede
legale e domicilio fiscale in via Marconi n. 2 - 24069 Cenate  Sotto,
Bergamo (BG) - Italia. 
    Confezione: «10 mg/2 ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 2 ml  -
A.I.C. n. 007535038 (in base 10) 075YFY (in base 32). 
    Forma farmaceutica: soluzione iniettabile. 
    Validita' prodotto integro: due anni. 
    Condizioni particolari per  la  conservazione:  conservare  nella
confezione originale per riparare il medicinale dalla luce. 
    Non conservare a temperatura superiore a 25°C. Non congelare. 
    Non usare la «Vitamina K S.A.L.F.» se la soluzione non e' limpida
incolore o di leggero colore giallo e priva di particelle visibili. 
    Le fiale sono per uso singolo:  la  soluzione  eventualmente  non
utilizzata deve essere eliminata. 
    Composizione: 
      principio attivo: 1 fiala da  2  ml  di  soluzione  iniettabile
contiene: vitamina K (menadiolo sodio difosfato esaidrato)  12,56  mg
corrispondenti a 10 mg di menadiolo sodio difosfato anidro; 
      eccipienti:  sodio  cloruro,  sodio  metabisolfito,  acqua  per
preparazioni iniettabili. 
    Produttore responsabile del rilascio dei lotti: 
      S.A.L.F. S.p.a. Laboratorio Farmacologico - via G. Mazzini n. 9
- Cenate Sotto, Bergamo 24069 - Italia. 
    Indicazioni terapeutiche: malattie emorragiche  dei  neonati  con
melena ed ittero, diatesi emorragiche da ittero (da occlusione  e  di
varie origini) o da fistola biliare (mancato assorbimento di vitamina
K),  sprue,  morbo   celiaco,   enterocoliti   e   colite   ulcerosa,
insufficienza epatica e cura pre e post operatoria in epatopazienti. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione: «10 mg/2 ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 2 ml  -
A.I.C. n. 007535038 (in base 10) 075YFY (in base 32). 
    Classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe  di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', denominata classe C(nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Confezione: «10 mg/2 ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 2 ml  -
A.I.C. n. 007535038 (in base 10) 075YFY (in base 32). 
    Classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto
a prescrizione medica. 
 
                       Sostituzione confezione 
 
    La confezione autorizzata all'immissione in commercio, a base del
sale sodico dell'estere disolfonico del 2-metil-1,4-naftoidrochinone,
«IM 5 fiale da 2 ML 10 MG» - A.I.C. n. 007535014 (in base 10)  075YF6
(in base 32) e' sostituita con la confezione,  a  base  di  menadiolo
sodio difosfato esaidrato, «10 mg/2 ml soluzione iniettabile» 5 fiale
da 2 ml - A.I.C. n. 007535038 (in base 10) 075YFY (in base 32). 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto di  quanto  disposto  dall'art.  14,  comma  2  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento  per
l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater,  par.  7)
della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web  dell'Agenzia
europea  dei  medicinali,  preveda  la  presentazione  dei   rapporti
periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale.  In
tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in  commercio
deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza
per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.